Conca dei Marini, avviso esplorativo per l’affidamento in locazione del “Lido Capo di Conca”. Ecco come partecipare video

Il Comune di Conca dei Marini ha pubblicato un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla stipula del contratto di locazione della struttura turistico/commerciale a servizio della balneazione denominata “Lido Capo di Conca” rientrante nel patrimonio disponibile del Comune di Conca dei Marini.
Presso la struttura suindicata da anni viene svolta attività a servizio della balneazione e ad essa connesse, come tra l’altro l’attività di ristorazione, nonché di somministrazione di bevande ed alimenti.
Trattasi di una struttura composta da un immobile ricavato nella roccia e ampie aree esterne, il tutto accessibile direttamente dalla Strada Statale 163 “Amalfitana” mediante un percorso composto da tratti viari in pendenze e scale. L’intera struttura risulta, specificamente, così composta:
– 1° livello: cucina e bar con relativi servizi e accessori per il personale, deposito, servizi igienici, spazi esterni parzialmente coperti, per la somministrazione e per la balneazione con piscina;
– 2° livello: composto da cinque locali adibiti a deposito anch’essi ricavati completamente nella roccia, accessibili da una corte scoperta raggiungibile mediante scala di collegamento che parte dal livello sottostante. Per tali locali, alla luce di quanto evidenziato nella Segnalazione Certificata di Agibilità a firma del tecnico incaricato dall’Ente, il conduttore dovrà rimuovere i vetri degli attuali infissi che delimitano i preesistenti ambienti aperti/deposito posti al primo piano dell’immobile, trasformandoli in cancelli aperti a protezione delle merci e/o altro ivi riposti.
Alla luce del suo stato di conservazione e di quanto evidenziato nella Segnalazione Certificata di Agibilità, si è ritenuto di eliminare dalla consistenza degli immobili da concedere in locazione, ricompresi all’interno della struttura a servizio della balneazione-Lido Capo di Conca, il locale deposito/garage “Tombicelle”.
Per tale immobile dovrà essere vietato l’accesso a persone e/o cose e, pertanto, è da considerarsi escluso dal complesso immobiliare da concedere in locazione.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Potranno candidarsi gli operatori economici di cui all’art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché gli Enti pubblici o privati e le associazioni iscritte negli appositi registri, in forma singola o in raggruppamento che:
• non incorrano in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 (requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali);
• siano in possesso dei requisiti di ordine generale per come previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 94 – cause di esclusione automatica; art. 95 – Cause di esclusione non automatica; art. 96 – Disciplina dell’esclusione; art. 97 – Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti; art. 98 – Illecito professionale grave).
Si precisa che, a pena di inammissibilità dell’istanza, ciascun operatore economico potrà far pervenire soltanto una sola manifestazione di interesse che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante p.t.
SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio.
I concorrenti o persone da essi delegate, purché munite di apposito atto di delega a cui occorre allegare un valido documento di riconoscimento del delegante e del delegato, dovranno effettuare un sopralluogo assistito presso la struttura oggetto di locazione, previo appuntamento con il Responsabile del Settore Finanziario, dott. Luigi Schiavi, da richiedere con congruo anticipo al seguente indirizzo email: ragioneria@comuneconcadeimarini.it
All’esito dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione di cui sarà richiesta, a pena di esclusione, la trasmissione in sede di presentazione dell’offerta.
DURATA, CONDIZIONI E CANONE DI LOCAZIONE
1. Il locale viene concesso in locazione per anni 6 (sei) decorrenti dalla data della stipula del contratto. Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dalla concessione con preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi via PEC. In tal caso il Comune rientrerà in possesso dei locali, senza corrispondere al rinunciante alcun indennizzo, nemmeno per le
migliorie eventualmente apportate dal concessionario.
2. All’atto della sottoscrizione del contratto di locazione, il conduttore dovrà presentare la cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. L’importo sarà pari a tre mensilità di cui all’art. 11 L. n. 392/1978, a garanzia del pagamento dei canoni successivi alla sottoscrizione del contratto. La cauzione verrà restituita alla scadenza della
locazione.
3. È stabilito che trascorsi 6 (sei) anni, senza che intervenga disdetta da una delle parti, la locazione si intende tacitamente prorogata di ulteriori 6 (sei) anni;
4. Per tutta la durata della locazione, il concessionario dovrà versare al Comune di Conca dei Marini il canone annuo (in rate mensili) che risulterà dalla proposta valutata economicamente più conveniente in sede di gara (maggior canone rispetto a quello posto a base di gara). Il canone posto a base di gara è di euro 51.575,00 annui (€/mensili 4.298,00) e su tale canone le offerte dovranno essere solo in aumento;
5. Il canone dovrà essere versato, per ciascun anno di validità della concessione, in rate mensili anticipate presso la Tesoreria Comunale mediante bonifico bancario. Il canone predetto verrà aggiornato annualmente, a partire dall’inizio del secondo anno di locazione, nella misura del 75% delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come accertate dall’ISTAT, prendendo come riferimento la media annua delle variazioni accertate nel corso dell’anno precedente. Il pagamento del canone non potrà in alcun modo essere effettuato oltre i termini stabiliti. Il ritardato pagamento comporterà, in ragione del periodo di ritardo, la corresponsione degli interessi di mora nella misura legale e, se reiterate, la risoluzione del rapporto. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni del contraente, a qualunque titolo, salvo il successivo e separato diritto
all’esercizio delle sue ragioni.
6. Nel caso di fallimento del conduttore, il contratto di locazione è da intendersi automaticamente risolto. Pertanto, salvo ogni altro diritto, il locale dovrà essere prontamente riconsegnato.
7. Nel caso di mancata o ritardata consegna del bene alla scadenza, il conduttore dovrà pagare all’Amministrazione Comunale un’indennità per abusiva occupazione pari al canone di locazione a quel momento dovuto in virtù del rapporto negoziale scaduto, oltre ad un ulteriore indennità, a titolo di penale parziale, pari al 5% del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. È fatto, altresì, salvo il potere di procedere in via di autotutela esecutiva, con l’assistenza della forza pubblica, al rilascio coattivo dell’immobile.
UTILIZZO DELL’IMMOBILE
1. Il locale è concesso in locazione per l’esercizio di attività compatibile con la finalità di cui al presente avviso, con esclusione di ogni altra destinazione. Non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né la sub locazione, pena l’immediato recesso della stessa ed il risarcimento danni. Il locale viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come risultante alla data di consegna dello stesso, senza che possano essere sollevate eccezioni e riserve.
2. Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica strutturale al locale, senza il preventivo consenso scritto del Comune proprietario.
3. Il conduttore dovrà attivarsi direttamente per la richiesta di autorizzazioni, in quanto necessarie, presso i competenti enti pubblici, per l’esercizio dell’attività che verrà esercitata nel locale.
4. Il conduttore è costituito custode del locale e delle relative pertinenze e si impegna a mantenerli in buono stato; lo stesso, risponde dei danni causati dall’inosservanza di tale obbligo, salvo che provi il caso fortuito o la forza maggiore.
5. Al termine della locazione il locale dovrà essere lasciato libero da persone e da cose e riconsegnato nel medesimo stato in cui viene concesso, salvo le eventuali modifiche autorizzate, e salvo il normale deperimento d’uso.
Le spese relative all’energia elettrica, all’acqua, al gas, le spese di pulizia, telefoniche, di manutenzione e riparazione ordinaria di cui all’art. 1576 del c.c. sono assunte direttamente dal conduttore.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Il rilevante onere della manutenzione straordinaria generale dovrà essere coperto da apposita polizza assicurativa il cui premio è posto a carico esclusivo del conduttore che provvederà in tal senso. In caso di mancata stipula del contratto di assicurazione, il predetto onere della manutenzione straordinaria generale si intende posto ad esclusivo carico del conduttore.
Qualora l’immobile concesso abbisogni di interventi di manutenzione straordinaria inerenti agli impianti che sono a carico del proprietario, il conduttore è obbligato a dargliene avviso e risponde del pregiudizio subìto dal proprietario in conseguenza dell’omissione dell’avviso.
Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all’immobile concesso, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente. Sono, comunque, a carico del conduttore ogni tipo di intervento che il conduttore ritenga necessario per consentire lo svolgimento dell’attività d’impresa che intende assicurare.
Il conduttore, a sua cura e spese e previa comunicazione scritta al Comune, potrà eseguire nell’immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni ex lege, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l’uso contrattualmente stabilito.
Resta, altresì, espressamente concordato che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull’immobile e quant’altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa si verifichi, acquisiti all’immobile locato a beneficio del Comune, senza che il conduttore possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti, anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti e addizioni potrà compensare i canoni di locazione.
RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
Il conduttore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo derivare da quanto forma oggetto della presente locazione, quindi anche da fatto doloso di propri dipendenti o di terzi in genere.
Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d’acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso della cosa concessa;
È prevista a carico del conduttore la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al locatore o a terzi nello svolgimento dell’attività.
DECADENZA
Comportano la decadenza della locazione per colpa del conduttore, previa contestazione scritta da parte del locatore, le seguenti inadempienze:
– il mancato pagamento reiterato del canone nei termini indicati nel presente contratto;
– il mutamento di destinazione pattuita;
– l’inadempienza agli obblighi relativi alla diligente custodia dei beni;
– la cessione totale o parziale del contratto e la sub concessione.
Non spetterà al conduttore, in caso di decadenza, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del conduttore, esso ha l’obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall’inadempimento.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate, entro e non oltre le 12,00 del 23 maggio 2024, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.concadeimarini@asmepec.it

lido capo di conca

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