A Sorrento vietati sexy shop e vendita di prodotti derivati dalla canapa. Ecco l’ordinanza

Sorrento. Divieto esercizio attività commerciali quali sexy shop, vendita di prodotti derivati dalla canapa e similari nonché l’esposizione di articoli correlati.
Al Sindaco compete la tutela dell’ordine pubblico nella sua qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza oltre che garantire la tutela del pubblico decoro e del buon costume.
Il territorio sorrentino è ricco di luoghi sensibili come chiese e luoghi di culto, cimitero, ospedale, scuole di qualsiasi ordine e grado, parchi giochi, teatri, cinema e luoghi di aggregazione e l’apertura sul territorio di esercizi commerciali quali i cosiddetti “sexy shop” unitamente ad esercizi che commercializzano al pubblico prodotti e derivati dalla “canapa” possono ledere l’etica, la morale e la sensibilità dei residenti e dei turisti.
Inoltre l’apertura di tali attività commerciali può comportare ripercussioni oltre che di ordine etico e morale, anche turbamento della sensibilità dei cittadini residenti nei pressi di tali esercizi di vendita, nonché dei minori rientranti in una fascia di età fragile che deve essere tutelata riguardo allo sviluppo psico-fisico.
Per tali motivi si è ritenuto necessario ed opportuno garantire la pubblica sicurezza ed il decoro urbano in prossimità di luoghi sensibili adottando in via d’urgenza un provvedimento nelle more di procedere ad un’integrazione e revisione delle norme del vigente regolamento comunale per le attività commerciali in questione.
Alla luce di tali premesse il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola – con Ordinanza n. 354/2023 ordinanza 354 – impone:
– Il divieto assoluto di apertura di attività commerciali quali “sexy shop” e similari e di esercizi che commercializzano al pubblico prodotti e derivati dalla “canapa” ad una distanza inferiore a metri 200 dai luoghi sensibili quali: chiese e luoghi di culto, cimitero, ospedale, scuole di qualsiasi ordine e grado, parchi giochi, teatri, cinema e luoghi di aggregazione, nonché la vendita di articoli ad essi correlati. Il criterio di calcolo effettivo della distanza dai luoghi sensibili è di mt. 200 di camminamento pedonale dagli stessi.
– Il divieto di vendita di articoli correlati a tali esercizi neanche congiuntamente alla vendita di prodotti rientranti in altri settori merceologici. Tale divieto è posto al fine di garantire la tutela del pubblico decoro, del buon costume e dell’ordine pubblico;
– E’, altresì, vietata qualsiasi forma di pubblicità con esposizione di prodotti sull’area esterna commerciale, anche se ricadente su area privata, nonché di indicazioni pubblicitarie aventi per oggetto simboli, disegni, scritte e quant’altro possa turbare la sensibilità e il decoro.
L’inosservanza di quanto stabilito dall’ordinanza comporterà il deferimento dei trasgressori all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art 650 del c.p. nonché la chiusura immediata dell’attività commerciale.

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