Bolletta dell’energia elettrica poco trasparente. Attenzione ai costi non palesati nelle bollette sintetiche: quali conseguenze per il consumatore?

La questione che è stata portata all’attenzione della sede locale di Adiconsum è la seguente : nell’ultima bolletta ricevuta dal cliente – per essere precisi, scaricata in formato pdf dal proprio profilo utente – lo stesso notava una pagina in più rispetto alle fatture/bollette ricevute fino a quel momento. In questa pagina ulteriore era specificato il “Dettaglio per la spesa per la materia energia” ed in questo dettaglio era indicata la voce “ servizio commerciale fisso “ al costo mensile di ben euro 18,00 oltre a “pagamento con bollettino” di euro 1,00. Il cliente ha quindi contestato alla società fornitrice di energia elettrica questa voce di pagamento cosi elevata e che per 1 anno comporta un aggravio di spesa di quasi 250,00 euro; spesa che sino a quel momento lo stesso non aveva mai letto ed infatti non era presente nelle bollette precedenti.
La società fornitrice di energia elettrica ha risposto al reclamo inviato affermando che tali voci contestate erano presenti ed accettate nel contratto firmato dal cliente e sono presenti in tutte le fatture pagate.
La realtà invece si presentava palesemente diversa.
E’ stata contestata quindi alla società fornitrice di energia elettrica questa poca trasparenza ovvero la mancata indicazione di questo onere e dell’elevato importo mensile che il cliente ha pagato senza averne contezza in quanto non indicato nelle bollette. E pertanto è stato richiesto lo storno dei 18,00 pagati ogni mese e per 20 mesi dall’istante ovvero la cifra complessiva di euro 360,00.
Nella seduta di conciliazione di questa mattina la società fornitrice di energia elettrica si è presentata candidamente dicendo che le fatture che il cliente ha mensilmente scaricato sono fatture sintetiche e che lo stesso avrebbe potuto ogni volta RICHIEDERE le fatture complete.
Prima di tutto , le uniche fatture che il cliente poteva visionare sul proprio profilo utente erano solo quelle sintetiche e non si poteva accedere a fantomatiche fatture complete non presenti sul sito. Comunque si trattava di fatture sintetiche di 10 pagine ( sintetiche in cosa quindi?) e comunque lo stesso non se ne sarebbe mai accorto del fatto che stava pagando un’onere così elevato di 18 euro al mese in più sulla spesa energia se non fosse stato palesato nella ultima bolletta comunque sintetica che ha scaricato. Se il cliente fosse stato al corrente di questi costi elevati sin dalla prima fattura ricevuta , probabilmente lo stesso avrebbe cambiato la società fornitrice sin da subito.
La società di energia elettrica venendo meno a quello che è lo spirito conciliativo è rimasta ferma nella propria posizione e non concedendo nulla all’istante anzi ritenendo che la propria condotta fosse inappuntabile.
Con la conciliazione negativa il cliente per far valere le proprie ragioni e per combattere queste condotte poco trasparenti sarà costretto ora a rivolgersi al giudice competente chiedendo – in caso di vittoria – che la Sentenza venga pubblicata su quotidiani a diffusione nazionale affinchè tali comportamenti vengano sanzionati.
Già in passato l’Autorità dell’Energia ed il Gas ha sanzionato diverse società operanti nel mercato libero per l’utilizzo di bollette poco trasparenti.
In particolare, l’Autorità ha verificato l’uso di bollette per l’Energia elettrica carenti di alcuni fondamentali elementi di verifica nell’interesse dei consumatori, per un lungo periodo di tempo che, a seconda dell’infrazione, varia da due a tre anni.
I più importanti elementi non comunicati con la necessaria trasparenza, sono risultati essere, a seconda delle tipologie di contratto, i seguenti:
• La mancanza delle voci, macro-voci, aggregazioni e denominazioni indicate dall’Autorità nei corrispettivi fatturati ai clienti;
• L’indicare anche altre voci non indicate dall’Autorità nella redazione del ‘Quadro sintetico’ della bolletta, che ne vanifichino la leggibilità e la trasparenza;
• La mancata indicazione, in bolletta, delle condizioni economiche dell’offerta, pur in presenza di un richiamo a quelle sottoscritte in contratto;
• Mancanza di informazioni, in bolletta, relative al consumo annuo, al tasso di interesse di mora applicato qualora il pagamento avvenga oltre la scadenza, al termine che intercorre tra la scadenza indicata per il pagamento e l’attivazione delle procedure previste dal contratto in caso di morosità del cliente;
Come già anticipato, le violazioni di cui sopra sono state accertate per un periodo di tempo di almeno due anni, se non più.
Ma, a parte la sanzione di natura amministrativa comminata di poche decine di migliaia di euro (che, a fronte di un fatturato di milioni di euro, appaiono davvero poco incisivi, al fine di servire da ‘mònito’ per adeguarsi alla normativa vigente…), qual è il danno che tali mancanze (gravi e prolungate, per migliaia e migliaia di utenti) hanno comportato per i consumatori finali?
Trattandosi di ‘trasparenza’, è evidente che qualsiasi elemento del contratto possa essere in astratto inficiato da una violazione delle sue regole ma, a seconda della natura di tale elemento, diversi potranno essere gli effetti sulle azioni a tutela del consumatore.
Fondamentalmente, potremmo distinguere tre strumenti di tutela: l’annullamento del contratto, la cancellazione e/o sostituzione di clausole, ed il risarcimento del danno economico, ogni qualvolta questo sarà dimostrabile (anche unitamente all’annullamento ed alla cancellazione di clausole).
L’utente consumatore potrà infatti chiedere l’annullamento del contratto nei casi in cui la violazione delle regole di trasparenza abbia comportato una non sufficiente chiarezza sulle caratteristiche fondamentali della fornitura di energia, quali ad esempio il costo vivo dell’energia, le condizioni di utilizzo della stessa (fasce orarie, ecc.), ovvero altre caratteristiche fondamentali del servizio reso dalla Società fornitrice (inserimento e costi di tasse, servizi, ecc.).
In altre parole, l’utente potrà chiedere l’annullamento del contratto (oltre al risarcimento dei danni eventualmente subiti e dimostrabili) se, dalla violazione delle regole di trasparenza, derivi una fondata incertezza sulle condizioni contrattuali accettate, o meglio: su quelle che si ritenevano tali, ma che poi si son rivelate distorte a causa dell’atteggiamento poco trasparente della Società.
Invece, potrebbe presentarsi il caso in cui, ad essere state comunicate in maniera poco trasparente, siano singole clausole che, di per sé, non sono quelle fondamentali del servizio reso, ma che determinano limitazioni o esclusioni di diritti da parte dell’utente-consumatore, o comunque riguardano aspetti meno essenziali della fornitura di energia: tali clausole potrebbero ad esempio essere quelle (nell’interesse dell’utente) relative a limitazioni di tutela, inserzione non trasparente di eventuali penali o costi maggiorati, o altri elementi, diciamo così, ‘accessori’ al contratto principale.
In questi casi, l’utente avrà il diritto, oltre ad una eventuale richiesta di risarcimento del danno per quanto pagato in più in virtù dell’inserzione della clausola poco trasparente, a vedersi cancellare tali tipologie di clausole, che così verranno disapplicate per tutto il periodo di vigenza del contratto stipulato, che rimarrà comunque valido a tutti gli effetti.
Infine, ci potrà essere il caso in cui la violazione della trasparenza, da parte della Società di Energia, potrà riguardare singoli momenti del contratto, come ad esempio, si veda il caso di specie, la mancanza, in bolletta e non in contratto (che sennò si ricadrebbe in uno dei casi precedenti), di alcune voci importanti, come quelle relative al consumo annuo, o al tasso di mora applicato in caso di ritardato pagamento.
In questo caso, ad essere oggetto di censura non sarà né il contratto, né la singola clausola (del contratto), bensì il comportamento scorretto tenuto dalla Società nelle sue comunicazioni periodiche (bollette). Bollette che, se avranno danneggiato o comunque illegittimamente determinato, con la loro mancanza di trasparenza, le scelte economiche dell’utente-consumatore, daranno diritto a quest’ultimo di pretendere un risarcimento economico per le (comprovate) perdite ingiustamente subite (applicazioni di penali, interessi di mora, aumenti, ecc.).
E tanto, potrà avvenire ogni qualvolta, nel corso del rapporto commerciale con la Società fornitrice, questa non fornisca, all’interno delle sue comunicazioni periodiche, gli elementi che le normative prevedono.

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