Sorrento, tutela del verde condominiale, chi decide?

E’ quanto si chiedono i proprietari di un complesso residenziale sul Corso Italia, nei pressi di Piazza Lauro, all’indomani dell’improvviso taglio di un pino nel giardino condominiale.

Sorrento – Si predica tanto per la tutela del verde cittadino ma spesso, anche nella nostra Città ,a tale tematica viene data poca importanza, sia da parte dei cittadini ma anche da chi, come le Autorità preposte ,è chiamato a vigilare su quello che senz’altro rappresenta un grande patrimonio da preservare. Si dovrebbe iniziare una buona volta a capire che a prescindere dalla proprietà, gli alberi costituiscono un patrimonio  appartenente a tutti, irrinunciabile per la salute e la qualità della vita dell’intera collettività. Tali rappresentano soltanto alcune delle ragioni per le quali la vegetazione presente sull’intero territorio comunale deve essere tutelata, sia nell’ambito pubblico che privato. Dopo aver assistito per l’ennesima volta, ai vari sfregi autorizzati apportanti al nostro verde pubblico (vedi capitozzature varie e tagli ingiustificati di grossi alberi), anche nell’ambito privato tale tendenza purtroppo non sembrerebbe arrestarsi. A tale proposito rileviamo quanto evidenziato dagli abitanti di un complesso residenziale sul Corso Italia, nei pressi di Piazza Lauro, che improvvisamente si sono visti privati della bellezza e senz’altro del contributo in termini di frescura e ossigeno di un giovane pino, cresciuto nel giardino condominiale. L’assurdità di tale intervento, secondo quanto dichiarato dai condomini, è che tale abbattimento sia avvenuto per iniziativa esclusiva dell’amministratore di condominio senza interpellare l’assemblea. Ora onde evitare che tale sorte tocchi anche al resto dei pini sopravvissuti nel giardino di tale condominio e che tale gesto possa essere imitato altrove,  visto la tendenza ormai comune lungo il territorio nell’abbattere spesso anche alberi secolari, si è ritenuto opportuno approfondire il caso ed evidenziare  le norme previste in merito. Nel premettere che secondo una ricerca realizzata da Immobiliare.it, portale di annunci immobiliari leader in Italia, è emerso che la presenza di uno spazio verde in Italia faccia crescere il valore dell’immobile dell’8%, nonostante ciò, spesso  le piante  sono oggetto di liti condominiali. Esempi come le distanze tra le piante e i balconi possono infatti creare problemi fra condomini, ponendo quindi la necessità di conoscere le norme che regolano la gestione degli alberi condominiali e pertanto prevenire anche costose liti giudiziali. In merito al verde condominiale la normativa prevede: che  la spesa per la conservazione deve essere sostenuta da tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà, salvo diverso accordo intercorso tra i comproprietari (art. 1123, primo comma, C.C.). Gli alberi e le piante sono da considerarsi “beni comuni” dei condòmini (Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20249). Ora la di là delle ragioni che, si spera fondate, hanno portato all’abbattimento del pino condominiale in questione e stabilito che la pianta è di proprietà condominiale, la normativa prevede , “…L’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1121 C.C. e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore … La delibera a sola maggioranza che prevede lo sradicamento degli alberi condominiali è nulla ed impugnabile in ogni tempo” (Corte d’Appello di Roma, 6 febbraio 2008, n. 478). Si richiede pertanto a livello di delibera , secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’unanimità dei consensi a livello assembleare. Qualora non dovesse essere raggiunta, la conseguente delibera che dispone comunque l’abbattimento o lo sradicamento è nulla e, pertanto, impugnabile in qualsiasi momento. Sulla necessità dell’unanimità si è pronunciata anche la Corte di Cassazione (Sent. Cass. n. 24396/05). Si può prescindere dall’unanimità dei condòmini unicamente nel caso in cui l’albero o la pianta costituisca accertata fonte di pericolo (es. rischio di caduta, malattia, ecc.). La tutela della salute è sicuramente prioritaria rispetto al diritto del decoro architettonico. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n.679 del 14/01/2016 in merito alla prevalenza del diritto alla salute rispetto al decoro architettonico. Per urgenza si deve intendere la necessità immediata e impellente di intervenire allorquando vi sia il rischio che la situazione, a causa dell’inerzia e del trascorrere del tempo, possa peggiorare pericolosamente causando dei danni.

Pertanto in materia di manutenzione straordinaria, l’amministratore non deve attendere la deliberazione dell’assemblea, trattandosi di atti urgenti e che lo possono esporre direttamente, e personalmente, a responsabilità penale.  Detta fonte di pericolo deve essere tuttavia  debitamente documentata da perizia da parte di professionista abilitato. Ma ciò non è sufficiente: il condominio deve anche ottenere una autorizzazione dal Comune, che ha il compito di valutare se le ragioni dell’abbattimento sono valide. Ciò in quanto, secondo la Corte di Cassazione, in caso di irrimediabile taglio degli alberi, in particolare di quelli ad alto fusto – seppur presenti in un giardino condominiale – i danni appaiono irreversibili non solo per i condomini, ma più in generale per i cittadini. In buona sostanza, viene riconosciuta agli alberi una utilità pubblica, nonostante siano beni situati in aree private. – 19 aprile 2023 – salvatorecaccaviello

 foto di repertorio

Fonte: UNIAT APS – Condominioweb.com

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