Concessioni balneari, la svolta del Consiglio di Stato: “Salve le proroghe al 2033 rilasciate con procedure pubbliche”
Concessioni balneari al 2033: per il Consiglio di Stato non tutte sono illegittime. La svolta.
Un raggio di chiarezza nel complesso e burrascoso mare normativo che da anni avvolge il settore balneare italiano. Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (Sezione VII), depositata lo scorso 7 settembre 2026, interviene in modo dirimente sulla spinosa questione delle concessioni demaniali marittime estese fino al 31 dicembre 2033, originariamente previste dalla cosiddetta Legge “Centinaio” (Legge 145/2018).
La pronuncia, destinata a fare giurisprudenza, stabilisce un principio fondamentale: non tutti i titoli con scadenza al 2033 possono essere considerati automaticamente illegittimi. La differenza sostanziale, sottolineano i giudici di Palazzo Spada, risiede nel percorso burocratico che ha portato al rilascio di quella specifica concessione.
Automatismo di legge contro iter amministrativo
Il Consiglio di Stato, ripreso dal portale specializzato MondoBalneare.com, ha chiarito in modo inequivocabile la netta distinzione tra due scenari:
- Le proroghe automatiche (ex lege): I rinnovi generalizzati concessi esclusivamente in virtù della legge, senza alcuna valutazione comparativa, restano privi di effetti (tamquam non esset) in quanto palesemente incompatibili con il diritto europeo e con i principi della Direttiva Bolkestein.
- Il provvedimento amministrativo costitutivo: La situazione cambia radicalmente laddove il Comune non si sia limitato a un rinnovo “a pioggia”, ma abbia istruito un vero e proprio procedimento amministrativo. Se l’ente ha garantito i caratteri di pubblicità e l’apertura concorrenziale (pubblicando le istanze e offrendo la possibilità di presentare domande concorrenti), il documento rilasciato è un vero e proprio atto amministrativo.
In quest’ultimo caso, se l’atto non è stato impugnato nei termini di legge da eventuali soggetti controinteressati, o se non è stato tempestivamente revocato, il titolo si intende consolidato e conserva la sua piena validità giuridica sino alla data riportata.
L’impatto decisivo sui contenziosi in corso
Questo principio richiama un autorevole precedente dello stesso organo di giustizia amministrativa (la sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019 della Sezione VI) e promette di avere un impatto deflagrante sull’intero comparto.
Attualmente, i tribunali italiani sono impegnati in numerosi contenziosi nei quali la stabilità dei titoli al 2033 rappresenta il nodo centrale del giudizio. Alla luce della nuova pronuncia, l’esito di queste cause non dipenderà più dalla semplice lettura della data di scadenza stampata sul documento, ma dall’attenta analisi di come quel titolo è stato originato. Una distinzione che potrebbe salvare centinaia di imprese balneari virtuose che hanno ottenuto la concessione mettendosi regolarmente in gioco con procedure di evidenza pubblica.


