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Positano contro il SAD per l’affidamento rifiuti: il TAR dichiara il ricorso inammissibile, Comune non legittimato, ma rimangono le perplessità

Riportiamo la notizia, ma rimangono le perplessità sul servizio di gestione integrata dei rifiuti, che il Comune di Positano ha fatto bene a mettere in evidenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Positano contro la delibera del Sub Ambito Distrettuale (SAD) Costa d’Amalfi relativa all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. La sentenza, emessa in data odierna, dichiara il ricorso inammissibile, evidenziando una duplice criticità: il difetto di legittimazione attiva del Comune e la carenza di interesse ad agire.

La controversia verteva sulla delibera con cui il SAD Costa d’Amalfi ha scelto l’in house providing (affidamento diretto a una società interna) come modello gestionale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, approvando il progetto definitivo e la relazione di valutazione economica.

Comune non legittimato ad impugnare le scelte associative

Il Collegio del TAR ha accolto la tesi del Comune di Minori, capofila del SAD, secondo cui il Comune di Positano non avrebbe la legittimazione necessaria per impugnare le decisioni assunte dall’organo associativo.

Secondo i giudici, i Comuni, pur conservando la titolarità delle funzioni sui rifiuti, ne hanno trasferito l’esercizio in forma associata all’Ente d’Ambito (EdA) e, per articolazione, al SAD. Di conseguenza, il singolo Comune non può contestare le deliberazioni dell’organo collegiale di cui fa parte, a meno che non si tratti di una lesione diretta alle proprie prerogative istituzionali – circostanza non riscontrata in questo caso.

“I Comuni esercitano le loro prerogative istituzionali all’interno dell’Ente d’Ambito e degli organi ai quali partecipano,” si legge nella sentenza. La contestazione, basata su presunti aggravi economici per il bilancio comunale, è stata ritenuta insufficiente a giustificare l’azione legale.

Lesione non attuale: la delibera è solo “previsionale”

Un secondo e cruciale profilo di inammissibilità è la carenza di interesse. Il TAR ha stabilito che la delibera impugnata ha un carattere meramente previsionale. L’atto si limita a stabilire che l’affidamento dovrebbe avvenire in in house providing, ma non ha ancora disposto l’affidamento diretto in concreto, né ha individuato la società gestore.

“La delibera, infatti, si limita a prevedere il ricorso al modello di gestione… quale mera ipotesi futura,” chiosa il TAR. Mancando l’atto definitivo di affidamento, non sussiste una lesione diretta, concreta e attuale nei confronti del Comune ricorrente.