Rifiuti in Costiera Amalfitana: il rebus tra art. 24 e art. 26-bis, piani contestati e dubbi sulla trasparenza
La gestione dei rifiuti in Costiera Amalfitana continua a essere un tema divisivo e complesso, con un intreccio di norme, piani industriali e decisioni consiliari che stanno accendendo il dibattito politico e istituzionale.
Il cuore della questione è normativo. L’articolo 24 della legge regionale campana 14/2016 stabilisce che i Comuni possano unirsi in Sub Ambiti Distrettuali e, se sottoscrivono all’unanimità una convenzione ex art. 30 TUEL, abbiano la facoltà di scegliere sia la forma di gestione del servizio sia il gestore. Questa convenzione in Costiera è stata firmata da tutti i Comuni, seppur con firme calligrafiche e non digitali, e per questo oggi pende un ricorso al TAR. Fino a sentenza contraria, però, la convenzione esiste ed è valida: a giorni ci sarà l’udienza.
Diverso è l’articolo 26-bis, introdotto nel 2023, che scatta solo quando la convenzione non c’è. In questo caso i Comuni possono proporre soltanto la forma di gestione, mentre la scelta del gestore spetta all’Ente d’Ambito. Nonostante ciò, alcune delibere consiliari (ad oggi Maiori e Ravello, Cetara aveva il consiglio comunale convocato per ieri, ma non si sa se sia stata approvata la delibera per sembra che vi erano dubbi interpretativi sull’art. 26-bis) e la Relazione tecnica hanno fatto riferimento proprio al 26-bis, come se la convenzione non esistesse. Una scelta che diversi osservatori considerano una forzatura e che potrebbe avere conseguenze anche sul piano legale. Resta da capire il perché di tutta questa fretta di approvare delibere di affidamento, quando è pendente un ricorso al TAR e l’udienza è ormai imminente: una decisione del giudice potrebbe infatti ribaltare lo scenario in tempi brevissimi.
Sul tavolo c’è inoltre il Piano Industriale CONAI di gennaio 2025, che avrebbe dovuto rappresentare la base tecnica per l’affidamento, ma che lo stesso Comune capofila (Minori) del SAD ha rimesso in discussione scrivendo (nell’aprile di quest’anno) al CONAI e chiedendo correzioni e aggiornamenti. Un’ammissione chiara delle carenze del documento. Su quel piano industriale (gennaio 2025) si è innestata la Relazione a firma del dott. Fortunato, allegata oggi alle delibere consiliari per sostenere l’affidamento in house a Miramare Service. Anche qui non mancano le contestazioni: la relazione poggia su un piano già giudicato carente e vecchio, porta la firma del professionista incaricato (Gianpiero Fortunato) e non di un RUP o degli uffici tecnici dei Comuni che hanno approvato in consiglio comunale la delibera di affidamento alla Miramare (e su questo è molto strano che gli uffici tecnici non asseverino la relazione prevista dalla legge), non contiene un piano economico-finanziario asseverato e non definisce in modo credibile il funzionamento del controllo analogo.
Proprio la trasparenza è diventata un punto cruciale. In Consiglio comunale a Maiori il consigliere Della Pace (già sindaco di Maiori) ha denunciato che la mancanza di chiarezza nella gestione della Miramare mette in discussione la natura stessa dell’in house. Senza trasparenza non c’è controllo analogo e senza controllo analogo una società non può definirsi davvero in house. È un rilievo che non riguarda solo l’opportunità politica, ma la stessa legittimità giuridica dell’affidamento.
Sul fronte economico, la Relazione del dott. Fortunato ridimensiona i timori di maggiori costi dovuti al mancato ricorso al libero mercato, definendoli un rischio teorico che non trova riscontro nei dati disponibili e che in ogni caso sarebbe secondario rispetto alla necessità di tutelare il territorio e la sua attrattività. L’idea è che la Costiera viva di ambiente, turismo e bellezza e che questi valori abbiano un peso economico superiore a qualsiasi risparmio apparente: e siamo sicuri che la società in house Miramare possa garantire ciò se già i consiglieri dei comuni soci hanno difficoltà a reperire i documenti della società?
L’articolo 26-bis, introdotto nel 2023, ha generato un vero e proprio corto circuito. In origine i Comuni si sono costituiti in SAD perché l’articolo 24 garantiva loro, attraverso la convenzione ex art. 30 del TUEL, la possibilità di scegliere insieme, in sede di riunione del SAD, sia la forma di gestione sia il gestore. Oggi invece la Regione Campania ha cambiato le carte in tavola: la scelta della forma di gestione può avvenire anche al di fuori del SAD, con la maggioranza dei Consigli comunali che rappresentano la maggioranza della popolazione del sub ambito. Non c’è più, quindi, quella dialettica e quel confronto che avvenivano in assemblea SAD; anzi, si rischia il paradosso che i Comuni non allineati su questa strada si vedano recapitare una relazione ex art. 14 che non tiene conto delle loro esigenze. In questo scenario si apre un ulteriore problema: poiché le regole sono state modificate “a gioco in corso”, alcuni Comuni potrebbero persino valutare di non far più parte del SAD, proprio perché l’equilibrio originario che li aveva convinti ad aderire è stato stravolto.
Il quadro che emerge è quello di una vicenda ancora tutta aperta: una convenzione esistente, ma impugnata, un articolo di legge interpretato in maniera opposta, un piano industriale da rivedere, una relazione tecnica fragile, dubbi sulla trasparenza e sul controllo analogo. Un elemento che rende ancora più inspiegabile la corsa di questi giorni è la pendenza di un ricorso al TAR, con udienza fissata a breve. In assenza di quella sentenza, ogni scelta rischia di poggiare su basi fragili e di dover essere rivista in un secondo momento. La gestione dei rifiuti in Costiera Amalfitana non è solo una scelta tecnica, ma un passaggio strategico che tocca il futuro, l’economia e l’immagine stessa del territorio.
Rifiuti in Costiera Amalfitana foto d’archivio


