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Ecco i nostri diritti |
Cronaca
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Interruzione dell’acqua in Costiera amalfitana, situazione grave a Positano e Praiano. Quali sono i nostri diritti e come agire?

5 luglio 2025 | 11:41
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Interruzione dell’acqua in Costiera amalfitana, situazione grave a Positano e Praiano. Quali sono i nostri diritti e come agire?

Interruzione dell’acqua in Costiera amalfitana, situazione grave a Positano e Praiano. Quali sono i nostri diritti e come agire? Incredibile quello che è successo in questi giorni, in piena estate e in piena stagione turistica, con la Costa d’ Amalfi piena. Non sappiamo come lavorano all’Ausino , società di Cava de’ Tirreni che opera in provincia di Salerno, ma crediamo che oggi con i mezzi moderni e l’intelligenza artificiale si possono fare delle previsioni su quello che può succedere. Il sindaco di Positano Giuseppe Guida , con l’assessore Michele De Lucia, stanno intervenendo in tutte le sedi, dal Prefetto di Salerno alle autorità competenti, ma tutto dipende dal consorzio che gestisce le risorse idriche che è l’Ausino. Molti cittadini ci chiedono a Positanonews cosa si può fare, ebbene vige il principio generale dell’articolo 2043 codice civile, per cui chi causa un danno deve risarcirlo, questo come principio generale , poi nello specifico ecco i nostri diritti come utenti in queste situazioni,

La tutela dei diritti dei consumatori nelle forniture di acqua

In Italia i fornitori di acqua per usi civili sono sottoposti all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), autorità amministrativa indipendente, istituita con la legge n. 481 del 1995, che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore per garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi degli utenti.

ARERA, inoltre, esercita attività consultiva e di segnalazione al Governo e al Parlamento nelle materie di propria competenza, anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

L’acqua, come bene essenziale per la vita e il benessere umano, è stata definita “un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”; in altri termini, per espressa disposizione della Direttiva (UE) 2020/2184, il bene idrico non può mai essere equiparato a un mero prodotto commerciale.

Infatti, non è nemmeno possibile scegliere se avvalersi o meno del servizio idrico, per un duplice motivo:

  • l’acqua è essenziale alla vita domestica e a uno stile di vita sano e igienico;
  • quando si vuole stabilire la propria residenza all’interno di un appartamento, occorre dimostrare al comune competente per territorio che l’immobile è vivibile e, dunque, dotato degli allacci previsti dalla legge (compreso quello dell’acqua).

Per la sua peculiarità, a differenza di quanto accade per l’energia, il servizio non è inserito nel mercato libero, ma è monopolio dei Comuni, che possono gestirlo direttamente o appaltarlo ad aziende esterne.

Per questo motivo i gestori del Servizio Idrico Integrato (SII), pubblici o privati, che assicurano le forniture di acqua a uso civile nei vari comuni italiani, sono considerati affidatari di un servizio pubblico essenziale e gli utenti sono titolari di numerosi diritti e godono di varie tutele.

I diritti dei consumatori in caso di interruzione del servizio idrico senza preavviso

La continuità del servizio di acquedotto, ovvero la fornitura di acqua all’utente finale alle condizioni minime di portata e carico previste dalla normativa o specificate nel contratto d’utenza, deve essere garantita.

Per interruzione del servizio si intende non solo l’interruzione completa, ma tutte le situazioni in cui non viene rispettata la continuità del servizio, incluse quelle di razionamento idrico in condizioni di scarsità.

Le interruzioni possono essere programmate o non programmate:

  • interruzioni programmate: sono quelle dovute all’esecuzione di interventi di manutenzione o adeguamento della rete idrica, precedute da un preavviso inviato agli utenti;
  • interruzioni non programmate: sono dovute a guasti o perdite segnalate dagli utenti tramite il servizio di pronto intervento oppure da terzi, con situazioni di pericolo o disagio tali da rendere l’interruzione indifferibile nel tempo.

Il preavviso minimo che il gestore deve dare agli utenti in caso di interruzioni programmate è di 48 ore e la durata massima di una interruzione programmata è di 24 ore.

Nel caso di interruzione non programmata dell’erogazione di acqua potabile, il gestore deve attivare, entro un termine massimo di 48 ore, un servizio sostitutivo di emergenza, anche tramite autobotti.

Data l’essenzialità del servizio, il gestore deve disporre di servizio di pronto intervento in grado di intervenire tempestivamente in tutti i casi di interruzione, dotato uno o più recapiti telefonici dedicati con numero verde gratuito sia da rete fissa che mobile, con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici.

I recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento devono essere pubblicati sul sito internet del Gestore, sulla Carta dei Servizi e riportati in ogni bolletta con la dicitura “Il pronto intervento per segnalazione disservizi, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito da rete fissa e mobile ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno”.

Il servizio telefonico di pronto intervento predisposto dal gestore deve essere in grado di:

  • assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute;
  • garantire un’autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica esterna;
  • fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l’altrui incolumità in attesa dell’arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.

Il mancato rispetto di queste regole da parte del gestore dà diritto all’utente a un indennizzo automatico; naturalmente, se l’utente può provare di aver patito maggiori danni a causa dell’interruzione del servizio per cause che rientrano nella responsabilità del gestore, potrà sempre rivalersi nei suoi confronti.

Cosa fare se a causa di perdite occulte ti sono stati addebitati consumi non effettuati?

Se il gestore non provvede a risolvere tempestivamente il problema e a riconoscere l’indennizzo, innanzi tutto conviene rivolgersi, in via informale, al gestore stesso tramite il numero telefonico o l’indirizzo email dell’assistenza clienti ed esporre chiaramente la questione, chiedendo che il problema venga subito risolto.

Se questo primo tentativo non ottiene il risultato desiderato, il passo successivo da compiere è inviare un reclamo scritto, nelle modalità previste dal contratto di fornitura, chiedendo al gestore che si adoperi affinché il problema venga tempestivamente risolto.

Puoi far valere i tuoi diritti

Primo passo: il reclamo al gestore

Il reclamo deve essere sempre inviato in forma scritta, preferibilmente tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, in modo da avere la prova della sua ricezione da parte del gestore.

Il gestore deve rispondere al reclamo entro 30 giorni.

In caso di mancata risposta al tuo reclamo, oppure di risposta insoddisfacente, dovrai procedere in altro modo.

Per maggiori informazioni, vedi la Guida all’invio di reclami ai fornitori di luce, gas e acqua.

Secondo passo: possibili procedure stragiudiziali

A differenza di quanto accade per le controversie in materia di forniture di energia elettrica e gas a uso domestico, le controversie con i gestori del servizio idrico integrato non richiedono di esperire un tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità e potrebbero essere trattate direttamente nei tribunali.

È evidente, però, se non altro per una questione di tempi e di costi, che tentare preventivamente la via stragiudiziale sia sempre conveniente per il consumatore.

Le possibili procedure stragiudiziali sono:

  • procedure di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, presso le Camere di Commercio o presso gli Organismi ADR accreditati da ARERA ai sensi della delibera n. 620/2015/E/com, in cui le parti si incontrano, in presenza o con mezzi di comunicazione a distanza, assistite da un professionista terzo, indipendente e imparziale –il Conciliatore– che le assiste nella negoziazione di un accordo soddisfacente per entrambe;
  • negoziazione paritetica: a differenza della conciliazione, non avviene direttamente fra l’utente e il gestore, bensì fra un incaricato dell’Associazione di consumatori che rappresenta l’utente e un rappresentante della società;
  • procedimento di mediazione civile volontario ai sensi del D.Lgs. 28/2010, presso un Organismo di Mediazione iscritto nel Registro telematico del Ministero della Giustizia, anche in questo caso con l’intervento di un professionista terzo, indipendente e imparziale, il Mediatore, esperto di tecniche di negoziazione, che facilita la ricerca di un accordo fra le parti che risolva la controversia.

Le prime due tipologie rientrano fra le procedure ADR normate dal D. Lgs. 130/2015, attuativo della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, la terza è normata dal D. Lgs. 28/2010, secondo la direttiva 2008/52/CE; sono tutte procedure rapide ed economiche per il consumatore e non lo obbligano a farsi assistere da un avvocato (nel caso della mediazione civile l’obbligo di assistenza legale non si applica ai procedimenti volontari).

I gestori che servono oltre 300.000 utenti sono obbligati a partecipare alle procedure di conciliazione presso il Servizio Conciliazione di ARERA: è possibile scaricare l’elenco dei gestori obbligati a questo link. mentre quelli non presenti in elenco potranno decidere se partecipare o meno. In questo caso, però, l’utente può inviare un reclamo, tramite questo modulo, anche allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente di ARERA.

L’ultima risorsa: il ricorso al Giudice

Nel caso in cui la procedura di conciliazione o di negoziazione paritetica o di mediazione civile si sia conclusa senza accordo, potrai comunque intraprendere la via giudiziaria ricorrendo al Tribunale competente.