Ischia. Immobile abusivo acquisto al patrimonio pubblico per evitare la demolizione, il TAR lo restituisce agli eredi : non hanno colpe
Il Comune aveva acquisito al patrimonio pubblico un bene destinato alla demolizione. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ribalta la decisone, annullando il provvedimento. Un provvedimento che riguarda la Ischia bene, ed alcuni suoi cittadini illustri. Ormai, la questione delle acquisizioni publiche di beni soggetti a demolizione sta diventando una “moda” il gioco ben architettato per sottrarli al maglio della giustizia e ridestinarli, dopo un tacito accordo con il comune che li acquisisce, o tenta di farlo, ai proprietari. L’isola riscopre un nuovo must e Casamicciola Terme fa scuola. Il TAR sul ricorso numero di registro generale 5283 del 2022, proposto da alcuni cittadini di Casamicciola Terme, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Abbamonte, Lorenzo Bruno Antonio Molinaro,contro il Comune di Casamicciola Terme, non costituito in giudizio, ha disposto per l’annullamentodell’ordinanza del Comune di Casamicciola Terme del 18 agosto 2022 recante l’acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive. Per detto immobile era stata adottata la ordinanza di demolizione del 14 novembre 1991 indirizzata alla proprietaria responsabile dell’abuso che, tuttavia, non aveva ottemperato all’ordine di ripristino; di qui l’atto di acquisizione tuttavia rivolto al ricorrente, all’epoca della adozione della ordinanza di demolizione, nudo proprietario, successivamente pieno proprietario a seguito del decesso della usufruttuaria. Avverso il predetto atto di acquisizione il ricorrente ha proposto il ricorso all’odierno esame in cui ha dedotto, sotto molteplici profili la violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001. Secondo la prospettiva del ricorrente, l’atto impugnato sarebbe illegittimo in quanto con esso è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale dei beni di sua proprietà senza che sia mai stata notificata nei suoi confronti la presupposta ordinanza di demolizione. Peraltro, rileva il ricorrente, egli non è stato in nessun atto del procedimento indicato quale responsabile dell’abuso. Il ricorrente precisa di aver acquistato in data 13 giugno 1990, la nuda proprietà, con riserva di usufrutto a favore della madre deceduta il 28 settembre 1998, del fondo con annesso fabbricato, ad uso abitativo, sito in Casamicciola Terme alla via Quercia.In data 3 settembre 1991, il dirigente del Settore Tecnico del Comune ha adottato la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, di talune opere ivi realizzate in difformità dalla originaria C.E. n. 76/89, ed in particolare di un “varco di accesso traslato di circa mt 6,40 verso l’interno, ricavando uno spiazzo davanti all’ingresso, previo piccolo sbancamento; il muro di contenimento interno alla proprietà”.Nell’atto impugnato, poi, non sarebbe stata indicata con precisione l’area oggetto di acquisizione: la concreta individuazione delle aree da acquisire al patrimonio del Comune e la loro esatta perimetrazione costituiscono elementi indefettibili del provvedimento acquisitivo, senza i quali i successivi atti sono da ritenere invalidi ed improduttivi di effetti. In particolare, rileva il ricorrente che «le opere oggetto di contestazione erano state realizzate dalla sua dante causa la quale per parte di esse aveva richiesto ed ottenuto il permesso in sanatoria».Per il TAR Il ricorso è fondato. Infatti l’articolo 31 del citato DPR n. 380/2001 dispone, al comma 2, che: “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso….ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione e la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”.Quest’ultimo prevede che “Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché, quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L’area acquisita non può essere comunque superiore a dieci volte la superficie utile abusivamente costruita”.In base al comma 4 “L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”. La previsione che dispone l’acquisizione del bene nei confronti del proprietario o del responsabile dell’abuso è logica, trattandosi dei soggetti direttamente interessati alla realizzazione delle opere, in quanto soggetti alla cui volontà è ricondotta la realizzazione ovvero in quanto materiali esecutori delle stesse.In particolare, con riguardo alla figura del proprietario, pur quando egli non sia responsabile dell’abuso, è tenuto a dare esecuzione all’ordine di demolizione solo quando ciò sia per lo stesso materialmente possibile. Il perseguimento dell’interesse pubblico urbanistico è, invero, interesse pubblico di carattere preminente e, dunque, l’ordinamento vuole che la legalità violata sia ripristinata anche dal proprietario. Tanto discende anche dalla natura “reale” dell’illecito e della sanzione urbanistica, i quali sono riferibili alla res abusiva e, dunque, il ripristino dell’equilibrio urbanistico violato viene a fare carico anche sul proprietario.Nulla quaestio nel caso in cui egli sia soggetto connivente, ma nel caso in cui lo stesso non risulti responsabile dell’abuso né sia nella disponibilità e nel possesso del bene, risulta evidente che l’ordine non può produrre effetti nei suoi confronti se non quando egli ne riacquisti la disponibilità e il possesso e, dunque, sia nella materiale possibilità di dare corso all’esecuzione dell’ordine demolitorio.Risulta, invero, a giudizio del Collegio, rilevante la circostanza che il ricorrente fosse nudo proprietario dell’immobile in questione e che non sia stato coinvolto nel complesso procedimento volto alla repressione dell’abuso.Egli, come si è detto è divenuto pieno proprietario solo successivamente e nei suoi confronti non è stato notificato il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.Già il dato letterale della normativa sopra esaminata induce ad escludere la disciplina sanzionatoria al “nudo proprietario”.L’amministrazione, dunque, avrebbe dovuto notificare nei confronti del nuovo proprietario gli atti del procedimento, onde consentire allo stesso di attivarsi al fine di ripristinare la legalità mediante la spontanea rimozione degli illeciti edilizi.Va poi rilevato come risulti fondata la ulteriore censura proposta relativa alla inesatta individuazione dell’area oggetto di acquisizione. Secondo gli atti proposti alla Corte la dante causa del ricorrente avrebbe acquisito il titolo edilizio in sanatoria per alcune delle opere edilizie realizzate presso l’immobile e dunque il provvedimento di acquisizione non potrebbe riguardare anche costruzioni che allo stato risultano legittime.Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Casamicciola Termedel 18 agosto 2022.Condanna il Comune di Casamicciola Terme al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato.La decisone nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:Santino Scudeller, Presidente;Angela Fontana, Consigliere, Estensore; Rocco Vampa, Primo Referendario.

