“Sindrome dei Balcani”, dal Tar importante sentenza, relatore il giudice Michele Di Martino di Vico Equense

“Sindrome dei Balcani”, dal Tar importante sentenza, relatore il giudice Michele Di Martino di Vico Equense. L’importante sentenza ha visto come relatore il giudice di Vico Equense, Michele Di Martino. Si tratta di una sentenza che fa giustizia, che riconosce ai servitori dello Stato che hanno contratto questa terribile patologia il giusto riconoscimento.

Davvero una sentenza magistrale da parte del nostro giudice, che ha dimostrato una grande capacità di interpretazione della norma e che ha dato un senso equo alla giustizia.

La Terza Sezione del Tar (presidente Pierluigi Russo , consigliere Paolo Severini , referendario Michele Di Martino ), infatti, ha certificato l’esistenza della cosiddetta “sindrome dei Balcani”, ed ha accolto il ricorso di un militare del Reggimento Guide (difeso dagli avvocati Oreste Agosto e Simona Gigante ) per il riconoscimento della causa di servizio e l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa che non riconosceva «il nesso eziologico intercorrente tra la patologia tumorale (neoplasia testicolare) e l’esposizione alle polveri di uranio impoverito presenti nell’ambiente in cui il militare ha prestato servizio nella propria carriera militare».

Mentre il Ministero della Difesa non ha riconosciuto nessun effetto di correlazione tra la malattia e il servizio svolto in quei luoghi, il Tar di Salerno ha espresso un parere opposto, chiarendo come «nei casi delicati, come quelli in esame, all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistico-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di casualità tra l’insorgenza della patologia e i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare». A parere dei giudici salernitani, che si rifanno a giurisprudenza del Consiglio di Stato, è «la pubblica amministrazione, che ha a disposizione dati aggiornati e più precisi a dover tratteggiare una seria probabilità di insorgenza o meno della malattia denunciata».

Come dimostrato dai legali, infatti, il militare «una volta conclusa la sua missione in Kosovo in un territorio piuttosto ostile e che ha visto acclarato dalle varie indagini avviate dalle Istituzioni, un tasso molto alto di contrazione di patologie tumorali da parte di personale militare lì impiegato, tanto da spingere le autorità ed il Ministero della Difesa a stabilire un monitoraggio sanitario nei Balcani, il cosiddetto “Monitoraggio Mandelli” – è stato sottoposto al monitoraggio solo una volta, atteso che l’attività di tale monitoraggio prevede l’esecuzione di una visita medica e di una serie di test ematochimici, per un periodo di cinque anni dopo il termine dell’impiego nell’area balcanica, e precisamente un controllo ogni 4 mesi per i primi 3 anni e ogni anno per gli ultimi due anni».

E ciò secondo il collegio del tribunale amministrativo non è stato fatto: «il comitato», si legge nella motivazione della sentenza, «avrebbe dovuto attendere ad una più puntuale istruttoria tesa ad acclarare le effettive condizioni di servizio prestato dal militare e quindi motivare perché quelle specifiche condizioni, nonostante la loro oggettiva durezza e potenziale pericolosità, non abbiano in concreto determinato o contribuito in maniera significativa a determinare la patologia tumorale successivamente insorta». Per il Tar Salerno, quindi, il ricorso deve essere accolto con «la conseguenza, sotto il profilo conformativo, che il comitato dovrà nuovamente pronunciarsi sulla richiesta formulata dal ricorrente».

Un’anomalia quest’ultima riconosciuta dal Tar, con l’accoglimento del ricorso.

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