Sentenza Suprema Corte per parcheggio in Terzo Vico Rota a Sorrento nel segno della continuita’

Sorrento ( Napoli ) Nella vicenda del progettato parcheggio in vico terzo Rota si coglie il segno di una continuita’ nelle decisioni giudiziali susseguitesi in materia da oltre 10 anni a questa parte.
In particolare va evidenziato come sia stata determinante sull’esito finale del giudizio l’ordinanza pronunziata nella fase cautelare dalla Terza Sezione della Cassazione nell’ormai lontano 12 aprile del 2012.

Ma come aveva avuto inizio la storia?

Correva l’anno 2010 quando due Commissari nominati dalla Provincia di Napoli, Dario Perasole e Lucio Grande ,rilasciavano alla societa’ Edil Green di Giuseppe Langellotto permesso a costruire 256 box interrati in un agrumeto alle spalle di viale Nizza.Effettuato lo sbancamento l’area su denunzia dell’avv.Giovanni Antonetti ,all’epoca rsppresentate dell’IDV,e di Claudio D’Esposito del Wwf veniva sottoposta a sequestro dalla Procura di Torre Annunziata.Avverso il provvedimentola societa’ Edil Geen di Giuseppe Langellotto proponeva ricorso al Riesame di Napoli e, a seguito del rigetto , con conseguente conferma del sequestro, appello alla Corte di Cassazione.
Forte di un parere favorevole all’intervento espresso dall’avv. Aldo Starace a cio’ incaricato dallo stesso Comune di Sorrento la Edil Green contava di poter ribaltare in Cassazione l’esito negativo del provvedimento dei Giudici Napoletani.Effettivamente il legale incaricato dall’Ente aveva sostenuto l’ammissibilita’ dell’intervento volto a realizzare circa 256 box interrati in area individuata dal Put come di urbanizzazione satura.Di diverso parere ,fin da subito, si erano invece dichiarati il compianto avv. Antonetti ,di cui era ben noto il coraggio delle proprie idee e la caparbieta’ nel manifestarle ,e il responsabile del Wwf , Claudio D’Esposito.Questi a sua volta faceva affidamento sul parerere contrario all’intervento manifestato dai propri legali ,gli avvocati Francesco Saverio Esposito e Jonny Pollio. Era opinione dell’avv.Antonetti e del Wwf che in zona di urbanizzazione satura fosse consentito solo prevedere attrezzature pubbliche a copertura di parte degli standards urbanistici necessari.
Ebbene la Terza Sezione della Cassazione, nel respingere l’appello proposto dslla Edil Green avverso il provvedimento del Riesame di Napoli, affermava in modo chiaro e inequivocabile il principio di inderogabilita’ delle norme del Put e ,con esso, l’impossibilita’ di edificare in zona 6 strutture diverse da quelle pubbliche ritenute indispensabili in sede di pianificazione territoriale . In pratica per i Giudici di Piazza Cavour in determinate aree del Put ,e tra queste era da ricomprendersi la zona 6, vigeva il divieto di interventi di edilizia privata.La Cassazione coerentemente anche con precedenti decisioni del Giudice Amministrativo valutava i box pertinenziali null’altro che edilizia privata e per tal ragione non edificabili nelle zone che il Put individuava come di edilizia satura.

In tal modosi confermava un indirizzo gia’ fatto proprio dal Tar Campania VIi con alcune decisioni del 2009 .

Di li a poco, nel 2013 , sarebbe anche venuta una storica sentenza del CdS che rimarcava l’incapacita’ della legge regionale sui parcheggi interrati a derogare le norme drl Put.Una decisione che ha fatto scuola da quel momento in poi determinando assoluta uniformita’ e omogeneita’ nelle succesive decisioni adottate da Tar,CdS e Cassazione Penale . La fondatezza e congruita’ dell’indirizzo ha trovato poi successivo ulteriore e autorevolissimo suggello nella recentissima decisione di fine anno con cui la Corte Costituzionale, chiamata a pronunziarsi sulla costituzionalita’ di una disposizione derogatoria della legge sul piano casa della Campania ( per un intervento nel Comune sempre di Sorrento in via S.Lucia ), ha confermato l’assoluta prevalenza delle norme dei piani paesaggistici su ogni altra disposizione a carattere urbanistico .
E, dunque, e’ corretto assumere che l’ordinanza della Cassazione Penale dell’aprile 2012 abbia segnato l’esito del merito del procedimento penale definito ieri.E’ stata quella la svolta determinante ed e’ stata in quella sede che sono state tracciate le linee informatrici per le fasi processuali successive.Il tutto in un contesto di sentenze emesse da giudici amministrativi e penali coerenti con i principi ribaditi il 28 dicembre scorso dai giudici costituzionali.E’ stata premiata la caparbieta’ e il coraggio di quanti, come Giovanni Antonetti e Claudio D’Esposito ,non si sono arresi all’idea che la speculazione privata dovesse prevalere sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio.Una tutela costituzionalmente garantita come primaria.A loro il nostro plauso e il ringraziamento dei benpensanti

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