Autista Eav sanzionato, il Tribunale dà ragione all’azienda

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Autista Eav sanzionato, il Tribunale dà ragione all’azienda. Il Tribunale di Napoli con sentenza 6430/2021 del 16/11/2021 ha confermato la correttezza della sanzione disciplinare irrogata da EAV ad un autista di linea, suo dipendente, che aveva rifiutato di espletare una corsa, adducendo l’inadeguatezza dell’autobus da utilizzare in relazione ad alcune carenze tecniche, tali da compromettere la sicurezza dei passeggeri.

Il comportamento del lavoratore, che si inseriva in una seria di azioni dimostrative finalizzate ad esasperare il livello di conflittualità aziendale in modo strumentale, aveva provocato consistenti danni agli utenti, determinando la soppressione delle corse.

La sentenza, afferma il Presidente e D.G. di Eav srl, Umberto De Gregorio, “conferma la correttezza e legittimità del comportamento aziendale e incoraggia la stessa proseguire con le costanti iniziative poste in campo per contrastare talvolta proteste immotivate da parte di alcuni lavoratori che ritengono di avere la libertà di poter bloccare il servizio in qualsiasi momento, con motivazioni meramente strumentali e a tutto disagio dei passeggeri del servizio pubblico. Una cosa è la legittima e formale protesta dei lavoratori nell’ambito del corretto funzionamento delle relazioni sindacali, altra è attivare proteste anomale in forme anarchiche”.

Con questa importante pronuncia, ha osservato il Prof. Avv. Marcello D’Aponte, difensore di EAV, la Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, ha chiarito che, rispetto alla tutela dei passeggeri, il lavoratore non possa sindacare l’adeguatezza dei mezzi di trasporto utilizzati dall’Azienda per il servizio, che oltretutto sono sottoposti a regolari verifiche di sicurezza e a costante attività manutentiva allo scopo di mettere su strada unicamente automezzi sicuri e che la decisione giudiziale ha correttamente evidenziato che “le deficienze evidenziate dal lavoratore nel caso de quo non appaiono né sono state presentate come foriere di una condizione di pericolo ma solo di una eventuale inadeguatezza del servizio per una particolare fascia di utenza” ma che “con il suo comportamento però, il lavoratore ha determinato un danno certo e più grave all’utenza tutta avendo cagionato la soppressione di due corse della linea a lui assegnata in quel giorno

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