Obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro: modalità di controllo e sanzioni

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Obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro: modalità di controllo e sanzioni. 

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di ieri, ha approvato un decreto-legge che introduce, tra l’altro, 𝐥’𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐞𝐝 𝐞𝐬𝐢𝐛𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 (cd. Green Pass) per accedere ai luoghi di lavoro a decorrere 𝐝𝐚𝐥 𝟏𝟓 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝟑𝟏 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏, data di cessazione dello stato di emergenza.

L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Quindi, 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢, collaboratori a qualunque titolo, apprendisti, tirocinanti, etc. 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨, 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝟏𝟓 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞, 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐢𝐥 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐏𝐚𝐬𝐬.

Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

𝑰 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊 𝒄𝒉𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒉𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒏𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑮𝒓𝒆𝒆𝒏 𝑷𝒂𝒔𝒔 𝒐 𝒓𝒊𝒔𝒖𝒍𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒊 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒂𝒍 𝒍𝒖𝒐𝒈𝒐 𝒅𝒊 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒐, 𝒗𝒆𝒓𝒓𝒂𝒏𝒏𝒐 𝒔𝒐𝒔𝒑𝒆𝒔𝒊 𝒅𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂, 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒎𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂𝒕𝒂.

La sospensione sarà efficace fino alla presentazione del Green Pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

La sospensione non comporterà conseguenze disciplinari, restando fermo, altresì, il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso od emolumento, comunque denominato.

I datori di lavoro saranno tenuti ad assicurare il rispetto delle prescrizioni e a tal fine, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per l’organizzazione delle 𝒗𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒛𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒍’𝒂𝒑𝒑 𝑽𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂 𝑪19, scaricabile da Google o Apple Store.

I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

I datori di lavoro, inoltre, dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni potrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Queste le sanzioni previste:

𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐥𝐮𝐨𝐠𝐨 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐏𝐚𝐬𝐬, 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐜𝐮𝐧𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐯𝐚 𝐝𝐚 € 𝟔𝟎𝟎,𝟎𝟎 𝐚𝐝 € 𝟏𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎;

𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐝𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐞 𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐞̀ 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 € 𝟒𝟎𝟎 𝐚𝐝 € 𝟏𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎.

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