Sorrento, commissione paesaggio: confusione sulle nomine

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Sorrento, commissione paesaggio: confusione sulle nomine. A fornirci tutti i dettagli è Salvatore Dare in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Un vero e proprio papocchio che porta all’annullamento di una delibera di consiglio comunale e a una nuova possibile votazione per i componenti della commissione locale per il paesaggio. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania accoglie il ricorso di un geometra che aveva presentato la propria candidatura per essere eletto nell’organismo ma il cui nome all’improvviso “sparì” dal novero dei papabili su cui l’ultima parola spetta, da prassi, proprio al civico consesso. Il Tar, nel dispositivo, sposa la tesi del candidato escluso e condanna il Comune alla refusione delle spese.

«È incontestato, e lo ammette anche il Comune resistente, che il ricorrente abbia tempestivamente inoltrato la propria domanda di partecipazione e che essa, debitamente protocollata, sia stata anche trasmessa, al consiglio comunale per essere scrutinata insieme a tutte le altre – scrivono i giudici – È altresì incontestato che tale candidatura non sia stata tuttavia sottoposta al consiglio comunale, nonostante l’avviso pubblico richiamasse le modalità » che prevedono il voto dei consiglieri comunali che «si pronunciano sulle candidature pervenute».

A questo punto, i magistrati evidenziano che «è chiaro che tutte le candidature regolarmente pervenute avrebbero dovuto essere scrutinate dal consiglio che, con ampia discrezionalità, avrebbe dovuto esprimersi su ciascuna di esse. Tale discrezionalità, per quanto ampia, non poteva giungere fino allo stralcio di singole candidature come propugnato nelle difese dell’amministrazione, dovendosi comunque ravvisare un onere di valutazione delle singole candidature sulla base della citata legge regionale. Tale onere risulta invece disatteso come emerge dal verbale della seduta del 2 luglio 2020, dal quale si evince che il geometra non risulta tra i nominativi sui quali i consiglieri hanno espresso il voto né vi è traccia di una qualche esclusione della sua domanda ovvero uno scrutinio preliminare delle candidature che abbia condotto allo stralcio della domanda proposta dal ricorrente che, pertanto, è stata illegittimamente pretermessa».

Non solo: «L’avviso pubblico prevedeva che la scelta dei membi sarebbe avvenuta “in base ai requisiti legali posseduti e alla esperienza professionale maturata dall’aspirante alla nomina, come emergente dal curriculum professionale” e che “tali elementi di valutazione costituiscono la motivazione del voto espresso a favore del candidato”.  Ma di una tale motivazione non risulta traccia nemmeno implicita dal verbale della seduta a cui è allegati. Vero è che dal verbale ella seduta risulta che alcune domane sarebbero state escluse in una fase preliminare per essere pervenute fuori termine, ma non pare che tale esclusione possa aver riguardato la domanda del geometra il cui nominativo è stato, invece, incluso tra quelli trasmessi».

A questo punto il Tar accoglie il ricorso e annulla la delibera. Per la commissione, sostanzialmente, è tutto da rifare.

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