Profondo rosso: esecuzioni private

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Profondo rosso: esecuzioni private.

Le esecuzioni tributarie sono traumatiche se, come a volte accade, le comunicazioni tra l’Ente Creditore e l’Agenzia delle Riscossioni si inceppano ed il contribuente subisce l’iscrizione ipotecaria per cartelle che non debbono essere pagate perché sono state oggetto di sgravio o di pagamento.

Tuttavia l’Agenzia della Riscossione si limita ad una iscrizione ipotecaria, se ritiene che il valore del cespite sia sufficiente a garantire l’intero credito e ad un fermo amministrativo. Per l’iscrizione ipotecaria invia al contribuente un avviso. Per il fermo amministrativo l’Agenzia delle Riscossioni invia al contribuente l’avviso di fermo, ma gli esattori “privati” non sempre inviano l’avviso del fermo e il debitore, ignaro di non poter circolare, potrebbe incorrere in guai seri se, in occasione di un casuale controllo, venisse colto in flagranza di reato.

Queste due azioni vengono messe in atto per costringere il debitore a pagare.

Se il debitore non paga e non chiede la conversione del debito, l’Agenzia della Riscossione, previo avviso di pignoramento e di vendita all’asta, può effettuare, a prezzi “stracciati” tre tentativi di vendita all’asta del bene ipotecato o fermato per recuperare il credito vantato.

Se il debitore si oppone alla vendita all’asta prima che sia iniziata la procedura esecutiva, l’asta viene bloccata ed il debitore può chiedere la conversione del debito (se può permetterselo) o incardinare un giudizio di merito se ritiene di avere elementi che gli consentano di dimostrare di non dover pagare o di dover pagare una somma inferiore a quella pretesa dall’agente della Riscossione. Ovviamente anche le “provvisorie esecuzioni” concesse dalle Commissioni Tributarie innescano, prima della sentenza che potrebbe essere favorevole al contribuente, il meccanismo esecutivo che è una trappola che accresce le difficoltà del contribuente e rende odioso il fisco.

Se creditore è un professionista o un titolare di partita IVA l’esecuzione  fa scivolare il debitore (o presunto tale) in un precipizio giuridico – finanziario dal quale è impossibile risalire.

Il giudice dell’esecuzione esamina il titolo depositato dal titolare della partita iva o da un suo rappresentante e decide, senza entrare nel merito, se autorizzare  o meno l’emanazione del decreto ingiuntivo.

La decisione del giudice può trasformare una semplice fattura (un indizio) in titolo esecutivo (prova dell’esistenza del credito).

Al debitore vengono assegnati da cinque a dieci giorni per effettuare il pagamento, presumendo che il debitore sia in grado di pagare in un così breve lasso di tempo (da notare che l’agenzia delle riscossioni concede al debitore di pagare entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e/o di fare ricorso alla commissione tributaria o al giudice del lavoro o, se ritiene inesistente il debito, chiedere all’ente creditore lo sgravio della cartella in autotutela;  può capitare che nella stessa cartella siano stati inseriti crediti tributari e previdenziali ed il contribuente potrebbe essere costretto a presentare un ricorso alla commissione tributaria ed un altro al giudice del lavoro).

Se il debitore paga la procedura si chiude … ma se ritiene di aver subito un danno, può citare in giudizio il creditore per chiedere il risarcimento dei danni o denunciarlo in sede penale per truffa e chiedere in quella sede il risarcimento del danno subito. Se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo perché ritiene di non dover pagare, il creditore, nonostante l’opposizione motivata del debitore, può chiedere la provvisoria esecuzione che, generalmente, il giudice concede e, benché non disponga di alcun elemento per affermarlo, dichiara che il debito è esiguo ed il pagamento non comprometterebbe le finanze del debitore. Questa prassi dimostra che un preconcetto fa ritenere al giudice che il debitore sia un pessimo pagatore e lo induce a non prendere in considerazione l’eventualità che egli non possa o non debba pagare. Mentre l’opposizione all’esecuzione si incardina e si svolge il processo che, essendo stata data la provvisoria esecuzione, nella maggior parte dei casi condannerà il debitore a pagare anche le spese di lite per il proprio e per il difensore del creditore, il creditore aziona il titolo (la provvisoria esecuzione). Senza limiti d’importo (l’Agenzia della Riscossione non può farlo se il debito è inferiore a ventimila euro ma il privato si) può azionare lo stesso titolo varie volte: ipoteche su beni immobili e su beni mobili registrati (automezzi terrestri, navali ed aerei); pignoramenti presso terzi  di conti correnti, pensioni, stipendi, titoli, dividendi, etc;  pignoramenti presso il debitore, con o senza asporto, di quadri, mobili ed arredi (eccezion fatta per quanto serve per dormire, cucinare e mangiare).  Con il pignoramento l’avvocato al debito iniziale addiziona spese documentate, spese non documentate nella misura del 15 % del debito iniziale, CPA (cassa previdenza ed assistenza) ed IVA e può iscriverlo per un importo pari al 150% del totale.

Cosa direbbe un consumatore se il commerciante o l’artigiano gli chiedesse di contribuire al pagamento dei suoi contributi previdenziali ed assistenziali?  Lo inviterebbe ad andare nell’Isola che non c’è!

Ma i professionisti hanno il diritto di farlo. Non solo: possono incardinare più ricorsi costringendo il cliente a fare più opposizioni, più giudizi di merito e per ciascun giudizio pagheranno due avvocati. A volte l’avvocato che ha vinto la causa emette un decreto ingiuntivo per recuperare la somma liquidata dal giudice a favore del suo cliente (maggiorata da spese documentate, spese non documentate, CPA ed IVA) e fa emettere da un collega un decreto ingiuntivo per il recupero dell’onorario (maggiorato da spese documentate, spese non documentate, CPA ed IVA).  Il cittadino che ha perso la causa non solo deve pagare il proprio avvocato, la controparte vittoriosa e l’avvocato della parte vittoriosa, deve pagare due volte le spese documentate e le spese dei decreti ingiuntivi. Attenzione l’Agenzia delle Entrate con una circolare “stravagante” ha deciso che l’avvocato che ha vinto la causa e che riscuote dalla parte che ha perso la causa deve emettere la fattura a nome del suo cliente che può utilizzarla per gonfiare le spese e recuperare l’IVA non pagata. Il soggetto che ha pagato dovrebbe ricevere una ricevuta liberatoria che, molto probabilmente, viene inviata legata ad un palloncino atteso che non viene mai recapitata.

Un amministratore, ricevuta la fattura dall’avvocato del condominio che aveva vinto contro un condomino, ha comunicato all’assemblea che il condomino condannato (meglio bidonato) non aveva pagato ed ha chiesto ed ottenuto di poter emettere a carico del malcapitato, che fortunatamente aveva chiesto ed ottenuto la ricevuta dell’integrale pagamento, un decreto ingiuntivo.  La cosa più interessante è che la fattura emessa dall’avvocato del condominio era di un importo superiore a quello stabilito dal giudice e pagato dal soccombente. Importo noto sia all’avvocato vincitore che all’amministratore ai quali la sentenza era stata notificata.

Il soccombente, quindi, non solo perde la causa ma corre il rischio di pagare molto di più di quanto stabilito dal giudice e di essere chiamato a pagare due volte la somma stabilita dal giudice opportunamente cresciuta con dosi massicce di lievito di birra. Ma spesso il soccombente non ha perso la causa perché aveva torto, l’ha persa perché, sfortunatamente, ha posto la sua fiducia in un avvocato di manzoniana memoria.

Se il soccombente ritiene che il suo avvocato l’abbia assistito male, risponde picche quando riceve la parcella da “avvocato vincitore” e si rende conto che da quell’importo l’avvocato non intende detrarre gli acconti ricevuti che, per prassi, vengono riscossi ma non documentati. L’avvocato, che al conferimento dell’incarico aveva detto al cliente che aveva pienamente ragione, ora afferma che aveva torto e che aveva sconsigliato la causa, vuole e deve essere pagato. Quell’avvocato che non ha vinto neanche una causa  semplicissima, che si è perso in mezzo bicchiere d’acqua, diventa principe del foro, elogia con impudenza il suo operato, l’unica cosa che dimentica è l’esito disastroso del suo operato e vince per sé tutti i ricorsi. Vi notifica precetti, pignoramenti diretti, pignoramenti presso terzi, su beni immobili e su mobili registrati. Scrive ipoteche sui beni immobili e sui beni mobili registrati e ne chiede la vendita all’asta … anche per una cifra esigua (non essendo stato posto alcun tetto al di sotto del quale sia impossibile porre in essere atti di estrema gravità). prof. Francesca LAURO

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