Coronavirus, la bozza del nuovo decreto legge: certificazione verde per gli spostamenti, stato di emergenza prorogato al 31 luglio

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Coronavirus, la bozza del nuovo decreto legge: certificazione verde per gli spostamenti, stato di emergenza prorogato al 31 luglio. Ha iniziato a circolare la bozza del nuovo decreto legge che il Consiglio dei ministri approverà nella giornata di oggi. Tante le novità a partire dalla ripresa degli sport di contatto in area gialla, ma anche le cosiddette certificazioni verdi, che consentiranno gli spostamenti anche da e verso Regioni di colore arancione e rosso.

Stato di emergenza

Considerati gli scenari epidemiologici e il sovraccarico dei servizi territoriali e ospedalieri, il Comitato tecnico scientifico ha dato parere favorevole alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio. Proroga necessaria, afferma il portavoce del Cts Silvio Brusaferro “per affrontare al meglio le misure di contenimento e supportare la campagna vaccinale che vede attualmente come target prioritario le fasce fragili della popolazione”.

Spostamenti ammessi tra zone gialle e bianche

Dal 26 aprile 2021, si legge nella bozza del decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni che vietavano lo spostamento tra Regioni diverse a prescindere dal loro colore e «sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla».

Certificazione verde

Nella bozza all’Art. 2 si legge che «gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi di cui all’articolo 10».

Nell’Art. 10 viene quindi spiegato che le certificazioni verdi «sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

  • a) avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2, al termine del prescritto ciclo.
  • b) avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute.
  • c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-CoV-2».

La validità della certificazione verde per quel che riguarda l’avvenuta vaccinazione oppure l’avvenuta guarigione avrà una durata di sei mesi, mentre in relazione al terzo caso, cioè l’effettuazione di un test rapido o molecolare la validità è di 48 ore.

Nel caso della vaccinazione, la certificazione verde «è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato».

Nel caso invece della guarigione da Covid-19, la certificazione verde «è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato».

Nel caso infine del test rapido o molecolare, la certificazione verde «è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta».

La visita a casa limitata anche in zona gialla

L’Art. 3 della bozza del nuovo decreto-legge riporta: «Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa».

In sostanza, rispettando il coprifuoco che, salvo novità dell’ultima ora, resterà fissato tra le 22 e le 5 del giorno dopo, la visita a casa è vietata in area rossa, ammessa nel proprio Comune a un massimo di 4 persone (prima erano 2) se si è in zona arancione, mentre è possibile effettuarla in tutta l’area gialla, quindi anche in Regioni diverse purché gialle, sempre però una sola volta al giorno e spostandosi al massimo in 4 persone.

Ristorazione

Nella bozza viene spiegato che «dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché delle modalità previste dai medesimi provvedimenti e dai protocolli e dalle linee guida agli stessi allegati ai medesimi provvedimenti». Resta invece consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano lì alloggiati.

Nelle zone arancioni e rosse, pertanto, non riapriranno i locali della ristorazione con servizio ai tavoli. Un’altra novità però introdotta nella bozza del decreto-legge riguarda sempre la zona gialla: «Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri». In sostanza, dall’1 giugno si potranno fare i pranzi anche al chiuso, ma il governo potrebbe nel frattempo cambiare idea ed estendere la possibilità anche in orario serale qualora i dati epidemiologici siano migliorati.

Spettacoli aperti al pubblico

Nella bozza si legge: «A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo».

Quanto appena visto si applicherà dall’1 giugno anche agli stadi per gli eventi sportivi: «A decorrere  dal 1° giugno 2021, in zona gialla la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali». La capienza consentita «non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso».

Per gli eventi sportivi, tuttavia, viene anche specificato che «può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico», così come può essere stabilita «di concerto con il Ministro della salute, una data diversa» per la ripartenza.

Sport di contatto, palestre e piscine

A decorrere dal 26 aprile 2021 «in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi». Si potrà quindi tornare a giocare a calcetto, basket o pallavolo già da lunedì prossimo nelle zone gialle.

A decorrere dal 15 maggio 2021 «in zona gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto». A decorrere dal 1° giugno 2021 «in zona gialla sono consentite le attività di palestre».

Scuola e università

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, si legge nella bozza del decreto-legge che «è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia», ma anche «dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2 , almeno per il  50 per cento della popolazione studentesca». Anche in zona rossa, dunque, le attività in presenza dovranno essere garantite almeno al 50 per cento anche alle superiori e «fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca», mentre «nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca».

Sempre nella bozza del decreto-legge viene stabilito che «dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza». Nella bozza viene poi aggiunto che «sull’intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari  prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio».

Attività commerciali, fiere, convegni e congressi

Dal 15 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili potranno svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi pur nel rispetto dei protocolli.

È consentito dal 1° luglio 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi.

Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali. Dalla stessa data sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, sempre nel rispetto dei protocolli e linee guida.

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