Campania in zona rossa da oggi: cosa si ​può fare e cosa no. Scopri tutte le regole

Campania in zona rossa, Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione, decine di province e città con restrizioni molto simili al lockdown del marzo scorso. Con il superamento della soglia dei tre milioni di contagiati dall’inizio della pandemia e quella tragica e simbolica dei 100mila morti che si avvicina inesorabilmente, l’Italia va verso un’ulteriore stretta che il governo potrebbe imprimere già la prossima settimana.

Intanto, però, da oggi la Campania è zona rossa. Con il nuovo Dpcm varato dal governo Draghi, però, sarà una zona rossa diversa da quella già sperimentata dai campani nelle festività di Natale e Capodanno. Se resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 e bar e ristoranti restano chiusi tutto il giorno, chiudono anche le scuole di ogni ordine e grado, al di là delle ordinanze di De Luca.

Campania in zona rossa: ecco cosa si può fare e cosa no

Da oggi chiudono anche i negozi, tranne quelli di generi alimentari, farmacie e tabaccai. Chiusi anche parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Si può uscire di casa dalle 5 alle 22 solo per validi motivi di lavoro, salute e urgenza. E si possono superare i confini del proprio Comune esclusivamente per le stesse ragioni. È sempre vietato raggiungere la seconda casa fuori dal proprio Comune e non si possono ospitare parenti o amici nella propria abitazione.

Chiusi anche i parchi, l’attività sportiva o motoria è consentita solo nei pressi della propria abitazione. Torna l’obbligo dell’autocertificazione per gli spostamenti anche all’interno dello stesso comune. Puoi scaricare qui il modello di autodichiarazione. Osserviamo i vari punti nel dettaglio.

–RESTA il coprifuoco dalle 22 alle 05; in tali orari ci si potrà muovere solo per esigenze di salute, lavorative o per rientrare al proprio domicilio;

– SONO VIETATI gli spostamenti, con qualunque mezzo di trasporto, da un comune all’altro e nello stesso comune tranne che per comprovate esigenze di salute, lavorative o di approvvigionamento; è sempre consentito il rientro al proprio domicilio o residenza;

– RESTANO CHIUSI cinema, teatri, parchi di divertimento, palestre, piscine, sale da ballo, discoteche, sale giochi e sale slot

– RESTANO CHIUSE alla presenza degli allievi le scuole di ogni ordine e grado e le università

– SONO SOSPESE tutte le attività sportive in ogni contesto (anche all’aperto), tranne se in forma individuale e tranne i massimi campionati professionistici; resta consentita l’attività motoria presso la propria abitazione purché dotati di mascherine

– RESTANO VIETATE fiere e sagre di qualunque tipologia

– RESTANO CHIUSI i musei, gli istituti e i luoghi di cultura (ad esclusione di biblioteche e archivi)

– RESTA CHIUSA la somministrazione al bancone e ai tavolini delle attività di ristorazione (bar, pizzerie e ristoranti)

– RESTA APERTA la consegna a domicilio senza limiti di orario

– Dalle ore 5 alle ore 18 RESTA consentita alle attività di ristorazione la vendita per asporto, ma con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze

– Dopo le ore 18 fino alle 22 RESTA CONSENTITA la vendita per asporto (con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze) nelle attività di ristorazione diverse da quelle contrassegnate (come attività prevalente) dai codici Ateco 56.3 (bar senza cucina). Per questa ultima categoria la vendita da asporto TERMINA alle ore 18.

– Nei giorni feriali all’interno dei Centri Commerciali RESTA CONSENTITO l’accesso per recarsi nei punti vendita di prima necessità di cui all’allegato 23 del DPCM del 2 marzo (successivamente elencate in questo articolo) e nei punti di prestazione di servizio alla persona di cui all’allegato 24 del DPCM del 2 marzo (successivamente elencati in questo articolo) presenti al loro interno.

– RESTANO CHIUSI nei festivi e prefestivi i centri commerciali tranne che per l’accesso ai punti vendita di alimentari, alle farmacie, parafarmacie, lavanderie e tintorie, edicole, tabaccai, fiorai e librerie presenti al loro interno

– CHIUDONO i posteggi e i box NON alimentari di tutti i MERCATI (tranne quelli dei fioristi); è consentito invece il commercio alimentare e il commercio al dettaglio in forma itinerante (al di fuori dei mercati) di beni alimentari e non alimentari essenziali (vedi allegato 23 del DPCM del 2 marzo 2021);

– CHIUDONO le attività di servizio alla persona ad eccezione delle seguenti (allegato 24 del DPCM del 2 marzo 2021):
• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attivita` delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse

– CHIUDONO le attività di commercio al dettaglio ad eccezione delle seguenti (allegato n.23 del DPCM del 2 marzo 2021):
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

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