Campagna vaccinale, siglato protocollo per il coinvolgimento degli specializzandi in Medicina

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E’ stato siglato il protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e le Associazioni dei Medici in formazione specialistica.

Considerato che il Piano vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021 rappresenta lo strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione. Sottolineato che lo stesso piano prevede che “la governance sia assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario e Regioni e Province autonome”. Rilevato che con l’aumentare della disponibilità dei vaccini sarà possibile estendere la copertura vaccinale della popolazione e che a tal fine risulta importante il coinvolgimento attivo dei medici specializzandi, per procedere alla vaccinazione della popolazione italiana nel più breve tempo possibile.

Tenuto Conto che il coinvolgimento volontario dei medici specializzandi sin dal primo anno di corso nella campagna vaccinale avverrà al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica – al fine di salvaguardare la qualità della stessa – e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e non potrà considerarsi sostitutivo della formazione.

Il Governo, le Regioni e le Province autonome, e le Associazioni dei Medici in formazione specialistica sottoscrivono il Protocollo d’intesa che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale anche in relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata.

  1. Le parti condividono che i medici specializzandi partecipano alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione. La partecipazione avviene su base volontaria, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il reclutamento dei medici specializzandi avviene da parte delle Regioni e Province autonome, anche attraverso le aziende e gli enti del SSN.
  2. La partecipazione all’attività vaccinale avviene attraverso il conferimento di incarichi a tempo determinato o di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso le aziende e gli enti del SSN, di durata non superiore a 6 mesi, prorogabili in ragione delle necessità del piano vaccinale. Ai medici specializzandi, oltre al trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, sono corrisposti, altresì, gli emolumenti per l’attività lavorativa di somministrazione vaccinale contro il SARS-CoV-2. Sono a carico dell’azienda o dell’ente presso il quale il medico specializzando svolge l’attività la copertura assicurativa e per infortunio, fatta salva la copertura assicurativa per colpa grave a carico del medico specializzando.
  3. La remunerazione delle prestazioni rese dai medici specializzandi rende necessario un finanziamento aggiuntivo ad integrazione del fondo sanitario nazionale. Il finanziamento sarà progressivamente definito sulla base dell’andamento della campagna vaccinale. A tal fine, vi è l’impegno del Governo ad adottare uno o più provvedimenti di urgenza per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall’esecuzione della vaccinazione da parte dei medici specializzandi quantificati sulla base di un compenso orario di 40 euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell’azienda o dell’ente che ha formalizzato l’incarico ai medici specializzandi ai sensi del presente Protocollo e delle disposizioni normative vigenti in materia e di cui il protocollo è applicazione. Al contempo il Governo si impegna a promuovere gli interventi normativi necessari per rimuovere, in via del tutto eccezionale e per il solo tempo strettamente connesso allo svolgimento del piano vaccinale, le incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

 

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