Positano. Quote rosa in Giunta, ricorso al Tar dell’opposizione

Positano. Quote rosa in Giunta, ricorso al Tar dell’opposizione . Dall’albo pretorio si apprende che vi è stato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro la presunta violazione di legge per le quote rosa, secondo l’opposizione di “Super Positano” la legge prevede che le  quote rosa devono essere al 50%, l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Guida ha dato il ruolo di vice sindaco all’unica donna eletta nella compagine dell ‘ “Alba della Libertà”, Margherita Di Gennaro.

Dall’albo pretorio, nell’atto di nomina del legale difensore per il Comune di Positano, che alleghiamo integralmente, apprendiamo che

“PREMESSO che in data 22.12.2020 prot. n. 16791, è stato notificato al Comune di Positano ricorso promosso dalla sig. ra Elena Mascolo + altri innanzi al TAR Campania sez. di Salerno,
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Francesco Cinque, in via Dante Alighieri 23, nei confronti del Comune di Positano, avverso e per l’annullamento previa sospensiva del decreto
sindacale n. 5 del 30.09.2020 di nomina dei componenti la Giunta Comunale di Positano…”  DELIBERA “..di proporre opposizione innanzi al TAR Campania – sez. di Salerno avverso il ricorso promosso dalla sig. ra Elena Mascolo + altri nei confronti del Comune di Positano, per l’annullamento previa sospensiva del decreto sindacale n. 5 del 30.09.2020 di nomina dei componenti la Giunta Comunale di Positano.. di nominare quale legale difensore dell’ente l’avv. Nicola Scarpa, con studio legale in Largo Plebiscito 6, Salerno”

La battaglia sulle “quote rosa”  non è nuova nello scenario politico locale , ricorsi sulla Costa di Sorrento , a Vico Equense è intervenuto anche il Prefetto di Napoli, ci si trova davanti a un problema politico-istituzionale , all’interno del consiglio comunale le donne presenti, a parte il vice sindaco, sono tutte dell’opposizione, quindi in contrasto con chi amministra quella “governabilità” presupposto di buona amministrazione,  per quanto riguarda la possibilità di individuare altre donne il Comune ha  chiesto a cinque donne ricevendo dei rifiuti  e ha pubblicato una conferma delle deleghe con un atto che potete leggere qui .

QUI Delibera di nomina legale contro ricorso al TAR Quote Rosa

Su cosa si basa il ricorso?

Tutti i Comuni, a prescindere dalla dimensione demografica, devono garantire la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale?
SI. Il Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL) prevede che gli statuti comunali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte (art. 6 TUEL); il sindaco nomina i componenti della giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, (art. 46, c. 2, TUEL). L’art. 1, c. 137, della legge n. 56/2014 ha previsto che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.
Pertanto, per i Comuni con popolazione fino ai 3mila abitanti, non ci sono disposizioni e limiti precisi a garanzia delle pari opportunità, ma solo disposizioni di principio, con la precisazione che la giurisprudenza amministrativa afferma che le norme dettate dai citati articoli 6, 46 e 47 del TUEL non devono essere considerate norme di valore programmatico ma precettive, ciò anche nel rispetto dell’art. 51 della Costituzione italiana che sancisce proprio il principio generale delle pari opportunità. Per quanto riguarda, invece, i comuni con popolazione superiore ai 3mila abitanti la legge n. 56/2014 prevede all’art. 1, c. 137, una percentuale precisa a garanzia della parità di genere – per le giunte – pari al 40%.

Qual è la disciplina in vigore per i Comuni con popolazione superiore ai 3mila abitanti?
L’art. 1, c. 137, della l. n. 56/2014 ha previsto che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico”. Pertanto, per i comuni con popolazione superiore ai 3mila abitanti, la legge 56/2014 prevede all’art. 1, c. 137, una percentuale precisa a garanzia della parità di genere – per le giunte – pari al 40%, facendo emergere chiaramente l’intenzione del legislatore di attribuire valore cogente e precettivo alla percentuale indicata (“nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%”), come altresì rimarcato dall’endiadi “arrotondamento aritmetico”, che denota la scelta di voler ancorare la percentuale minima di rappresentanza ad un valore numerico oggettivo, preciso e puntuale.

Nel computo della percentuale del 40% si deve tenere conto anche del sindaco?
SI. La norma, in assenza di ulteriori precisazioni, va intesa nel senso che, nel computo della percentuale, si deve tenere conto anche del sindaco, in quanto componente della giunta.

Il Comune per ovviare all’obbligo deve mettere in atto un’istruttoria , in questo caso ha invitato cinque donne a ricoprire il ruolo di assessore e queste hanno rifiutato.

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