Concessioni balneari, per l’Europa non sono prorogabili e avvia procedura di infrazione contro l’Italia.

Da Bruxelles inviata lettera di messa in mora con la quale si afferma che l’estensione fino al 2033 sarebbe in contrasto con il diritto europeo.

Di recente anche il Comune di Sorrento con delibera n 146, ha approvato l’avviso pubblico finalizzato alla proroga delle concessioni demaniali marittime al 2033. Chiedendo agli attuali concessionari di presentare una domanda, con perizia giurata di un tecnico, nella quale siano chiari determinati requisiti. (Tra i quali la mancanza di opere o innovazioni senza le prescritte autorizzazioni/concessioni da parte degli Enti preposti ai fini della tutela demaniale, della linea doganale, della tutela paesaggistica e idrogeologica delle aree interessate e ai fini edilizi/urbanistici. Infine un accertamento presso l’Ufficio Antiabusivismo del Comune di Sorrento dell’assenza di procedimenti legati alla presenza di abusi edilizi riferiti alla Concessione Demaniale Marittima.)

L’ atto approvato con delibera di Giunta fa riferimento alla Legge 145/2018 che prolungava le concessioni in scadenza nel 2020 fino al 2033 e confermato nel recente decreto rilancio del maggio 2020, è stata ritenuta in netto contrasto con le norme comunitarie che vietano le suddette proroghe. Già nel 2016 con la sentenza del 14 luglio 2016, C-458/14, C-67/15, la Corte di Giustizia Europea ha affermato la contrarietà di proroghe ex legge delle concessioni sia nei confronti dell’art. 12 della direttiva “Bolkestein”, sia nei confronti dell’art. 49 Trattato Funzionamento Unione Europea che prevede la libertà di stabilimento. Non solo contro tale provvedimento, oltre al T.A.R. Veneto, con la sentenza n. 218/2020 e il T.A.R. Campania, Salerno, 10 febbraio 2020, n. 221  si sono  pronunciati contro il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7874 del novembre 2019 (con la quale veniva puntualizzato:  “la necessita della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo al fine di applicare ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza; che la proroga ex lege delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreativa non può essere generalizzata;-che l’operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale “non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice euro-unitario (sentenza vista sopra), di talché la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento”; che “anche la più recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033 è in contrasto con l’ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia nel 2016; l’obbligo per i funzionari comunali di disapplicare le norme nazionali contrastanti con il principio euro-unitario, in quanto secondo il Consiglio “è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la disapplicazione della norma nazionale confliggente con il diritto euro-unitario, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di giustizia UE, costituisca un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l’apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto euro-unitario”. “Qualora, pertanto, emerga contrasto tra la norma primaria nazionale o regionale e i principi del diritto euro-unitario, è fatto obbligo al dirigente che adotta il provvedimento sulla base della norma nazionale (o regionale) di non applicarla”.Fonte Avv. Giovanni Persico -Sorrento)

Sulla questione nel frattempo la  Commissione Europea non è stata con le mani in mano e proprio in questi giorni ha inviato  all’Italia una lettera di messa in mora relativa al rinnovo automatico delle concessioni balneari. Gli stati membri indica Bruxelles” sono tenuti  a garantire  che le autorizzazioni, il cui numero è limitato per via della scarsità di risorse naturali (spiagge) siano rilasciate  per un periodo  limitato e mediante  una procedura  di selezione aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi.L’obbiettivo è fornire a tutti i prestatori di servizi interessati, attuali e futuri, la possibilità di competere  per l’accesso a tali risorse limitate, di promuovere l’innovazione e la concorrenza leale  e offrire  vantaggi ai consumatori e alle imprese, proteggendo nel contempo i cittadini dal rischio di monopolizzazione di risorse.”  L’Italia non ha attuato la sentenza della Corte di Giustizia Europea», sottolinea infine Bruxelles. “Inoltre da allora ha prorogato ulteriormente le autorizzazioni vigenti fino alla fine del 2033 e ha vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l’assegnazione di concessioni, che altrimenti sarebbero scadute, violando il diritto dell’Unione  L’Italia aveva subìto una procedura di infrazione europea già nel 2009, quando era in vigore il regime di “rinnovo automatico” ogni sei anni al medesimo soggetto. Nel 2010 il rinnovo automatico fu abrogato dall’ultimo governo Berlusconi, portando la Commissione Ue a chiudere la procedura di infrazione, e da allora l’Italia è andata avanti con diverse proroghe (prima al 2015, poi al 2020 e infine al 2033), ma senza mai attuare la necessaria riforma complessiva sul demanio marittimo, che possa conciliare il diritto europeo con le aspettative degli attuali concessionari e con le esigenze di un comparto turistico unico al mondo. L’Italia dispone  ora di due mesi  per rispondere  alle argomentazioni sollevate dalla Commissione. Trascorsi i quali la Commissione  potrà decidere  di inviare un parere motivato .Ora il nostro Paese non potrà più permettersi ritardi nell’approvazione della necessaria riforma. – 04 dicembre 2020 –salvatorecaccaviello

Fonti: Mondo Balneare.com – Avv. Giovanni Persico-Sorrento

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