Amalfi, le limitazioni per l’accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli

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Amalfi, le limitazioni per l’accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli. Sino al 1 gennaio 2021 è fatto obbligo di provvedere a svolgere le operazioni di bruciatura tassativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le 09:00 nei giorni di martedì e venerdì sussistendo comunque ogni altra disposizione prevista dall’articolo 16 del Regolamento comunale di Polizia Rurale.

La limitazione intende contemperare le esigenze connesse alla tenuta dei fondi agricoli con la presenza nelle abitazioni dei cittadini, imposta dalle misure emergenziali in vigore.

Si riportano di seguito, a beneficio dei cittadini, le corrette modalità di accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli regolamentate dall’art. 16 del Regolamento comunale di Polizia Rurale:

  • è fatto obbligo ai proprietari e detentori, a qualsiasi titolo di legge, di giardini, fondi, terrazzamenti, cortili, macere, costoni rocciosi e appezzamenti di terreno di qualsiasi genere, di provvedere a svolgere le operazioni di bruciatura usando la massima attenzione nell’adozione di ogni opportuna cautela atta a scongiurare eventuali situazioni di pericolo che potrebbero derivare dalle operazioni che si vanno a compiere previa comunicazione, con almeno due giorni di anticipo, agli inquilini delle abitazioni limitrofe, e rispettando in ogni caso le seguenti prescrizioni:
  • la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata con materiale completamente essiccato e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E’ vietata l’accensione di più fuochi di pulizia contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
  •  l’operazione deve svolgersi in giornate in assenza di vento forte;
  • la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall’abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;
  • durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  • rimane altresì tassativamente 

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