Per il Testo Unico Edilizia 2020 ed il Tar Campania,gli abusi sul demanio, vanno immediatamente demoliti, non più scuse per gli Uffici comunali.

Consulenza Tecnica, Marco Caccaviello Ingegnere Civile e Ambientale (ing.marcocaccaviello@gmail.com)

Nel caso di abuso su suolo demaniale non è necessaria la concessione di un termine di novanta giorni, ma solo di una previa diffida non rinnovabile al responsabile dell’abuso, per procedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. L’art. 35 del d.P.R. 380/01, che dispone la demolizione delle costruzioni abusive eseguite su suoli demaniali, è una norma notoriamente di particolare rigore, in quanto l’abuso, se commesso ai danni del suolo pubblico, è ancor più grave che se commesso su suolo privato in assenza di titolo.

Dal dissesto idrogeologico al rinnovo delle concessioni, gli abusi edilizi su suolo demaniale sono sempre più una realtà anche per il territorio sorrentino, a cui nonostante gravi infrazioni ,perpetrate nel tempo, tuttora si cerca di non dare la giusta attenzione nel risolvere quelle che, sotto vari aspetti, si presentano essere delle gravi illegittimità. Nel corso degli anni lungo le nostre spiagge e litorali abbiamo assistito ad un vero assalto al suolo demaniale con la realizzazione finanche di grosse strutture che oltre ad essere oggetto di forti guadagni da parte di coloro che da concessionari si sono tramutati a veri e propri padroni del demanio,si tramandano di padre in figlio una situazione del tutto illegittima spesso approfittando dell’apparente inerzia delle Amministrazioni comunali e delle Autorità preposte ai controlli.  Stessa situazione si è verificata lungo i nostri corsi d’acqua, rivoli e ruscelli, che coprono  un ruolo fondamentale contro il dissesto idrogeologico delle nostre colline. Cementificazioni, deviazioni e tombamenti hanno fatto si che si realizzassero strutture, spesso dedite ad attività commerciali, proprio all’interno degli alvei, in sfregio al Regio Decreto 523/1904 che regola le distanze del demanio idrico. In tutto ciò la costante che unisce tali evidenti casi, ancora una volta il silenzio totale della pubblica amministrazione e con esso la totale inerzia delle Autorità locali preposte. Spesse volte si è tirato fuori la scusa che, una volta denunciati casi di illegittimità sul suolo demaniale l’abbattere determinati scempi comporta, tra ricorsi al Tar ed al Consiglio di Stato un lungo e farraginoso percorso che vede coinvolti amministrazioni ed autorità locali Enti istituzionali  ed Autorità regionali, tanto che difficilmente si arriva all’obbiettivo dell’abbattimento e quindi la liberazione del suolo demaniale da quelli che oltre ad essere illegittimità si presentano essere delle vere e proprie arroganze a discapito del cittadino contribuente. Ultimamente però il vento sembra essere cambiato ulteriori strumenti sono adesso a disposizione dei comuni ed in soccorso ai sindaci e ai titubanti dirigenti degli uffici tecnici comunali. il DPR 380/2001 Testo Unico Edilizia 2020 – aggiornato con L. 120/2020 (DL Semplificazioni). Il quale all’ Art. 35 (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici) recita:

1.Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell’abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.

Una specifica disciplina relativa agli immobili abusivi realizzati su suoli di proprietà pubblica o statale. Pertanto le opere abusive compiute su suoli demaniali da parte di privati, quindi  dopo aver effettuato  con una certa  prepotenza ed arroganza l’ occupazione abusiva di essa, non sono sanabili. L’art. 35 del TUE esclude da ogni casistica la possibilità di sanare questo tipo di abusi. Il legislatore ha volutamente impostato l’esclusione di questa fattispecie privilegiando l’interesse pubblico su quello privato, finalizzato a tutelare la sua conservazione e natura di uso collettivo, nonché disponibilità di possesso per finalità pubbliche. Anche l’epoca di compimento dell’abuso non cambia niente, neppure se di data assai remota; l’art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001 è volto a tutelare le aree demaniali di costruzioni abusive da parte di privati, rispetto al quale non assume rilevanza l’approfondimento della concreta epoca di ultimazione degli abusi (TAR Piemonte Sez. II n. 374 del 15 marzo 2017). Non è configurabile un affidamento in capo al privato tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto (cfr., tra molte: TAR Veneto, sez. II, 20 novembre 2015 n. 1247; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 6 ottobre 2016 n. 4574).

Sulla questione ulteriormente chiara è stata la decisione del Tar Campania,sez.IV Napoli,Sent. 12 febbraio 2018 n.933. Ovvero:” Nel caso di abuso su suolo demaniale non è necessaria la concessione di un termine di novanta giorni, ma solo di una previa diffida non rinnovabile al responsabile dell’abuso, per procedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

L’art. 35 del D.P.R. 380/01, che dispone la demolizione delle costruzioni abusive eseguite su suoli demaniali, è una norma notoriamente di particolare rigore, in quanto l’abuso se commesso ai danni del suolo pubblico, è ancor più grave che se commesso su suolo privato in assenza di titolo. Pertanto, come ribadito da questa Sezione (cfr. decisione n. 1817 dell’8 aprile 2013), la disposizione in questione non lascia all’Ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire sui suoli demaniali, che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell’abuso. La disciplina de quo non richiede un termine preciso per la diffida al ripristino bensì soltanto una previa diffida al responsabile per il ripristino.

In definitiva l’art. 35, d.P.R. n. 380 del 2001, detta una disciplina apposita che non prevede la necessaria concessione di un termine di novanta giorni, ma solo di una previa diffida non rinnovabile al responsabile dell’abuso, di procedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Tale disciplina, differente rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31, T.U. edilizia, trova la sua giustificazione attesa la peculiare gravità della condotta sanzionata, trattandosi nel caso di specie di costruzione realizzata su suoli pubblici (T.A.R. Napoli sez. III 23 gennaio 2009 n. 364)” – Insomma, coloro che hanno costruito su suolo demaniale si mettano definitivamente l’animo in pace, tali abusi non sono sanabili ed allo stesso tempo non più scuse per le Amministrazioni comunali ed i Dirigenti degli Uffici Tecnici, gli strumenti per agire con solerzia sono a disposizione, bisogna applicarli!  – 31 ottobre 2020 – salvatorecaccaviello                                                        

 

 

 

 

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