Le votazioni ai tempi del Covid, come esercitare il diritto di voto quando si è in quarantena o isolamento domiciliare

Si avvicina la data delle elezioni che quest’anno saranno sicuramente diverse rispetto a tutte quelle del passato a causa delle misure di sicurezza legate all’emergenza Covid.19. Un aspetto importante da prendere in considerazione è il diritto al voto per coloro che si trovano in quarantena o isolamento domiciliare. Ricordiamo che in caso di positività al coronavirus, di sintomi compatibili o di contatti con persone contagiate, non si può uscire di casa neanche per andare ai seggi ma per chi è in quarantena o isolamento fiduciario il diritto di voto è comunque assicurato, grazie alla possibilità di esprimere la propria preferenza presso il proprio domicilio.

Il Ministero dell’Interno, come si legge nel sito istituzionale, nel decreto legge 14 agosto 2020 n. 103, ha previsto delle sezioni ospedaliere che si occuperanno di raccogliere i voti di chi si trova in quarantena o isolamento fiduciario per il coronavirus. Allo scopo di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici e al tempo stesso le massime condizioni di sicurezza sanitaria, anche a coloro che andranno a raccogliere il voto, il decreto legge 14 agosto 2020 n. 103 ha stabilito particolari modalità per consentire il voto domiciliare a tutti gli elettori che, essendo sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, non possono recarsi ai seggi. Questo compito è affidato alle sezioni ospedaliere grazie alla presenza di personale appositamente formato e garantendo la sicurezza sanitaria anche nella fase dello scrutinio.

Gli elettori che si trovano nelle condizioni previste dal decreto legge e che ne facciano richiesta nei tempi stabiliti dalla norma, potranno esercitare il diritto al voto sia per le prossime consultazioni referendarie, che per le regionali e comunali.

Per usufruire del voto a domicilio gli elettori  dovranno far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall’ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo e un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni di quarantena o isolamento fiduciario.

L’elettore ammesso al voto domiciliare sarà assegnato alla sezione ospedaliera territorialmente più vicina al proprio domicilio ed il personale sanitario preposto si recherà presso il domicilio dell’elettore per raccogliere la sua preferenza nel rispetto della libertà e segretezza del voto.

Per quanto riguarda in particolare le elezioni comunali, si applicano le disposizioni già vigenti dal 1960 (articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n.570/1960) per tutti gli elettori ospedalizzati, che prevedono la possibilità di votare per gli elettori del comune dove ha sede la struttura medica.

Per allargare la platea dei comuni nei quali istituire le sezioni ospedaliere idonee al voto a domicilio, il decreto legge 103/2020 prevede la loro costituzione anche nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti letto, derogando rispetto al limite ordinario di 200.

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