Per lo spostamento da una regione all’altra occorre l’autocertificazione. Ecco il nuovo modulo da scaricare

Per gli spostamenti nella propria regione non è più necessaria l’autocertificazione ma sarà invece obbligatoria per gli spostamenti da una regione all’altra consentiti dal prossimo 3 giugno, salvo modifiche. Ricordiamo che ad oggi è possibile raggiungere altre regioni solo per comprovati motivi di lavoro, salute o urgenza e sempre muniti di autocertificazione. Cliccando QUI è possibile scaricare il nuovo modulo

Oggi, 18 maggio, l’Italia comincia a ripartire con prudenza ed adottando tutte le misure di sicurezza. Ma vediamo in breve cosa cambia da oggi nelle nostre città.

Innanzitutto riaprono tutte bar e ristoranti (fatta eccezione per la Regione Campania nella quale l’apertura è prevista per giovedì 21 maggio) Alzano le serrande anche parrucchieri e centri estetici nei quali sarà possibile accedere previa prenotazione per evitare assembramenti. Tutte le attività commerciali riprendono le aperture sempre rispettando le norme di sicurezza. Nei negozi, così come in tutti i luoghi chiusi ma accessibili al pubblico, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e sono vietati gli assembramenti. Lo stesso dicasi per i mezzi di trasporto pubblici.

Sarà possibile accedere ai negozi in maniera contingentata in base alla grandezza dell’esercizio commerciale. Nei negozi di abbigliamento sarà consentito provare i capi solo indossando la mascherina di protezione e guanti puliti. Il comitato tecnico scientifico ha ritenuto che, dopo essere stati provati, gli abiti non necessitano di sanificazione.

Da oggi riaprono anche i centri commerciali e gli ipermercati dove, stante le dimensioni, sarà obbligatorio utilizzare varchi differenziati per l’ingresso e l’uscita. A discrezione delle regioni sarà misurata la temperatura corporea al momento dell’ingresso

Per quanto concerne gli stabilimenti balneari potranno essere consentite le attività a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio.

Nelle spiagge libere sarà obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, seguendo i protocolli o linee guida dettati dalle singole regioni, sarà obbligatorio monitorare l’accesso e gli spostamenti all’interno degli stessi, l’accesso dei fornitori esterni, le modalità di utilizzo degli spazi comuni (fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione), la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti, le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti, le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive, lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti, le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari.

Dal 25 maggio via libera anche alla riapertura di palestre e piscine. Le regole di distanziamento saranno ferree. Saranno vietati corsi di gruppo e ci si potrà allenare con un istruttore mantenendo i due metri di distanza interpersonale. In piscina per ogni nuotatore è previsto uno spazio di sette metri quadri.

Restano vietate tutte le discipline sportive di squadra o di gruppo in cui è indispensabile un contatto personale, come ad esempio le arti marziali.

In tutta Italia è obbligatorio indossare la mascherina di protezione individuale nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (negozi, centri commerciali, chiese, musei, ecc.), sui mezzi di trasporto ed in tutte quelle occasioni nelle quali non è possibile mantenere in modo costante la distanza di sicurezza interpersonale (ricordiamo che in Campania l’utilizzo della mascherina è invece obbligatorio anche nei luoghi all’aperto). I bambini al di sotto dei 6 anni non hanno l’obbligo di indossare la mascherina e ne sono esenti anche le persone affette da disabilità che risultino incompatibili con l’utilizzo del dispositivo di protezione ed i soggetti che interagiscono con loro.

Fino al prossimo 14 giugno stop a spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. Dal 15 giugno questi spettacoli potranno svolgersi con la preassegnazione dei posti a sedere che saranno distanziati in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale che per gli spettatori. Per ogni spettacolo all’aperto non si dovranno superare i 1.000 spettatori mentre per gli spettacoli in luoghi chiusi sarà consentita la presenza di un massimo di 200 persone. Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

E’ consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici sempre nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia. Dal 15 giugno 2020, inoltre, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia; le Regioni e le Province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.

Si può svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Consentito l’accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al termine della crociera in svolgimento. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.

Dal 3 giugno 2020 chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: motivi del viaggio; indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative atte ad assicurare in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

Le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

Dal 3 giugno 2020 saranno aperte le frontiere di alcuni Paesi dell’Unione europea.

 

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