Privacy coronaviurs e il diritto dei contagiati di rimanere anonimi

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La privacy ai tempi del Covid-19: i contagiati hanno diritto a rimanere anonimi? I nomi dei parenti delle persone infette possono essere divulgati dalla stampa?

il Coronavirus si è abbattuto in Italia come un fulmine a ciel sereno, cambiando la vita di molte persone. A chi si trova nelle aree che rappresentano il focolaio dell’epidemia è fatto divieto di allontanarsi e di essere raggiunti da altri che si trovano all’esterno, mentre per coloro che sono stati a contatto con persone risultate positive ai test è prescritta la quarantena a casa. Il Paese rischia la paralisi, con ovvie conseguenze sull’economia. Ma c’è un altro aspetto che il Coronavirus ha messo in risalto: la valenza del diritto alla privacy davanti all’emergenza sanitaria. È legale divulgare i nomi dei contagiati dal Covid-19?

Da quando l’epidemia ha preso piede anche in Italia, sui giornali leggiamo quotidianamente di nuovi casi di contagio. Oltre al dato statistico, però, molte testate fanno nomi e cognomi delle persone risultate positive ai test sul Coronavirus. Questo comportamento è legale? I giornalisti possono riportare i nominativi delle persone affette dal virus e quelli dei loro familiari? I contagiati dal Coronavirus hanno diritto alla privacy e, dunque, a non vedere pubblicati i propri dati personali? Prosegui nella lettura se cerchi risposte a questi quesiti.

Com’è noto, il diritto di cronaca esercitato da ogni giornalista deve rispondere ai seguenti tre criteri:

Verità: la notizia pubblicata deve corrispondere a un fatto realmente accaduto;
continenza: la notizia deve essere esposta in maniera corretta;
pertinenza: la notizia deve essere rilevante per l’opinione pubblica [1].
Sussistendo questi tre requisiti, il diritto di cronaca può dirsi validamente esercitato. Nel caso del diritto di cronaca a proposito del Coronavirus, però, emergono anche le esigenze di riservatezza di coloro che, purtroppo, sono stati colpiti dall’epidemia.

Basti pensare ai tristi episodi di discriminazione che si sono registrati nei confronti di coloro che sono risultati positivi ai tamponi oppure che, pur non avendo contratto il virus, sono familiari di chi ha contratto il Covid-19.

La privacy ai tempi del Coronavirus serve a evitare che le persone affette dalla patologia non siano trattate come untori, cioè come appestati da tenere a distanza e da “ghettizzare” per il bene della comunità. È in quest’ottica che dobbiamo comprendere se è legale divulgare i nomi dei contagiati dal Coronavirus.

Covid-19: si possono pubblicare i nomi dei contagiati?
In linea di massima, possiamo dire che è illegale divulgare i nomi dei contagiati dal Coronavirus; ciò perché, se è vero che è interesse della collettività avere notizie sull’epidemia da Covid-19, è anche vero che è l’autorità sanitaria che deve occuparsi di adottare i provvedimenti adeguati per isolare e mettere in quarantena le persone contagiate al fine di proteggere l’intero territorio.

Ciò che potrà fare il giornalista, è riportare i dati statistici, cioè il numero di individui contagiati, nonché la loro residenza ed, eventualmente, l’attività lavorativa svolta, omettendo però i riferimenti anagrafici e, ovviamente, le immagini che possano identificare i soggetti. Prosegui nella lettura per approfondire ulteriori aspetti.

Quando si possono divulgare i nomi dei contagiati?
Quanto detto nel paragrafo precedente può essere derogato, e dunque è possibile divulgare i nomi dei contagiati dal Coronavirus, allorquando la notizia assuma un’importanza decisiva ai fini della cronaca: è il caso, ad esempio, del famoso “Paziente 1”, cioè del primo contagiato da Covid-19 in Italia, di cui i giornali hanno riportato nome, residenza, attività lavorativa ed età.

Ugualmente, è possibile divulgare i nomi delle persone decedute a causa del Coronavirus: anche in questo caso, si deve ritenere che il diritto di cronaca prevalga su quello alla riservatezza.

Come ricordato nel paragrafo precedente, è legale divulgare la residenza delle persone contagiate da Covid-19, in quanto è diritto della popolazione sapere a che punto è l’epidemia e quali zone ha colpito.

Per quanto riguarda la possibilità di divulgare anche l’attività lavorativa svolta dal contagiato e altri dettagli simili (luogo di lavoro, spostamenti, ecc.), in linea generale possiamo dire che ciò è possibile, purché non si forniscano così tante informazioni da giungere, di fatto, a identificare il soggetto affetto da Coronavirus.

Infine, è legale divulgare il nome di un contagiato da Coronavirus nel caso in cui quest’ultimo non abbia rispettato gli obblighi di isolamento e quarantena e sia indagato per questo dall’autorità giudiziaria: in tal caso, infatti, trattandosi di cronaca giudiziaria, la pubblicazione del nominativo sarebbe giustificata.

Covid-19: è legale rendere noti i nomi dei familiari?
Diverso è il discorso riguardante la possibilità, da parte della stampa, di pubblicare i nomi dei familiari delle persone contagiate da Coronavirus.

In questo caso, deve ritenersi che non sia possibile rendere noti i nominativi dei parenti dei malati perché non sussistono i requisiti per esercitare validamente il diritto di cronaca: nella fattispecie, non sussisterebbe la pertinenza della notizia, cioè la rilevanza per l’opinione pubblica.

Sono dunque illecite le pubblicazioni dei nomi dei familiari della persona contagiata da Coronavirus, con conseguente diritto per costoro di poter chiedere il risarcimento dei danni patiti a seguito della divulgazione illegale.

D’altronde, come ricordato qualche paragrafo più sopra, tocca alle autorità competenti vigilare sull’applicazione e l’osservazione degli obblighi di quarantena, non ai giornalisti.

Contagiati Coronavirus: è legale divulgare i nomi in chat?
Infine, affrontiamo un aspetto del problema che potrebbe sembrare marginale ma che, in realtà, non lo è: sto parlando della possibilità di divulgare in chat i nomi dei contagiati da Coronavirus. Facciamo un esempio.

Alcune persone hanno creato una chat di condominio per scambiarsi le informazioni riguardanti l’edificio. A un certo punto, qualcuno condivide la notizia secondo cui il condòmino del primo piano ha contratto il Coronavirus ed è in quarantena.

In un caso come quello esemplificato, chi ha divulgato il nome del contagiato da Coronavirus in chat ha commesso un illecito? Dipende:

se la persona che ha diffuso il nome del contagiato non era tenuto a rispettare un obbligo di segretezza, allora non sarà stato commesso alcun illecito. In altre parole, se si è trattato di un passaparola proveniente da fonte ignota, allora non può dirsi configurato un fatto illegale;
al contrario, se la divulgazione in chat del nome del contagiato da Coronavirus proviene da persona che era tenuta a un obbligo di riservatezza (pensa al medico che ha effettuato il tampone e che ha spiattellato la notizia in internet, facendo nome e cognome del malato), allora si tratterà di un’illecita diffusione dei dati personali altrui, con possibilità di incorrere perfino in reato.
In entrambi i casi, resta fermo il divieto di divulgare il numero della persona affetta da Coronavirus: il contatto telefonico di una persona, infatti, è un dato coperto dalla privacy e, pertanto, può essere comunicato solo dal diretto interessato.

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