Cetara. Emergenza Coronavirus: chiusura degli esercizi commerciali per il giorno 13 aprile

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Cetara, Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus: chiusura degli esercizi commerciali per il giorno 13 aprile.

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:
– l’Ordinanza del Ministero della Salute del 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus(2019 – nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
– l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
– il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” (Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45);
– l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”(GU Serie Generale n.44 del 22-02-2020);
– il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.45 del 23-2-2020 );
– il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020);
– il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020) ;
– il DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020);
– il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020);
– l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” (GU n.73 del 20-3-2020);
– Il DPCM del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; (GU n.76 del 22- 3-2020);
– l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU n.75 del 22-3-2020);
– il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.” (GU n.79 del 25-3-2020);
– il DPCM 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” (GU n.88 del 2-4-2020);

PRESO ATTO delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania:
– Ordinanza n. 1 del 24.02.2020 avente ad oggetto: “Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19”;
– Ordinanza n. 2 del 26.02.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
– Ordinanza n. 3 del 26.02.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
– Ordinanza n. 4 del 26.02.2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
– Ordinanza n.7 del 06.03.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art.50 del TUEL – Sospensione temporanea delle discoteche e di altri luoghi di ritrovo sul territorio regionale;
– Ordinanza n.08 del 08.03.2020 avente ad oggetto “Ordinanza ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 – Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all’art.1
DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Campania”;
– Ordinanza n. 15 del 13.03.2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art.50 del TUEL”;
– Ordinanza n. 23 del 25.03.2020 avente ad oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.- Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all’ordinanza n.15/2020 e relativo chiarimento.
– Ordinanza n. 25 del 28.03.2020 avente ad oggetto Ulteriori misure per la prevenzionee gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.
– Ordinanza n. 27 del 3.4.2020 avente ad oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica- Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure.

VISTO in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all’art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 ), dispone al comma 1: “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”; e al comma 2 prevede le misure
che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso;
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
CONSIDERATO che le disposizioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Campania sono volte a limitare la mobilità delle persone e laddove questa sia consentita (per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute) che la stessa avvenga in condizioni di sicurezza per evitare l’estensione del contagio;
VALUTATO che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria indica chiaramente la necessità di adottare tutte le possibili misure idonee a salvaguardare la salute pubblica;
CONSIDERATO che nel giorno di lunedì 13 aprile 2020 (lunedì in albis), potrebbero crearsi situazioni di affollamento negli esercizi commerciali e per le strade cittadine, e ciò creando il rischio di forme di assembramento in pregiudizio della salute pubblica, in contrasto con la normativa sopra richiamata;
RITENUTO di approntare misure organizzative temporanee al fine di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a scopo preventivo e di tutela della salute pubblica, in attuazione della normativa sopra richiamata, attraverso la chiusura degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale nel giorno di lunedì 13 aprile 2020 (lunedì in albis);

EFFETTUATO il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;
RILEVATO che tali ulteriori misure specifiche sono attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale, ed in particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente
della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l’art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere e prevenire ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Cetara, ai titolari di attività commerciali, la cui attività non è ad oggi sospesa, presenti sul territorio comunale di Cetara, a chiudere l’esercizio commerciale per il giorno 13 aprile 2020.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa, per gli adempimenti di competenza:
1. Alla Prefettura di Salerno;
2. All’ASL- U.O.C. Prevenzione Collettiva – Area interdistrettuale n. 60 e n. 63;
3. Al Commissariato di Polizia di Salerno;
4. Al Comando Carabinieri di Vietri sul Mare;
5. Al Comando di Polizia Municipale;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

AVVERTE

Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata.
Che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure contenute nella presente ordinanza e’ punito con le sanzioni amministrative indicate nell’art. 4 del D.L. n. 19/2020.

 

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