Boxlandia a Vico Equense, sbancamenti in collina, il Wwf interviene contro l’ennesima autorimessa privata

Chiesta l’immediata sospensione dei lavori e la revoca in autotutela del permesso a costruire a S.Andrea/Bonea in via Raffaele Bosco. Per gli ambientalisti imbarazzante il parere favorevole della Soprintendenza. Intervento anche dei VAS che si appellano al TAR.

 Vico Equense – Non conosce sosta l’impegno degli ambientalisti contro il consumo di suolo in Penisola sorrentina. L’ultimo intervento si registra a Vico Equense in località S.Andrea/Bonea dove sono in corso, dopo il taglio di innumerevoli alberi lavori di sbancamento di rocce e terreno e la cementificazione del suolo, stanno portando alla distruzione irreversibile di un  fondo agricolo, con un danno ambientale e paesaggistico enorme. Il cui scopo ancora una volta consiste nella realizzazione  di una autorimessa privata. Immediato pertanto l’intervento del Wwf Terre del Tirreno che con una corposa nota inviata al Sindaco, al Responsabile dell’UTC di Vico Equense e alla Soprintendenza, oltre che ai Ministeri competenti, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, alla Guardia di Finanza, alla Magistratura penale, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e all’Autorità Anticorruzione, ha denunciato  l’ennesimo scempio in violazione della L.R. 35/87 , chiedendo l’immediata sospensione dei lavori e la revoca in autotutela del permesso di costruire rilasciato e del parere della Soprintendenza. I lavori per la realizzazione dei box pertinenziali , iniziati già da tempo e portati avanti con solerzia , fanno sapere dal Wwf Terre del Tirreno, si stanno realizzando,dopo il rilascio del  Permesso di Costruire n° 43 rilasciato il 18/07/2019 per  un fondo agricolo il cui accesso è sito sulla via Raffaele Bosco. Contemporaneamente alla diffida del WWF, l’Associazione dei VAS (Verdi Ambiente e Società) ha presentato un ricorso al TAR Campania, a firma dell’Avv. Prof. Daniele Granara, chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del Permesso di Costruire rilasciato.

 “Appena appreso del cantiere segnalatoci dai cittadini – racconta Claudio d’Esposito presidente del WWF Terre del Tirreno – col WWF abbiamo fatto subito accesso agli atti, ma in attesa di visionare gli elaborati progettuali, da un’analisi della zonazione del PUT e del PRG del comune di Vico Equense, ci è apparso chiaro che tale intervento è in contrasto con la destinazione d’uso dell’area così come inquadrata dagli strumenti urbanistici di riferimento!” Infatti l’intervento, precisano dal Wwf, è in fase di realizzazione in zona territoriale “4” del PUT dell’area Sorrentina-Amalfitana, ovvero, di riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado e, in ambito del P.R.G. vigente, nella zona territoriale E, inquadrata come “agricola” nella quale, a ben leggere i dettami della Legge 35/87, non è concessa la facoltà di realizzare box pertinenziali di natura privata.

Tuttavia desta perplessità – dichiara il Presidente del Wwf Terre del Tirreno – che la Soprintendenza si limiti ad esprimere pareri “estetici” non curandosi della tutela paesaggistica a cui sarebbe preposta e che il PUT disciplina. Non è più possibile, né tollerabile, continuare a sacrificare il suolo, l’ambiente ed il paesaggio della penisola sorrentina scavando baratri per parcheggiare le auto col millantato (e ormai sbugiardato) proposito di risolvere il problema del traffico e dell’inquinamento nelle città. Ormai ci sono plurime sentenze del Tar, del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e della Giustizia Penale – aggiunge l’esponente del WWF – che hanno chiarito, senza se e senza ma, dove si possono realizzare o meno tali opere! Eppure sembra che in taluni uffici urbanistici comunali tali norme” siano ancora sconosciute?

Nel caso in esame, siamo di fronte a degli appezzamenti di terreni in zona agricola del PRG, connotata da vincoli paesistici e coltivata a oliveto. Tuttavia, il permesso di costruire rilasciato consente la trasformazione dell’appezzamento di terreno in autorimessa: il che si discosta completamente da qualsiasi connessione funzionale con l’uso agricolo, essendo un intervento destinato soltanto a incrementare l’attrattività residenziale della zona.

 Ciò si pone in completa violazione con l’art. 48 del PRG del Comune di Vico Equense, con conseguente illegittimità dell’intervento. Perché soltanto dei semplici parcheggi (all’aperto e non comportanti sbancamenti) sarebbero, a tutto concedere, compatibili con l’area agricola; ma di certo non lo possono essere le autorimesse, ossia dei parcheggi interrati che comportano sbancamenti e cementificazione del terreno (in via irreversibile) e abbattimento di pregevoli e caratterizzanti alberi da frutto. In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato il principio, ormai consolidato, della valenza ambientale che l’area agricola assume nell’attività di pianificazione comunale.

 Nell’ottica giurisprudenziale, la scelta di destinare un’area come zona agricola non dipende necessariamente dalla vocazione espressa dalla stessa, quanto da una scelta discrezionale dell’amministrazione pubblica, motivata sull’esigenza generale di orientare gli insediamenti urbani e produttivi in una determinata direzione, ovvero di salvaguardare precisi equilibri dell’assetto territoriale, al fine di impedire in determinate zone un’ulteriore edificazione, per evitare eccessivi addensamenti edilizi e mantenere  un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi, anche ai fini di tutela ambientale.

 Infatti, la scelta pianificatoria in favore della zona agricola, oltre ad essere finalizzata alla salvaguardia di esigenze di ordine meramente agricolo, può altresì essere ispirata all’esigenza della conservazione di un’equa proporzione fra aree edificabili ed aree inedificabili, così da consentire le più convenienti ed utili condizioni di abitabilità del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 1980, n. 90; id., 11 giugno 1990, n. 464; id., n. 8146 del 2003 cit.).

La zona agricola, infatti, possiede anche una valenza conservativa dei valori naturalistici, venendo a costituire il polmone dell’insediamento urbano e assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento dell’espansione dell’aggregato urbano medesimo, convincimento questo espresso dalla giurisprudenza di questo Consiglio ormai da alcuni lustri” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 259) e, nello stesso senso, ex plurimis, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2369, che richiama Cons. Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245; Cons. Stato Sez. IV, 24 dicembre 1999, n. 1943; Cons. Stato 13 marzo 1998, n. 431; Cons. Stato, Sez. IV, 1° ottobre 1997, n. 1059; Cons. Stato, Sez. IV, 28 settembre 1993, n. 968; Cons. Stato, Sez. IV, 1° giugno 1993, n. 581; Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 1991, n. 1168; Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 1990, n. 464; Cons. Stato, Sez. IV, 17 gennaio 1989, n. 5). – Beninteso, per vocazione agricola non deve intendersi lo specifico utilizzo agrario della zona de qua, atteso che “la destinazione a zona agricola, impressa dal piano regolatore ad un’area, non presuppone affatto una reale e proficua utilizzazione agraria, avendo la più generale finalità di provvedere, mediante il divieto di edificazione ovvero la possibilità di edificazione in termini estremamente limitati, ad orientare gli insediamenti urbani e produttivi in determinate direzioni ovvero ancora di salvaguardare precisi equilibri dell’assetto territoriale (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 8 novembre 2006, n. 12138 e T.A.R. Lombardia – Brescia, 23 marzo 2004, n. 244)

In altri termini, la destinazione agricola delle aree è ormai preordinata non solo alla mera salvaguardia degli interessi dell’agricoltura ed alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri di questa, bensì a presidio di un minor consumo di territorio a fini edilizi che consenta un “razionale sfruttamento del suolo” come sancito dall’art. 44 Cost., nell’ottica di una politica urbanistica preoccupata della tutela dell’ambiente. In questa prospettiva, quindi, la zonizzazione agricola è correlata alla difesa dell’esercizio dell’attività agricola, quale strumento attivo per la garanzia dei preminenti valori costituzionali della salute, dell’ambiente e del paesaggio, rispetto ai quali il principio del profitto risulta recessivo.

In proposito il TAR Campania, in casi analoghi, ha ribadito che:

“le normative comunali, che ammettono una limitata possibilità di realizzare in zona agricola interventi edilizi, devono essere interpretate nel senso che si deve comunque assicurare tutela al territorio agricolo e alla sua concreta utilizzazione a fini alimentari, dovendo al contrario ritenersi del tutto inconciliabili con le finalità di una zona agricola la realizzazione di strutture che ne pregiudichino definitivamente la destinazione naturale del territorio e comportano la sua deruralizzazione’ (così T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 18-01-2017, n. 134).

Dunque, come osservato da parte ricorrente, se l’area è classificata come agricola, ciò significa che tutti gli interventi che su di essa insistono devono essere interpretati e riguardati nella prospettiva degli usi agricoli, come del resto si evince dall’art. 16 comma 1 del PRG; le utilizzazioni infrastrutturali di mobilità che la norma consente, in quanto compatibili con l’area de qua, sono dunque quelle infrastrutture leggere e funzionali all’uso agricolo che non incidano sullo stesso, prevaricandolo. (…) Ed è pacifico, in giurisprudenza, che la destinazione agricola del suolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno, potendo essere volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione urbana (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16.12.2016 n. 5334; id. 12.5.2016 n. 1917; Sez. II, 7.3.2013 n. 1066; Sez. IV, 16.11.2011 n. 6049; id. 27.7.2011 n. 4505; 18.1.2011 n. 352; 13.10.2010 n. 7478; 27.7.2010 n. 4920)” (così, TAR Campania – Napoli, nn. 2964 e 2965 del 2017).

Ne deriva che il permesso di costruire rilasciato risulta in violazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Vico Equense, nonché del Piano Territoriale Paesistico della penisola sorrentina (PUT) L.R. 35/87, a cui il PRG deve necessariamente adeguarsi!

 

 

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