Maiori. Sentenza del TAR che boccia la Soprintendenza, un precedente in Costa d’ Amalfi

Maiori. Sentenza del TAR che boccia la Soprintendenza, un precedente in Costa d’ Amalfi . Ecco cosa è successo . In data 28/02/95, il Sig. Luigi Bottino presentava istanza di condono ai sensi della legge n. 724/94 relativa a locali ad uso deposito agricolo realizzati in area di proprietà, ubicati nel Comune di Maiori.
La Commissione Edilizia Comunale Integrata per la Tutela dei Beni Ambientali rendeva motivato parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, imponendo una serie di prescrizioni, e pertanto compiendo la propria valutazione di merito.
In conformità al predetto parere, il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Maiori rilasciava l’autorizzazione paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 DLgs 22 gennaio 2004, n. 42.
L’autorità preposta alla tutela del vincolo (Comune di Maiori) non comunicava all’interessato l’avvenuta trasmissione alla Soprintendenza della autorizzazione paesaggistica rilasciata.
La Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino, ritenendo l’autorizzazione paesaggistica comunale viziata da eccesso di potere, la annullava, finendo per verificare essa stessa la compatibilità paesistica dell’intervento.
Secondo il difensore del ricorrente, Avv. Giovanni Maria di Lieto, gli atti impugnati della Soprintendenza per i B.A.A.A.S. di Salerno e Avellino sono illegittimi e vanno annullati per questi motivi:
– “Nel caso di specie, è stata omessa la comunicazione (da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo – Comune di Maiori) all’interessato, al quale pertanto non è stato consentito di avvalersi degli strumenti di partecipazione e di accesso previsti dalla legge n. 241/90. […]
– la Soprintendenza (con l’atto impugnato), invece di limitarsi a controllare se l’autorità comunale preposta alla tutela paesaggistica avesse correttamente utilizzato sotto il profilo di legittimità il potere esercitato, ha finito per verificare essa stessa la compatibilità paesistica dell’intervento, in contrasto con il sistema normativo”.
Con sentenza pubblicata il 25/06/2019 il Tar Campania Salerno – Sez. II^, condividendo le tesi del legale del ricorrente, ha accolto il ricorso, annullando il decreto impugnato della Soprintendenza B.A.A.A.S. Salerno ed Avellino, con la motivazione che appresso si trascrive.

<<Ne consegue – stante la formale equiparazione di tale invio all’avviso, ex art. 7 l. 241/90, contenuta nella riferita disposizione legislativa – che il ricorrente non è stato notiziato dell’avvio del procedimento, che ha condotto all’emanazione del censurato parere soprintendentizio, con ineliminabile frustrazione dei propri diritti partecipativi e con il conseguente vulnus, inferto al principio del contraddittorio procedimentale (“L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, previsto in relazione alla generalità degli atti amministrativi dall’art. 7, l. n. 241 del 1990, eliminato dal d. m. 19 giugno 2002 n. 165, è stato ripristinato dall’art. 159 comma 2, d. lg. n. 42 del 2004 attraverso la speciale forma della comunicazione agli interessati della trasmissione alla Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo” – T. A. R. Lazio – Roma, Sez. II, 1/04/2014, n. 3585). Ne consegue l’annullamento, per tale dirimente ragione, del parere gravato, adottato senza il rispetto di tale, ineludibile, onere partecipativo>>.

 

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