Sorrento lavori al cimitero e linea per Capri, la Terna vince primo round con Sippic , con i VAS non finisce qui foto

Esclusiva anteprima Sorrento lavori al cimitero e linea per Capri, la Terna vince primo round con i V.A.S., ma non finisce qui, e la Sippic. Due cause in Campania davanti al TAR Napoli per la Società TERNA. Un Tribunale Amministrativo di Napoli, dove è stata dichiarata l’incompetenza, per spostarlo al TAR Lazio a Roma, dei Verdi Ambiente e Società, ed un altro contro la SIPPIC, più articolato, come si può vedere sotto. Nel primo caso si parla di regolarità dell’intervento e di eventuali danni all’ambiente per gli alberi, cosa contestata anche dal WWF Terre del Tirreno che è intervenuto anche su altri aspetti (in questa sede non approfondiamo poi ci sarà modo, ndr ). Per quanto riguarda i VAS ora sono costretti a riproporre il ricorso a Roma, per la SIPPIC invece è stato rigettato ed è stata condannata alle spese. Abbiamo sentito qualcuno della Terna noi di Positanonews, esprimendogli i nostri dubbi sul verde, sui parcheggi, come accentratori di traffico, sui vincoli cimiteriali e urbanistici, da parte loro hanno risposto che il progetto è complesso e che prevedono la ripiumantazione del verde , i parcheggi sono utili per il cimitero, e che la corrente elettrica serve per una realtà in grande sviluppo con una seconda linea sottomarina. Al momento la situazione è questa 1) Il privato trova un accordo con la Terna e rinuncia al ricorso, 2) esce la sentenza di quanto anticipato mesi fa nel ricorso dei VAS – ovvero si ha ragione di sostenere che il “parcheggio” NON è previsto nel progetto (quindi è abusivo) ma si ritiene competente a dirimere la questione il TAR di ROMA

Pubblicato il 29/05/2019
N. 02895/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01624/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2019, proposto da

Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società – V.A.S., Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società – V.A.S., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall’avv. Daniele Granara e dall’avv. Chiara Fatta, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Pasetto, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede dell’Avvocatura in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti Società Terna s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Francesca Covone, Maurizio Carbone e Antonio Iacono, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, alla via Aquileia 8;

per l’annullamento, previa sospensione:

della sconosciuta deliberazione del Consiglio Comunale di Sorrento, che ha approvato la Convenzione per la realizzazione della “Nuova Stazione Elettrica di Sorrento e relativa interconnessione a 150kV con la nuova Stazione Elettrica di Capri ed alla preesistente stazione di Lettere lungo l’elettrodotto Vico – Agerola/ Approvazione interventi di riqualificazione ambientale e territoriale con relativo importo concesso ed area da trasferirsi gratuitamente al Comune”, di cui si è avuta notizia successivamente al 27 febbraio 2019;

della Convenzione medesima, nella parte in cui prevede la realizzazione di un parcheggio nel Comune di Sorrento, alla Via San Renato;

di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, nessuno escluso, anche non cognito, tra i quali:

– lo sconosciuto verbale della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di Sorrento,

– lo sconosciuto parere favorevole reso dal Ministero dei Beni Culturali e delle Attività culturali e del Turismo – Soprintendenza per i beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici e Etnoantropologici per Napoli e Provincia,

– la sconosciuta autorizzazione paesaggistica del Comune di Sorrento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento, del MIBAC e di Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2019 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Visti gli artt. 14, 135, comma 1, lett. f) e 133, comma primo, lett. o, c.p.a.;

Esaminata preliminarmente l’eccezione di difetto di competenza del TAR Campania – Napoli sollevata dalla società controinteressata – Terna s.p.a. – che indica come competente funzionalmente il TAR Lazio – Roma, ai sensi dell’art. 135/1, lett. f), c.p.a., testé citato;

Visto il precedente, in termini, della Sezione (ord. coll. n. 4760/2017), con il quale, dopo aver rilevato che «il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di un’autorizzazione per la realizzazione di opere elettriche che rientrano nelle Rete Elettrica Nazionale e che tale circostanza, a prescindere dalla potenza termica generata dall’impianto, è dirimente al fine della determinazione della competenza (cfr. Cons. Stato, VI, n. 354/2016)», così si argomenta:

– «… ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a., sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW, nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

– che deve, pertanto, essere dichiarata l’incompetenza del T.A.R. adito in favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma»;

Ritenuta fondata l’eccezione in esame, alla luce del precedente su richiamato, precisandosi che non rileva, in contrario, la destinazione finale dell’area a parcheggio cimiteriale in funzione di misura compensativa degli impatti territoriali residui: si veda l’art. 2, comma primo, della Convenzione fra Terna s.p.a. e Comune di Sorrento, in atti, con il quale, fra gli impegni assunti dalla società figura «il finanziamento per la realizzazione di opere di compensazione e riequilibrio ambientale , di cui all’Allegato 1 della presente Convenzione…»; al comma quarto del medesimo articolo si prevede che, «Per ottenere l’erogazione dell’ultimo saldo da parte della Società Terna, il Comune, oltre a quanto già indicato nel punto precedente, dovrà produrre il certificato di ultimazione dei lavori di compensazione e riequilibrio ambientale (di cui all’Allegato 1) nonché gli atti di collaudo regolarmente approvati dall’Ente»; sicché, ad avviso del Collegio, la realizzazione del parcheggio non può essere scorporata e isolatamente considerata rispetto alla realizzazione dell’opera nel suo complesso, ovvero, secondo la denominazione che si ricava dalla Convenzione già menzionata, l’ «“Interconnessione a 150 kV Sorrento – Vico – Agerola – Lettere” per le parti ricadenti all’interno del territorio del Comune di Sorrento», nell’ambito della realizzazione degli «interventi previsti dal “Riassetto della rete AT nella Penisola Sorrentina”, che comprende la delocalizzazione della CP Enel 60/10 kV di via Marziale da riposizionare nella futura Stazione Elettrica di Sorrento 150 kV/MT» (primo dei considerato);

Ritenuto, pertanto, che va dichiarata l’incompetenza del T.A.R. adito in favore del T.A.R. Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di rito;

Ritenuto, infine, che le spese processuali vanno compensate, attesa la natura del presente provvedimento;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) dichiara la propria incompetenza nella controversia instaurata con il ricorso in epigrafe e indica come competente il T.A.R. Lazio – Roma, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

La Segreteria effettuerà le prescritte comunicazioni.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 15 maggio 2019 e 29 maggio 2019, con l’intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente, Estensore

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere

Cesira Casalanguida, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 26/09/2019
N. 04598/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01897/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1897 del 2019, proposto da
Sergio Di Palo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Vosa, Paolo Vosa, Antonio Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Carbone, Francesca Covone, Filippo Di Stefano, Antonio Iacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Carbone in Napoli, via Aquileia, 8;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Beatrice Dell’Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia, 81;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Via Diaz, 11.
per l’annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari ai sensi degli art. 55 e ss del D.lgs 104/2010

a) del decreto di occupazione di urgenza prot. n. 0817 emesso dalla Terna Rete Elettrica

Nazionale s.p.a, in data 30 gennaio 2019 e notificato al ricorrente il 26 febbraio 2019;

b) della comunicazione di Terna Rete ITALIA S.p.a. prot. TERNA/P/2019 0011864 del

13 febbraio 2019 notificata al ricorrente in data 26 febbraio 2019;

c) del provvedimento di Terna S.p.a, allegato al decreto di occupazione di urgenza riportante l’elenco dei proprietari dei beni da asservire ai sensi del D.P.R. 327/2001 per la realizzazione dell’ Elettrodotto aereo a 150 kV di collegamento tra la stazione a 150 kV della stazione di trasformazione 150/380 kV di Benevento 3, per il quale è stato emesso agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità “ Autorizzazione della Regione Campania – A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento – Sviluppo Economico – Settore 4 Regolazione dei

Mercati – con Decreto Dirigenziale n. 256 del 7.6.2013 a favore della Società Eolica San Lupo S.r.l. Regione Campania – Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico Direzione Generale 2 e successivo decreto dirigenziale Regione Campania n. 214/2016 di voltura in favore di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a; ivi compreso il nominativo del Sig. di Palo Sergio, proprietario dell’area oggetto di asservimento riportata al Foglio 13 p.lla 226 del Comune di Campolattaro (BN);

d) del piano parcellare grafico allegato al decreto di occupazione d’urgenza e annesso all’ elenco dei proprietari dei beni da asservire ai sensi del D.P.R. 327/2001 per la realizzazione dell’ Elettrodotto aereo a 150 kV di collegamento tra la stazione a 150 kV della stazione di trasformazione 150/380 kV di Benevento 3, per il quale è stato emesso agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità “ Autorizzazione della Regione Campania – A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento – Sviluppo Economico – Settore 4 Regolazione dei Mercati – con Decreto Dirigenziale n. 256 del 7.6.2013 a favore della Società Eolica San Lupo s.r.l. Regione Campania – Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico Direzione Generale 2 e successivo decreto dirigenziale Regione Campania n. 214/2016 di voltura in favore di Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a ;

e) di ogni altro atto espressamente indicato in ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

2. Con memoria regolarmente notificata alle parti, il predetto ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in ragione dell’intervenuto accordo stragiudiziale con Terna s.p.a. per la bonaria composizione della lite.

3. Pertanto, sussistendone i presupposti di legge, il giudizio va definito prendendo atto della predetta rinuncia e, conseguentemente, ne va dichiarata l’estinzione.

4. A norma dell’art. 84, II comma, cod. proc. amm., le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, all’intervenuto accordo sulle spese con Terna, nonché alla minima attività processuale svolta dalla difesa delle altre parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Maria Grazia D’Alterio, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Grazia D’Alterio Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

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