Sorrento, giunta delibera la proroga delle concessioni demaniali marittime. Enrico Aprea: “proposta conforme al dettato legislativo?”

Sorrento. Nella giornata di ieri, durante la Giunta Municipale presieduta dal sindaco Giuseppe Cuomo, ha votato all’unanimità e deliberato una proposta di proroga delle concessioni demaniali marittime. L’organo esecutivo della Città del Tasso ha proposto di formulare un atto di indirizzo al Dirigente III Dipartimento, “competente in materia di Demanio Marittimo, affinché ponga in essere tutti i provvedimenti utili e necessari al fine di provvedere alla proroga delle predette concessioni demaniali marittime già rilasciate sul litorale della Città di Sorrento per ulteriori anni quindici.”

Enrico Aprea attraverso un post su Facebook, commenta così tale provvedimento: “Alla luce della sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n.6688 del 26/11/2018, la proposta è conforme al dettato legislativo?”, allegando al post l’atto che stabilisce che “le proroghe automatiche in via normativa delle concessioni demaniali marittime sono state dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, V sezione, 14 luglio 2016, n. 458.”

I giudici del Consiglio di Stato nel 2018 avevano confermato la “non conformità al diritto euro-unitario delle proroghe automatiche e generalizzate in via normativa alle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo”, che in tema di “attribuzione al giudice ordinario delle questioni meramente patrimoniali concernenti il pagamento dei canoni di concessione”. Hanno spiegato gli stessi giudici che, “una volta scaduta la concessione demaniale, il (precedente) concessionario non vanta alcun diritto al rinnovo e neppure alcuna posizione di preferenza nella necessaria procedura che deve essere instaurata dalla amministrazione per il rilascio della nuova concessione”.

Il Consiglio di Stato ha condiviso, dunque, la tesi dell’appellante circa l’ammissibilità del ricorso di primo grado, “sussistendo effettivamente l’interesse alla contestazione di quella nota”; tuttavia ritiene infondate le censure sollevate in primo grado (e sostanzialmente riproposte in grado d’appello) non potendo ammettersi “l’esistenza di concessioni implicite ovvero un diritto al rinnovo delle stesse e tanto meno una loro proroga automatica ope legis (ciò senza contare, sotto altro concorrente profilo, che il mancato pagamento del canone ben può costituire causa di revoca o decadenza della concessione demaniale)” .

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