Housing sociale a Sant’Agnello, il Pinto della discordia. Basterebbe un parere “autentico”

L’housing sociale di Sant’Agnello sta diventando materia di un romanzo . Positanonews lo ha seguito da anni, su facebook e sui siti e blog imperversano interventi da Sorrento a Napoli e Torre Annunziata i riflettori puntati su questa realtà che ha visto l’ingegner Antonio Elefante a dir la verità riuscire a trovare una strada per realizzare case di carattere abitativo e crediamo che sia dal punto di vista tecnico-giuridico uno dei tecnici più lucidi e capaci della Campania, lo abbiamo capito con la demolizione del mostro di Alimuri fra Meta e Vico Equense, dove gli ambientalisti non sono riusciti..

Ma facciamo ordine, il blog Talepiano ha avuto il merito di sollevare la questione anche se solo ora si è accorto di un fatto curioso , che rimane però solo nell’ambito giornalistico , visto che nessuno ha fatto una azione legale, l’unico modo dirimente per poter accertare in toto la verità giuridica.. Sennò stiamo parlando solo del sesso degli angeli..

Dunque al momento l’opera è legittima ed è tale finchè non viene riconosciuta illegitima da un organo giudiziario

Ecco cosa dice Johnny Pollio, e sembrerebbe davvero interessante

Sono mesi che il Sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, ripete come un mantra questa frase a chiunque provi a mettere in discussione la legittimità della procedura che ha portato al rilascio del permesso a costruire del cosiddetto Housing sociale di Sant’Agnello. Lo ha fatto da ultimo nel corso della recente seduta dell’assise cittadina, quando ha provato a replicare all’interrogazione presentata dai Consiglieri del Movimento 5 Stelle e discussa dal loro capogruppo Fabio Aponte.

Ebbene, con un po’ di sforzi, siamo finalmente riusciti a scovare quel parere e quindi a ricostruire la verità. Una verità che lascerà tutti a bocca aperta e che probabilmente potrebbe riscrivere la storia di questa assurda vicenda.

Andiamo con ordine però.

Era l’8 gennaio del 2015, quando il Comune di Sant’Agnello chiedeva un parere al Professore Ferdinando Pinto, l’avvocato convenzionato con l’Ente, circa…

…l’applicabilità derogatoria della Legge regionale numero 19/2009 (Piano Casa) anche ai territori soggetti al PUT di cui alla legge regionale n. 35/1987, alla luce del disposto dell’art. 12 bis commi 3 e 4 della stessa legge n. 19/09.

Il parere si era reso necessario perché l’allora Provincia di Napoli aveva presentato delle osservazione al PUA, adottato dal Comune di Sant’Agnello, proprio in relazione al comparto edilizio denominato Housing Sociale.

Il Professore Pinto, in data 16 febbraio 2015, provvedeva a depositare l’agognato suo responso.

Il 1° aprile dello stesso anno, il geometra Francesco Ambrosio, il funzionario responsabile del settore, nel prendere atto del parere consegnava la sua relazione istruttoria e così scriveva…

Insomma il Professore Pinto aveva detto sì: si poteva procedere.

Infatti si procedeva.

Il 3 agosto, sempre del 2015, la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Piergiorgio Sagristani deliberava di…

La prima parte era fatta.

Quel parere del professore Pinto aveva sbloccato tutto: la Provincia poteva andarsene a quel paese.

Che accidenti aveva scritto però l Professore Pinto nel suo parere?

E’ vero: aveva scritto quello che aveva riportato il geometra Ambrosio.

Nella prima parte però.

Nessuno infatti si era preso la briga di leggere la seconda parte, laddove Pinto aveva scritto che la questione circa la derogabilità di altre leggi regionali al PUT pendeva innanzi alla Corte Costituzionale. Era stata sollevata dal TAR Campania in relazione alla legge regionale numero 15/2000 (recupero sottotetti). Pertanto solo la Corte Costituzionale avrebbe potuto mettere la parola fine sull’annosa questione.

Per queste ragioni il parere così si concludeva:

Altro che parere favorevole. Il parere era…

…sub judice.

Dipendeva tutto dalla Corte Costituzionale e da ciò che decideva in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla legge regionale di recupero dei sottotetti.

In poche parole se la Corte Costituzionale avesse dichiarato la legittimità della legge regionale sul recupero dei sottotetti e quindi la sua possibilità di derogare al PUT, automaticamente anche la legge regionale sul piano casa seguiva la stessa sorte. Quindi il parere di Pinto sarebbe diventato favorevole. In caso contrario il parere sarebbe stato da intendersi negativo.

Ancora una volta però il diavolo faceva le pentole e si dimenticava i coperchi.

Già perché pochi mesi dopo, il 13 gennaio del 2016 la Corte Costituzionale dichiarava…

…l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

La condizione sospensiva non si era avverata: il parere di Pinto era diventato negativo!

Nonostante tutto, però, l’iter continuava a correre.

Il 28 gennaio del 2016 (quindici giorni dopo la mannaia della sentenza della Corte Costituzionale) si concludeva con esito positivo la conferenza di servizi . Il 23 febbraio del 2016 il Funzionario Direttivo rilasciava l’autorizzazione paesaggistica. Il 20 aprile del 2016 veniva approvata la convenzione tra il Comune ed i proprietari. Il 28 luglio del 2016 veniva sottoscritta la stessa convenzione e, per finire, il 13 dicembre del 2016 si provvedeva al rilascio del permesso a costruire.

I diretti interessati, come il sindaco Piergiorgio Sagristani e Antonio Elefante, dicono che è tutto in regola. L’ingegner Elefante fa un intervento che riguarda il CEPS
Cari Amici
Come era immaginabile, da molte persone mi viene chiesto un commento sulla sentenza del
TAR che ha riguardato la vicenda edilizia del quartiere di Atigliana in Sorrento.
Si trattava di un intervento su area C destinata ad edilizia residenziale pubblica con vani da destinare a soggetti abitanti in alloggi sovraaffollati .
La coop. CEEPS aveva fatto richiesta di approvazione di un Piano Attuativo e poi del permesso di costruire utilizzando la l.r. n.19/2009 per housing sociale.
La sentenza è stata molto chiara nello scandire alcuni capisaldi in tema di applicazione del Piano Casa e in particolare l’art.7 co.2 della legge regionale n.19/2009 e cioè:
a) La applicabilità della legge anche in zona PUT
b) La possibilità di derogare rispetto alle previsioni di PRG
c) la impossibilità di derogare rispetto ai vincoli del PUT.
Detto questo, nello specifico della Cooperativa CEEPS ,proprietaria dell’ area , il TAR ha rilevato che si trattava di una deroga al PRG dal momento che i destinatari degli alloggi erano qualitativamente diversi da quelli che il PRG aveva indicato (soggetti abitanti in condizione di sovraaffollamento) o quanto meno non era chiaro che i soci avessero tale requisito ulteriore.
A voler insistere su questa posizione della deroga al PRG il TAR ha ravvisato anche una carenza istruttoria sulle caratteristiche del sito da doversi inquadrare nelle aree cosiddette degradate … Tutto qua ..
La soluzione…a mio avviso …per gli amici della CEEPS é abbastanza semplice e si prefigurano almeno due soluzioni proprio sulla base del perimetro applicativo delineato superbamente dal TAR.
Questo è quanto al riguardo della vicenda di Sorrento , augurando una rapida soluzione.
Nulla ho da aggiungere per dibattere o smentire a tutto quanto si stia torbidamente sollevando su housing sociale Sant’ Agnello cercando di creare un parallelismo inesistente.
I fatti sono estremamente chiari!
Il permesso di costruire riguarda un intervento coerente con il PUT e anche con il PRG e i soggetti destinatari sono stati selezionati sulla base di un bando pubblico ; il PRG non ha dato alcuna indicazione riguardo alla specifica caratteristica come richiesta dal PRG di Sorrento.
Il permesso a costruire non é stato impugnato da nessuno .

Antonio Elefante

A questo punto ci saranno altri articoli e interventi botte e risposte sul parere dato da Pinto, un parere della discordia sul quale si versano fiumi di parole, ma perchè non una interpretazione “autentica” , come dicono i giuristi, da parte dello stesso Pinto che ha lavorato e lavora, col suo studio, tantissimo con gli enti pubblici, e quindi conosce bene la materia, sopratutto urbanistica?

Anche per non far stare in ansia e agitazione chi con tanti sacrifici è entrato in possesso di queste case. Anche se Elefante ha detto

Il permesso di costruire riguarda un intervento coerente con il PUT e anche con il PRG e i soggetti destinatari sono stati selezionati sulla base di un bando pubblico ; il PRG non ha dato alcuna indicazione riguardo alla specifica caratteristica come richiesta dal PRG di Sorrento.
Il permesso a costruire non é stato impugnato da nessuno 

Insomma come abbiamo scritto sopra, questa autorizzazione non è stata mai contestata,  nelle sole sedi opportune , da nessuno. Potrebbe mettere tutto a tacere lo stesso Pinto se intervenisse a chiarimento di quel passaggio, ma in ogni caso nessuna azione legale è mai stata intentata

Precisiamo che Va dato merito a Talepiano di aver sollevato la problematica e di averne sviscerato vari aspetti, ma ci aspettiamo da Pinto un chiarimento sul suo stesso parere.

 

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