Sorrento il TAR boccia le case dell’Atigliana , pronto ricorso al Consiglio di Stato. Nino Esposito “Amareggiati”

Più informazioni su

Sorrento il TAR boccia le case dell’Atigliana , pronto ricorso al Consiglio di Stato. Botta e risposta oggi dopo la sentenza del Tribunala Amministrativo della Regione Campania che oggi ha deciso di fermare la realizzazione di  48 appartamenti che la Cooperativa edilizia penisola sorrentina (Ceps) puntava a realizzare in via Atigliana. La settima sezione del Tar ha annullato il permesso di costruire rilasciato il 31 ottobre 2017 dal commissario ad acta nominato dalla Regione, ritenendolo non in linea con la normativa urbanistica attualmente in vigore: una brutta batosta per decine di famiglie di operai, impiegati e pensionati che dal 1992 sognavano una casa di proprietà. I 61 soci avevano già sborsato 100mila euro a testa.

LA SENTENZA Il Tar ha accolto il ricorso con cui il titolare di una proprietà in via Atigliana, col sostegno dell’associazione Verde Ambiente Società (Vas), aveva trascinato in giudizio il Comune di Sorrento, la Città metropolitana di Napoli, il Ministero per i beni culturali e la cooperativa Ceps. Secondo i giudici il permesso di costruire i 48 alloggi è illegittimo perché consentirebbe la realizzazione di un intervento in contrasto col Piano urbanistico comunale (Puc) e con la legge regionale sul Piano casa. In una zona C come via Atigliana, infatti, queste normative consentono soltanto «un limitato intervento per edilizia residenziale pubblica» così da «rispondere all’inderogabile necessità di eliminazione di case malsane, alloggi impropri e sovraffollamento delle condizioni abitative ancora presenti nel Comune». Presupposti che, nel caso di via Atigliana, non sussisterebbero. Non solo: secondo i giudici il progetto stilato dai tecnici della Ceps violerebbe anche il Piano urbanistico territoriale della penisola sorrentina (Put) che, in zona C, non sembra ammettere simili costruzioni. Una sonora bocciatura per l’iniziativa che i soci della Ceps intendevano concretizzare dal lontano 1992, quando sborsarono un miliardo e 900 milioni di lire per acquistare il fondo di 11mila metri quadrati in via Atigliana.

IL PROGETTOL’intervento avrebbe dovuto portare alla costruzione di 48 alloggi, alcuni di 94 e altri di 84 metri quadrati, suddivisi in tre palazzine e dotati di un impianto che avrebbe dovuto consentire di acquisire energia mediante pannelli solari cedendo quella in eccesso alle società di fornitura. Intorno al complesso si sarebbe dovuto estendere un parco di 7mila e 400 metri quadrati con area giochi, panchine e percorso pedonale, che la Ceps si era impegnata a realizzare pur lasciandolo aperto al pubblico. Contro questa iniziativa di housing sociale si erano immediatamente scagliati vicini e associazioni ambientaliste. Ciononostante, il 20 aprile scorso, la Ceps aveva posato la prima pietra nel corso di una cerimonia alla quale aveva partecipato pure il sindaco Giuseppe Cuomo. Successivamente, però, il Tar aveva dato una sospensiva bloccando i lavori e l’efficacia del permesso di costruire e ora pure il merito .

«Siamo amareggiati – dice Nino Esposito -. Leggeremo motivazioni della sentenza del Tar e valuteremo l’opportunità di appellarci al Consiglio di Stato fa sapere il presidente Nino Esposito abbiamo seguito l’iter per la costruzione degli alloggi in assoluta buona fede e nel pieno rispetto della legge».

COSA DICE LA SENTENZA DEL TAR?

Il procedimento per l’approvazione del PUA in questa sede impugnato, attuato in asserita applicazione del predetto art. 7, L.R. n. 19/2009, si rivela carente di istruttoria e di motivazione per quanto concerne i profili che avrebbero potuto legittimarne le difformità dal PUC: in primis, e con valore dirimente, la qualificazione della zona come “area urbana degradata”, ai sensi delle richiamate disposizioni; l’indisponibilità di aree destinate a edilizia residenziale sociale; la quantificazione e tipizzazione delle reali esigenze abitative nel territorio comunale; la compatibilità del progettato intervento con la presenza, nell’area,di agrumeti e piantagioni di ulivo.

Inoltre, secondo i giudici, la zona interessata non presenta le caratteristiche dell’area urbana degradata per cui l’intervento progettato non soddisfa l’interesse pubblico tipizzato della «riqualificazione di aree urbane degradate».

In pratica non ricorrendo le condizioni per l’applicazione dell’art. 7, L.R. 19/2009, e in mancanza di variante al PUC, l’intervento si palesa illegittimamente violativo delle prescrizioni del PUC medesimo, in quanto non finalizzato a sopperire alla inderogabile necessità di eliminazione di case malsane, alloggi impropri e sovraffollamento in favore di soggetti che abitino stabilmente in simili condizioni.

Il TAR affronta poi anche la delicata questione del rapporto tra il PUA e il PUT, ribadendo che…

…ricostruita la ratio della legge de qua [L.R. n. 19/2009], in conformità del resto con il dato letterale, quale evincibile dalla lettura degli art. 4 e 5, che fanno riferimento alla sola deroga agli strumenti urbanistici, la stessa giammai potrebbe prevalere sulla l.r. n. 35/87 di approvazione del P.U.T., peraltro neppure richiamata nella l.r. n. 19/09.

Ed ancora…

La generalizzata previsione di cui all’art. 12 comma 2 bis pertanto non potrebbe in alcun modo leggersi come deroga al P.U.T. – sia pure in relazione a quelle sole zona sottoposte a vincoli di inedificabilità relativa – anche in considerazione del rilievo che una norma eccezionale e premiale, quale quella sul “piano casa”, destinata pertanto ad applicarsi solo in relazione alle fattispecie e nei limiti temporali espressamente previsti, non potrebbe giammai derogare, in forza del disposto dell’art. 14 sulle disposizioni della legge in generale, in mancanza di espresso riferimento – fatta peraltro salva la questione di legittimità costituzionale della deroga medesima – ad una normativa speciale quale quella recata dalla l.r. n. 35/87, riferita alla tutela di un bene specifico, quale il paesaggio, e relativa ad un territorio circoscritto della Regione Campania con particolare rilevanza paesaggistica. In questo senso, peraltro, ed in mancanza di espressa deroga, depone anche la necessità, alla luce di quanto innanzi osservato, di optare per una interpretazione costituzionalmente orientata, da privilegiarsi senza dubbio laddove, come detto, l’interpretazione letterale e sistematica non deponga per una deroga espressa al P.U.T. … In termini conclusivi, il Tribunale rileva che la normativa premiale ed eccezionale di cui alla l.r. n. 19/09 giammai può porsi come derogatoria rispetto alla speciale disciplina di cui alla l.r. n. 35/87, adottata peraltro in esecuzione della L. n. 431/1985 a tutela del Paesaggio, la quale peraltro, anche per espressa dizione normativa, si impone alle Regioni, ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, in quanto contenente norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (secondo la dizione normativa atta a vincolare anche le Regioni a statuto speciale)» (T.A.R. Campania Napoli, VII, sent. n. 3318/2015, cit.).

Insomma è chiara la “prevalenza dei piani paesaggistici” sugli altri strumenti urbanistici».

Sicché non sarebbe stato possibile, non prendere in considerazione i parametri di cui agli articoli da 9 a 12 del PUT, che destinano l’area interessata dal progettato intervento alla riqualificazione insediativa in funzione del fabbisogno di nuovi vani residenziali commisurato all’incremento demografico (con il rispetto della proporzione del 70% di edilizia pubblica rispetto al totale previsto), alla riduzione dell’indice di affollamento e alla sostituzione dei vani malsani e/o fatiscenti (col vincolo del 100% di edilizia pubblica). La distinzione rispetto all’housing sociale si trova nella pronuncia dell’Adunanza plenaria citata dalla stessa controinteressata, nella quale si definisce quest’ultimo come «tentativo di ampliare, qualificandola, l’offerta degli alloggi in affitto (e in misura minore anche in vendita), mettendo a disposizione nuove unità abitative a favore di quelle persone che, escluse per ragioni di reddito dall’accesso all’edilizia residenziale pubblica, non sono tuttavia in grado di sostenere i costi del libero mercato» (sent. n. 7/2014).

Dalle argomentazioni espresse dal TAR aumentano a questo punto i dubbi sia sull’intervento in corso a Sant’Agnello sia per quello di via Santa Lucia,  ma già stasera si parla del Consiglio di Stato

Più informazioni su

Commenti

Translate »