Terremoto di Casamicciola: nel Decreto per Genova inserite agevolazioni fiscali, contributi per la ricostruzione e per le aziende una sorta di condono edilizio

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17/10/2018 – La cittadina colpita dal terremoto nell’agosto 2017 godrà di benefici fiscali, di contributi per la ricostruzione e per le aziende e di una sorta di condono edilizio. A deciderlo è il Governo, che con il Decreto per Genova n 109 del 28 settembre 2018, ha inteso tendere una mano alle cittadine dell’isola verde. Il provvedimento, infatti, oltre ad incrementati di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 i fondi già destinati, reca disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno interessati dagli eventi sismici.Inoltre, sarà consentita riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati. Saranno risarciti tutti coloro che hanno subito danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, ma anche coloro che hanno subito danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose.Nel Decreto, si legge, che: per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, situati nei territori dei comuni di cui all’articolo 17, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell’articolo 18, comma 2, possono essere previsti nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 19; per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell’eliminazione delle barriere architettoniche; per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità’ inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100% del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio; per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100% del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché’ l’eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.I contributi saranno riconosciuti ai proprietari, oppure, agli usufruttuari ed in ogni caso ai titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unita’ immobiliari oppure dei ai titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari degli immobili danneggiati dal sisma. Insomma, fatti salvi i danni alle persone, dobbiamo ricrederci sul concetto di “sciagura” riclassificandola come “manna dal cielo”.(RASSEGNA STAMPA – FONTE: CampiFlefreiNews)

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