Quando la dignità è un ostacolo alla destagionalizzazione, riflessioni di Ambrogio Carro

Positano, ospitiamo volentieri una riflessione del dott. Ambrogio Carro, esperto di consulenza aziendale e Presidente del Consorzio di Promozione turistica Positano Style. Questa volta Ambrogio focalizza l’attenzione sui ‘nuovi’ contratti di lavoro a termine, previsti dal decreto dignità :

Il nucleo principale del decreto Dignità è rappresentato dalla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato con, in particolare, il ritorno delle causali giustificative e la previsione di nuovi limiti di impiego. L’ambito di applicazione del provvedimento è però circoscritto dal Jobs Act che, nel riscrivere la disciplina dei contratti di lavoro, ha individuato alcuni settori di attività e categorie di lavoratori con specifiche regole, che il decreto Dignità non ha modificato. Un esempio è costituito dalle attività stagionali. Ma quali sono gli altri casi? La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato è stata profondamente innovata dal decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018). Insieme alla reintroduzione dell’obbligo di specificare le causali giustificative del ricorso a questa tipologia contrattuale, il legislatore non ha previsto alcuna facoltà di deroga in favore della contrattazione collettiva: la causale dunque deve essere sempre indicata per iscritto nel contratto, a meno che non si tratti del primo contratto a tempo determinato stipulato con il lavoratore e che la durata indicata sia inferiore a 12 mesi. Permangono, tuttavia, alcune deroghe, eccezioni ed esclusioni previste dal Codice dei contratti (D. Lgs. 81/2015), con riferimento sia all’apposizione del termine che ai limiti quantitativi di ricorso a questa tipologia contrattuale. Con riferimento alle attività stagionali, il Ministero del lavoro ha chiarito che l’attuale quadro regolatorio continua a demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere ipotesi, ulteriori rispetto a quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963, per le quali non operano i nuovi limiti dettati dal decreto Dignità. Il grosso problema è proprio questo, che per baipassare gli ostacoli che il Decreto pone, bisogna essere inquadrati come attività stagionali, la norma prevede che per essere considerati tali, bisogna avere un periodo di chiusura continuato di sessanta giorni, oppure di centoventi giorni non continuativo. Ecco perchè svilisce definitivamente ogni possibilità di destagionalizzare, ed è un chiaro invito alla chiusura.

 

 

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