Piano di Sorrento . Prescrizione e non assoluzione per l’ accusato di aver colpito l’ex compagna al volto

Piano di Sorrento . Prescrizione e non assoluzione per l’ accusato di aver colpito l’ex compagna al volto . Ci arriva una  richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 8 L. sulla stampa che riceviamo e pubblichiamo

La scrivo a seguito dell’articolo pubblicato (https://www.positanonews.it/2018/03/piano-sorrento-accusato-aver-colpito-al-volto-l’ex-compagna-55enne-difeso-dallavvocato-alfano-assolto-9-anni/3233400/) nell’edizione on line del giornale da Lei diretto in data 16/3/2018, avente come titolo “Piano di Sorrento accusato di aver colpito al volto l’ex compagna: 55 enne difeso dall’avv. Alfano assolto dopo nove anni”.
In particolare, quale difensore della parte lesa costituitasi parte civile nel su indicato processo, rappresento come:
1) A seguito della sentenza di condanna emessa dal GdP di Sorrento con la quale l’imputato veniva riconosciuto colpevole del reato di lesioni volontarie con conseguenziale, ulteriore condanna al risarcimento dei danni patiti  a favore della parte lesa costituitasi parte civile, giammai il processo si è concluso in grado di appello con una pronuncia di assoluzione nel merito, come invece lascia trasparire l’articolo.
Al contrario, in considerazione del tempo trascorso è stato dichiarato estinto il reato unicamente per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Il che implica, giuridicamente e logicamente,  riconoscimento pieno del fatto storico addebitato all’imputato (sebbene solo penalmente non più perseguibile per i motivi suddetti) con correlativa conferma, appunto, della condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte lesa da me assistita, ai sensi dell’art. 578 c.p.p.. Quindi, altro che assoluzione nel merito! Altro che ribaltamento della sentenza di primo grado!
2) Il capo di imputazione non ha mai contenuto alcuna ipotesi di “detenzione di coltello”, trattandosi di ipotesi di reato che, ove mai esistente, mai poteva essere giudicata dal GdP in quanto funzionalmente incompetente a trattarla;
3) La somma di 1000/00 euro indicata nell’articolo non attiene in alcun modo all’ammontare del risarcimento (che dovrà essere, sebbene già statuito, quantificato nell’ammontare in altra sede) ma all’originaria multa a cui,in primo grado, era stato condannato l’imputato come sanzione penale per il reato commesso ed al pari importo liquidato (sempre a carico del condannato) come spese di costituzione a favore del difensore di parte civile.
Il tutto facilmente riscontrabile se solo si fosse provveduto a verificare, come prassi ed obbligo giornalistico impone, quanto incautamente invece riportato nell’articolo.
Chiedo dunque di voler provvedere, ai sensi dell’art. 8 Legge 47/1948, alla rettifica di quanto riportato nel citato articolo nella collocazione prevista dalla legge e con risalto analogo a quello riservato al brano giornalistico cui la rettifica si riferisce, riservando comunque ogni azione giudiziaria a tutela dei diritti miei e/o della mia cliente lesi dalla pubblicazione in parola.
Sorrento, 19/3/2018
                                                                                              distinti saluti
                                                                                            avv. Guido Di Nola

Commenti

Translate »