Mutuo e assicurazione vita: istruzioni per l’uso

Al momento dell’acquisto di un immobile attraverso la sottoscrizione di un mutuo, l’acquirente può stipulare presso una compagnia assicurativa, oltre alle polizze di copertura per furto e incendio (e responsabilità civile), anche una per la chiusura del mutuo in caso di morte dell’assicurato durante il periodo di ammortamento del finanziamento stesso. La polizza può andare […]

Al momento dell’acquisto di un immobile attraverso la sottoscrizione di un mutuo, l’acquirente può stipulare presso una compagnia assicurativa, oltre alle polizze di copertura per furto e incendio (e responsabilità civile), anche una per la chiusura del mutuo in caso di morte dell’assicurato durante il periodo di ammortamento del finanziamento stesso. La polizza può andare ad estinguere direttamente il mutuo o fornire una somma ai superstiti, finalizzata per l’appunto ad aiutarli a estinguere il debito residuo. Di norma, il capitale che la compagnia si impegna a restituire nel caso di morte dell’assicurato decresce mensilmente con un andamento che segue l’ammortamento alla francese (importo del capitale costante e interessi calcolati sul debito residuo). La polizza può essere stipulata in concomitanza con l’accensione del mutuo, con prodotti compositi che prevedono il pagamento, in un’unica rata, del rimborso periodico del finanziamento e della mensilità relativa al premio assicurativo. In alternativa, il contratto di polizza può essere sottoscritto separatamente a quello di mutuo e anche in una data successiva all’accensione dello stesso. Le compagnie assicurative fissano il limite di capitale rimborsabile (massimale), il periodo massimo di durata della copertura e il limite d’età anagrafica dell’assicurato che, solitamente, non può eccedere i 75 anni. Banche e società finanziarie possono proporre prodotti assicurativi di compagnie loro affiliate, ma devono comunque accettare anche polizze provenienti da assicurazioni differenti.

 

A cosa prestare attenzione per scegliere la polizza giusta

 

Il Regolamento Ivass (ex Isvap) n. 40 del 03/05/2012 individua i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita per mutuo, con l’obiettivo di agevolare il consumatore nel confronto tra le offerte e nella ricerca della polizza più conveniente. I contenuti minimi, come dice Assicurazionivita.net, rappresentano l’offerta contrattuale di base e sono strumentali al confronto tra i diversi preventivi sottoposti al cliente, che potrà scegliere di stipulare una polizza quanto più rispondente alle proprie esigenze. Il suddetto regolamento individua, come offerta base abbinabile a un mutuo, la forma assicurativa della ”temporanea per caso di morte” a capitale decrescente. Il cliente, però, può richiedere condizioni diverse e maggiormente rispondenti alle proprie necessità, personalizzando la polizza ad hoc: per esempio, è possibile prevedere che agli eredi venga erogato un capitale costante maggiorato di un plus rispetto a quanto necessario per l’estinzione del debito residuo del mutuo. Il contratto assicurativo deve avere di base una durata pari a quella del mutuo, ma anche quest’aspetto può essere modificato a richiesta dell’assicurato. Il pagamento del premio dovuto per la stipula di tali polizze può avvenire in un’unica soluzione anticipata o annualmente o, ancora, con diversa cadenza periodica, da stabilire in sede di sottoscrizione del contratto. Si suggerisce di prestare molta attenzione, oltre alle diverse clausole che compongono il contratto di polizza, anche al c.d. ”periodo di carenza”. Si tratta del lasso di tempo iniziale del contratto in cui la copertura offerta dallo stesso ha un effetto limitato. Per ovviare all’effetto del periodo di carenza, è sufficiente sottoporsi a una visita medica che verrà eseguita da un medico indicato dalla compagnia assicurativa e, in ogni caso, va tenuto presente che il detto periodo non può superare i 90 giorni.

 

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