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Ristrutturazione ordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche

Cosa prevede la normativa in merito all’edilizia finalizzata alla rimozione degli ostacoli architettonici, nel contesto dei lavori di manutenzione ordinaria.

In determinate condizioni, come ad esempio la presenza di anziani in casa o di persone che si muovono in sedia a rotelle, è necessario intervenire su alcuni spazi della propria abitazione in modo da migliorarne l’accessibilità e abbattere eventuali barriere architettoniche che possano impedire, a chi ha problemi di mobilità, di usufruire degli spazi domestici in autonomia e in piena libertà.

Prendiamo, ad esempio, il caso dell’installazione di un montascale per disabili. Il primo pensiero va molto spesso al carico economico che una scelta del genere può comportare, ma molti non sanno che al di là delle fasce di prezzo dei montascale, che possono essere molto varie in base alla tipologia e alla marca, esistono delle agevolazioni statali che interessano i contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi. Si tratta di agevolazioni – ormai in vigore da diversi anni – che riconoscono importanti detrazioni sulle imposte da versare in sede di dichiarazione, e che – nella maggioranza dei casi – rientrano nelle detrazioni che competono i lavori di ristrutturazione edilizia.

In base all’art. 16 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), infatti, per le spese sostenute durante l’anno per «lavori di recupero del patrimonio edilizio» possono beneficiare di una detrazione dall’IRPEF del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 € per unità immobiliare; questo valore, però, è stato innalzato fino al 50% su un tetto di 96.000 € per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2018, e verrà verosimilmente prorogato anche per il futuro.

Ma quali spese rientrano nell’agevolazione? Il DPR espone molto chiaramente come siano ammessi alla detrazione tutti gli interventi di edilizia volti alla realizzazione di ogni strumento che, «attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992». La prima precisazione da fare, però, riguarda la tipologia di spesa: oltre ad essere totalmente tracciabile (non sono accettati pagamenti in contanti; è bensì valido il bonifico bancario dedicato, in cui si legga espressamente importo, data, codice fiscale del mittente e quello del destinatario, causale), essa deve riguardare un vero e proprio intervento sull’immobile. Non è sufficiente, quindi, che la spesa copra solo l‘acquisto della strumentazione, per poter accedere alla detrazione.

Un’ulteriore precisazione riguarda la documentazione necessaria. Da questo punto di vista, chi è interessato a fare lavori di questo genere riceverà una buona notizia: in generale, non è necessario richiedere permessi o presentare domande in comune per poter procedere a questo tipo di lavori. Non ci sono autorizzazioni preventive e non è necessario consultare specialisti del settore quali geometri, architetti e simili. Se l’intervento riguarda però degli spazi condominiali, è bene comunicare le proprie intenzioni in assemblea di condominio, discuterne con l’amministratore e raccogliere le adesioni dei condomini: in questo caso le spese possono essere suddivise in base alla quota di possesso delle singole unità abitative oppure, se i lavori sono finalizzati a un uso personale è di norma consigliabile che le spese (e le relative detrazioni) vengano sostenute solo dal principale utilizzatore.

Parlando di lavori di manutenzione ordinaria – secondo l’art. 6 del Testo Unico sull’Edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica 380/01) – si intendono «interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare/mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti». Per “impianti tecnologici” si intendono sia gli strumenti per il riscaldamento e il condizionamento, sia il sistema idrico-sanitario, quello elettrico, l’impianto del gas e il ricambio d’aria, compresi gli apparecchi per l’evacuazione dei fumi (canna fumaria, cappa, camino ecc.).

In generale, si tratta di lavori che non incidono sulla struttura portante dell’immobile e non ne modificano la planimetria: proprio per questo motivo non necessitano di autorizzazioni. Nel campo dell’edilizia volta all’abbattimento delle barriere architettoniche, gli interventi che rientrano nella ristrutturazione ordinaria e che sono ammessi alle detrazioni sono principalmente l’installazione, la riparazione e la sostituzione di:

  • rampe per sedie a rotelle;
  • dispositivi sensoriali per disabili (ad esempio, piste e mappe tattili);
  • apparecchi sanitari e impianti idro-sanitari dedicati (ad esempio, sanitari su misura);
  • montascale (sia a poltroncina sia a piattaforma).

A questi dispositivi si aggiungono gli ascensori e i montacarichi (anche la semplice messa a norma, se già installati e funzionanti), ma solo nel caso in cui questi interventi non incidano sulla struttura portante o sulla planimetria dell’immobile. Gli ascensori, ad esempio, devono necessariamente essere interni. Ulteriori informazioni sono consultabili sulla pagina dedicata del sito governativo dell’Agenzia delle Entrate.

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