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08/06/2010

Cassazione: spetta agli eredi anche il danno tanatologico anche se la morte arriva dopo pochi istanti

giovanni d'agata
giovanni d'agata

Il “danno tanatologico” o “danno da morte” è una categoria di danno non universalmente riconosciuta dai giuristi che trae la sua scaturigine a seguito del decesso di un soggetto conseguente ad un'azione di terzi, tipicamente una lesione e in genere conseguente a fatto illecito altrui.

In dottrina si discerne di “danno tanatologico” in caso di morte avvenuta senza apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte, così da poter ragionevolmente presumere che la seconda sia esclusivamente effetto della prima, potendosi perciò escludere altre eventuali ragioni per il decesso (ove fosse apprezzabile il tempo fra lesione e decesso si tratterebbe infatti di lesione aggravata da morte).

Chiaramente tale voce risarcitoria è da intendersi ricompresa nella più ampia categoria dei danni non patrimoniali ex art. 2059 del Codice Civile.

Si tratterebbe, quindi di una fonte di danno autonomamente risarcibile, separata e distinta rispetto al danno morale, biologico ed esistenziale, solitamente riconosciute a seguito della morte dell’individuo, fondata sul rilievo che l’intero ordinamento, nel suo complesso, tutela a pieno il diritto alla vita.

Nella querelle sulla riconoscibilità o meno di questo tipo di danno è intervenuta di recente la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13672/2010, che partendo dal presupposto della sussistenza di tale voce risarcitoria ha chiarito che al fine del riconoscimento del danno tanatologico agli eredi di una vittima di un infortunio sul lavoro è sufficiente che "tra il manifestarsi dell’evento lesivo e il decesso dell’infortunato siano trascorsi solo pochi istanti".

Ciò che rileva, secondo la decisione della Suprema Corte "è che la vittima si sia potuta rendere conto della tragicità dell’evento e ne abbia perciò subito una sofferenza psicologica".

Nel caso de quo, in particolare, la prova del fatto che la vittima fosse lucida e in grado di comprendere cosa gli stesse accadendo è stata dedotta dalla circostanza che l'infortunato, a seguito dell’evento lesivo aveva chiesto espressamente aiuto.

Nel motivare tale importante decisione gli ermellini hanno chiarito che "nel quadro sistematico del danno non patrimoniale complessivo recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass S.U. 26972/2008) deve essere riconosciuto (ove, in sostanza, allegato e provato) il danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve lasso di tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine".

Secondo Giovanni D’AGATA componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di IDV la decisione dei giudici di Corso Cavour potrebbe rappresentare un ulteriore tassello per il riconoscimento globale di risarcimenti onnicomprensivi nei confronti degli eredi di vittime di lesioni o fatti illeciti altrui che possano costituire almeno parziale ristoro in termini economicamente valutabili delle sofferenze patite.




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