Capo XVII ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
Articolo 82
1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.
Articolo 83
1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
Articolo 84
1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a. nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tatti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati; b. quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Articolo 85
1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall' art. 36.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.
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