
Praiano contestazioni sul concorso di comandante dei vigili. Foto archivio
Praiano, costiera amalfitana. Arriva una bufera sul concorso di comandante dei vigili che si è tenuto questa estate e che ha visto la pubblicazione delle graduatorie in questi giorni. Una richiesta di revoca ed annullamento del concorso con esposto al Difensore Civico Regione Campania e al Ministro della Pubblica Amministrazione è partita dal dottor Vito Maurizio Starace, impiegato del Comune di Minori, comune fra Amalfi e Cetara, originario di Vico Equense e Positano, mentre vi sono contestazioni anche da parte di alcuni esclusi dall'orale fra i venti partecipanti alle due prove scritte di luglio. Vincitore del concorso Alessandro Gargiulo, residente a Piano di Sorrento, mentre al secondo posto è andato Felice Ruotolo, originario di Nola, e Maurizio Starace, originario di Positano. Allo start in due avevano un notevole vantaggio rispetto tutti gli altri concorrenti, Maurizio Starace, con 9 punti, e Angelo Sirico, già comandante dei vigili di Ravello, sottoufficiale dei vigili urbani a Salerno. La commissione, presieduta dall'avvocato Roberto Guerino, legale del Comune di Praiano, con convenzione stipulata dal sindaco Gennaro Amendola, ha ritenuto di valutare con voto basso la prova orale di Starace e di non ammettere agli orali Sirico. Starace ha fatto la richiesta di accesso agli atti e successivamente l'istanza di revoca annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “istruttore direttivo di vigilanza” (categoria D1) a tempo pieno ed indeterminato. Omessa pubblicazione del bando di concorso e la contestazione della presidenza della commissione di concorso, per cui questo violerebbe, secondo l'esposto, per estensione giurisprudenziale, la norma che vieta ai politici di presiedere i concorsi e non garantirebbe formalmente la terzeità vista la nomina politica-fiduciaria di questo incarico. Ma sul concorso non ci sarebbero solo queste di contestazioni, sconcertante è la "dimenticanza" del voto su una prova scritta ad un candidato, poi escluso. La revoca e/o l’annullamento del concorso pubblico di cui al bando del Comune di Praiano prot. 003130 del 31.03.09 e di tutti gli atti successivi (ammissione candidati, prove scritte, prove orali e successivi provvedimenti) è stato per i seguenti motivi:
- Omessa pubblicazione bando di concorso sulla G.U.R.I. e sul B.U.R.C..
Violazione art.1 L.241/90, art. 4 d.P.R. n. 487 del 1994, artt. 35 e 70 comma 13 d.lg. n. 165 del 2001. La pubblicazione è elemento essenziale, essa garantisce la conoscibilità dell'esistenza di un concorso pubblico a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato, in perfetta armonia con i principi costituzionali sull'accesso agli impieghi pubblici. (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 17 gennaio 2008, n. 53- Consiglio di Stato Sez. V 1.04.09 n.2077).
- Presidenza della Commissione esaminatrice affidata a soggetto nominato direttamente da organo politico.
Violazione art.1 L.241/90, art.35, co.3 lett.e) D.Lgs.n.165/01 e art.9, co.2 D.P.R.487/94. La definizione normativa è estremamente ampia, non può essere circoscritta ai soli componenti dell'organo di direzione politica della medesima amministrazione che indice il concorso, stante la seconda specificazione della norma, nè ai soli soggetti che ricoprano cariche "elettive", avendo il legislatore preferito utilizzare una formula volutamente più estesa di "carica politica" e ciò al fine di evitare che siano deputati alla scelta, in sede di pubblico concorso, soggetti che, in qualsiasi modo, potrebbero non garantire una posizione di terzietà ed imparzialità appunto per la loro connotazione politica-fiduciaria (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, 15 ottobre 2002, n. 1367).
- Esclusione non motivata candidato seconda prova scritta, conduzione prove orali e criteri valutativi difformi.
Violazione DPR 483/97, L.241/90, D.P.R. 94/487, D.Lgs.165/01. Dall’esame dei verbali della commissione, delle prove scritte e delle prove orali, emerge in modo chiaro ed univoco l’arbitraria esclusione del candidato identificato con la lettera G cui viene attribuito 25/30 alla prima prova scritta e di cui non viene corretta la seconda prova scritta con conseguente immotivata esclusione (come evincesi dai verbali 6 e 7 della commissione). La valutazione sia alle prove scritte che alle prove orali, inoltre, degli idonei è avvenuta in violazione dell’art.9 del D.P.R. n.483/97 che impone alla commissione di formulare i criteri di valutazione antecedentemente alle prove valutate nei fatti in modo difforme (senza correzioni, voto numerico e motivazione non conforme al contenuto qualitativo della prova – cfr.Consiglio di Stato, Sez.V n. 5145/2009) per complessità degli approfondimenti (“cenni” e “elementi” invece che “istituzioni”) come accertabile dalla lettura e per accertamenti peritali e testimoniali al cui ricorso si confida per economia di spese, buon andamento e correttezza azione amministrativa non si voglia addivenire.
Allegati i risultati delle prove