Dopo la censura di alcune norme regionali sul condono edilizio da parte della Corte Costituzionale, si tornerà ad applicare le disposizioni nazionali, spesso più permissive di quelle regionali.
Ricapitoliamo i motivi delle bocciature dei giudici e gli effetti delle sentenze 39/2006 e 49/2006 sulla normativa regionale.
Campania
Il ricorso riguardava gli articoli 1; 3 (eccettuate le lettere b) e d) del comma 2); 4; 6, commi 1, 2 e 5; 8, della legge n.10 del 2004. La legge è stata integralmente bocciata perché emanata dopo il termine di quattro mesi (scaduto il 12 novembre 2004) stabilito dalla legge 191 del 30 luglio 2004; è stato quindi violato il principio di 'leale collaborazione', in quanto, decorso il termine suddetto, la potestà normativa regionale avrebbe potuto essere esercitata soltanto recependo la normativa statale già divenuta applicabile, «senza possibilità di contraddirla».
Effetti: si applica quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 326 del 24 novembre 2003. Ma non dimentichiamo che le nostre sono zone vincolate ed il condono anche dalla legge nazionale non era ammissibile totalmente come molti ancora credono che sia possibile. Altra cosa da sfatare è la riapertura dei termini: non c’è possibilità che vengano riaperti i termini per presentare istanze.
La legge della Campania era stata varata con sei giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata dalla legge regionale (il 12 novembre 2004), e prevedeva limiti più bassi sulle volumetrie condonabili. La legge nazionale fissava la scadenza per la presentazione delle domande al 10 dicembre 2004.
Le istanze presentate quindi tra l’11 novembre e il 10 dicembre 2004 dovranno ora essere valutate non più in base ai parametri regionali (ormai decaduti per effetto della sentenza) ma in base a quelli della legge nazionale, più permissivi.
Chi non aveva presentato in quel periodo la domanda perché sapeva a priori di non avere i requisiti previsti dalla legge regionale, non potrà più presentarla, anche se ora sarebbe condonabile sulla base della norma nazionale.
Ma c’è un altro aspetto da considerare: la legge campana 10/2004 era retroattiva, cioè si applicava anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore. Ora che la legge è stata cancellata, le vecchie domande dovranno essere valutate alla luce della norma nazionale.
In particolare, si tratta delle domande presentate prima del 7 luglio 2004, data di pubblicazione in GU della sentenza della Corte Costituzionale (196/2004) che disponeva che alle Regioni fosse concesso un tempo congruo per legiferare in materia.
Avvocato Michele Cinque
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