POSITANO, SINDACO E ASSESSORI. ECCO QUANTO GUADAGNANO AL COMUNE

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Positano, Costiera Amalfitana. Con determina numero 24 del 2009, che pubblichiamo integralmente, l’aumento alle indennità del sindaco e degli assessori. Al sindaco va più di 2.000 euro al mese al consigliere meno di 20 euro.  Una disparità fra sindaco e consigliere comunale, prevista dalla legge, notevole. Ma il costo della politica non si ferma a questo, nessune dice a quanto ammontano le spese di rappresentanze, telefono, benzina, viaggi e altro. Ci sono costi, peraltro legittimi, di cui nessuno parla. Da apprezzare la messa a disposizione della determina che al momento con Positano ha fatto solo il Comune di Amalfi. Entrambi hanno operato l’aumento delle indennità come previsto dalla legge.

DETERMINA N. 24 /2009


IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA


PREMESSO

che:

• il d.lgs. n. 267/2000 all’art. 82, ha ridefinito la disciplina dello status degli amministratori locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennita’ di funzione e dei gettoni di presenza;



• che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennita’ di funzione al Sindaco, ai Presidenti dei Consigli Comunali circostrizionali, nonche’ ai componenti degli organi esecutivi, e che tale indennita’ sia ridotta alla meta’ per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;



• che il comma 2 della disposizione richiamata stabilisce che i consiglieri comunali e circoscrizionali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, e che in nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere puo’ superare l’importo pari ad un terzo dell’indennita’ massima prevista per il rispettivo Sindaco;



• che il successivo comma 4 prevede che lo statuto e i regolamenti possono prevedere che all’interessato compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennita’ di funzione, sempre che tale regime di indennita’ comporti per l’ente pari o minor oneri finanziari;



• che il comma 8 del succitato art. 82 rimanda la determinazione della misura minima delle indennita’ di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori a un decreto di competenza del Ministero degli Interni, nel rispetto di criteri stabiliti dal medesimo comma 8;



• che il comma 11 prevede che le indennita’ di funzione ed i gettoni di presenza possono essere incrementati o diminuiti con deliberazione della Giunta e di Consiglio per i rispettivi componenti,


 


• ATTESO CHE con decreto del Ministro dell’Interno n. 119 del 4 aprile 2000, emesso di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella G.U. del 13 Maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, e’ stato definito il complesso delle norme attuative della legge n. 265/1999, sostituita dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonche’ sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennita’ dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrate e definite le indennita’ dei vicesindaci, degli assessori e, indirettamente rispetto a questi ultimi, dei presidenti dei consigli comunali e dei presidenti dei consigli circoscrizionali) e per i gettoni di presenza dei consiglieri comunali;


CONSIDERATO che l’art. 2 del D.M. n. 119/2000 determina delle maggiorazioni automatiche, tra loro cumulabili, degli importi tabellari per le indennita’ di funzione e per i gettoni di presenza, qualora per l’ente locale ricorrano particolari condizioni e situazioni commisurate a specifici parametri economici;


CHE per questo Comune sussistono le condizioni previste dalle lettere a, b e c) del richiamato art. 2 e che pertanto gli importi base delle indennita’ di funzione e dei gettoni di presenza possono essere maggiorati del 10% complessivo;


CHE tali maggiorazioni vanno comunque a comporre l’importo base delle indennita’ di funzione e dei gettoni di presenza per le conseguenti parametrazioni;


CONSIDERATO che l’articolo unico della legge 23 dicembre 2005 n. 266, al comma 54 ha disposto “per esigenze di coordinamento della finanza pubblica” la rideterminazione in riduzione nella misura dei dieci per cento, rispetto all’ammontare risultante al 30 settembre 2005, degli emolumenti tra i quali la indennita’ di funzione dei sindaci e degli organi esecutivi, nonche’ indennita’ e gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;


PRECISATO che per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato l’indennita’ spettante e’ ridotta del 50%;


CHE gli organi istituzionali del comune hanno deciso di mantenere ad oggi le indennità e i gettoni di presenza ai valori dei parametri – base stabiliti dal D.M. n. 119/2000;


CHE i valori delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza non sono stati aumentati negli anni successivi in base alla facoltà concessa dall’art. 82, comma 12 del d.lgs. n. 267/2000;


CHE al 30 settembre 2005 il quadro dei valori delle indennita’ di funzione e dei gettoni di presenza, con la maggiorazione prevista dall’art. 2 del regolamento adottato con D.M. 119/2000, era stabilizzato nel seguente modo:

a) indennita’ mensile di funzione del sindaco euro 2.386,03;



b) indennita’ mensile di funzione del vice sindaco euro 477,21;



c) indennita’ mensile di funzione assessore comunale euro 357,91;



d) gettone di presenza consiglieri comunali euro 18,08;


CONSIDERATO

che:

• in base a quanto previsto dal richiamato art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005, le indennità ed i gettoni di presenza devono essere rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;



• tale riduzione viene a valere dall’esercizio 2006 e ha incidenza diretta sulle somme corrisposte a titolo di indennità di funzione e gettoni di presenza;



• in base alla riduzione prevista dall’art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 i valori delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori dell’ente, tenendo conto della maggiorazione di cui all’art. 2 del regolamento di cui al DM 4 aprile 2000 n. 119, sono determinabili nel modo seguente:

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