INDULTO: IL TESTO DELLA LEGGE

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    Ecco il testo della legge 31 luglio 2006, n.241, ”Concessione di indulto”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 31 luglio, ed in vigore da oggi:

      ”La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica
    hanno approvato;
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Promulga
    la seguente legge:
    Art. 1.
    1. E’ concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a
    tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre
    anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per
    quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si
    applicano le esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo
    151 del codice penale.
    2. L’indulto non si applica:
    a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del
    codice penale:
    1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
    2) 270-bis (associazioni con finalita’ di terrorismo
    anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico);
    3) 270-quater (arruolamento con finalita’ di terrorismo
    anche internazionale);
    4) 270-quinquies (addestramento ad attivita’ con
    finalita’ di terrorismo anche internzionale);
    5) 280 (attentato per finalita’ terroristiche o di
    eversione);
    6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni
    micidiali o esplosivi);
    7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
    8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo
    o di eversione);
    9) 306 (banda armata);
    10) 416, sesto comma (associazione per delinquere
    finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli
    600, 601 e 602 del codice penale);
    11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
    12) 422 (strage);
    13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu’ o in
    servitu);
    14) 600-bis (prostituzione minorile);
    15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell’ipotesi
    prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice penale;
    16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico),
    anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 del
    codice penale,
    sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo
    comma del medesimo articolo 600-quater;
    17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo
    sfruttamento della prostituzione minorile);
    18) 601 (tratta di persone);
    19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
    20) 609-bis (violenza sessuale);
    21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
    22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
    23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
    24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione),
    commi primo, secondo e terzo;
    25) 644 (usura);
    26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi
    che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita’
    provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di
    estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il
    traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
    b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e
    la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
    psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico delle leggi
    in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
    psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
    stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
    modificazioni, aggravati ai sensi dell’articolo 80, comma 1,
    lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonche’ per il
    delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di
    sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del
    citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4
    e 5 del medesimo articolo 74;
    c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante
    di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
    n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio
    1980, n. 15, e successive modificazioni;
    d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante
    di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
    152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
    n. 203, e successive modificazioni;
    e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante
    di cui all’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
    122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993,
    n. 205”.
    3. Il beneficio dell’indulto e’ revocato di diritto se
    chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, un delitto non
    colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non
    inferiore a due anni.
    4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
    quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’
    inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
    della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
    di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”.
    La legge ha la firma del Presidente della Repubblica, Giorgio
    Napolitano, e’ controfirmata dal Presidente del Consiglio,
    Romano Prodi, ed ha il visto del Guardasigilli, Clemente
    Mastella.
    SCONTO DI PENA PER QUASI 13MILA DETENUTI
    ROMA – Sono quasi 13mila i detenuti che godranno dell’indulto, beneficiando dello sconto di pena di tre anni. La stima del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria è di 12.700: il Dap ha così aggiornato una precedente valutazione di 12.754 beneficiari, che era stata fatta quando dal provvedimento non era stata ancora esclusa l’usura. Chi ne godrà non solo si vedrà accorciare la pena da scontare, ma potrà arrivare a ottenere prima del previsto benefici e misure alternative alla detenzione che finora gli erano preclusi.

    A Roma l’indulto dovrebbe essere applicato ad un terzo dell’attuale popolazione carceraria: si parla di circa 1000 detenuti. Da Regina Coeli dovrebbero uscire da subito 150 detenuti, ma in prospettiva quasi la metà degli attuali reclusi. E a beneficiare dell’indulto dovrebbero essere almeno la metà delle 410 detenute della sezione femminile di Rebibbia.

    A Palermo vedranno aprirsi le porte del carcere circa 500 detenuti: 350 dei 1300 reclusi del Pagliarelli e 150 dell’Ucciardone. In Campania dovrebbero beneficiare dell’ indulto circa 2.000 detenuti, 300 dei quali reclusi nel carcere napoletano di Poggioreale.

    A Torino avranno lo sconto di pena circa 400 sui 1360 detenuti delle Vallette. A Milano invece la fetta più consistente di detenuti che si avvantaggerà dell’indulto si avrà a Bollate: da quel carcere, dove si trovano i condannati a pene più miti, potrebbero tornare in libertà in 200.
    www.ansa.it
                                        Michele De Lucia
     

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