Sorrento – Bando di gara servizio trasporto scolastico. E IO PAGO E IO PAGO

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 AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI SORRENTO

 

 AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  SORRENTO

 

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI VIA PIEDIGROTTA N. 63 – NAPOLI

 

ALL’ASSESSORE AL BILANCIO TRIBUTI E CONTROLLO DI GESTIONE

 

 AL RAGIONIERE CAPO DEL COMUNE DI  SORRENTO  

 

 

Oggetto: Ritiro banda di gara servizio trasporto scolastico.

 

 

     Il sottoscritto Enrico Aprea residente a Sorrento al Corso Italia 176, riferisce alle SS. LL. quanto segue:

Sul sito on-line del  Comune di Sorrento è stata pubblicata la determinazione n. 161 del 10.02.2012 del Dirigente del 1° Dipartimento, dott. Antonino Giammarino che stabilisce di ritirare la gara di rilevanza europea del servizio trasporti alunni delle scuole dell’obbligo del comune di Sorrento, bandita con determina dirigenziale n. 1625 del 30.12.2011 e di pubblicizzare tale ritiro sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Europea e sul sito del Comune di Sorrento.

         A tale proposito, lo scrivente ricorda alla Segretaria Generale, dott.ssa Elena Inserra ed ai Sigg. Consiglieri comunali, di aver segnalato le incongruenze contenute nella determinazione n. 1625 con nota prot. n. 4662 del 31 Gennaio 2012 e pubblicate dal quotidiano on-line Positano News.

         E’ ovvio che per un dirigente che percepisce uno stipendio annuo netto di euro 50.837,31 (anno 2010) non è piacevole procedere al ritiro di una propria determinazione riconoscendone la responsabilità personale. Infatti nella determinazione 161, il dirigente riferisce che la Regione Campania ha approvato la Legge n. 13 del 2011, con la quale disciplina l’organizzazione del trasporto scolastico con precise indicazioni e prescrizioni e che anche le procedure di evidenza pubblica a livello europeo devono essere adeguate a tale legge e quindi, per l’ovvio rispetto delle disposizioni in merito, emanate dall’Ente Regione, la predetta procedura, bandita con la precedente determinazione n. 1625, va ritirata.   

         Inoltre, come riferito nella stessa determinazione n. 161, si cerca di far apparire di secondaria importanza le incongruenze segnalate dallo scrivente, definendole errore materiale riscontrato a seguito di un esame del procedimento di gara da parte dell’Ufficio.

          Tutto ciò, a parere del sottoscritto, è insostenibile per i seguenti motivi:

1)     nella comunicazione in merito alla gara per il trasporto alunni, pubblicata sul sito del Comune, viene precisato che i punti assegnabili per la qualità degli automezzi sono massimo 25 e minimo 2 e non come errore materiale riportato 70, come pure per il parcheggio in penisola, il punteggio massimo è di punti 6 e non 15, come erroneamente indicato, ma nessun riferimento viene fatto in merito all’entrata in vigore della Legge Regionale n. 13/2011.

 

2)     La predetta legge era già esecutiva alla data di approvazione del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto per l’affidamento, avvenuto il giorno 30.12.2011, come da deliberazione n. 1625. Infatti la Legge Regionale n. 13 è datata 01.08.2011 e resa esecutiva con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale  n. 51 del giorno 02.08.2011 circa 150 giorni prima del provvedimento dirigenziale.

 

3)     La mancata applicazione della legge di cui sopra è dovuta a pura ignoranza della stessa da parte del dirigente responsabile o forse ad un tentativo di permettere ad operatori che al momento non sono in possesso dei requisiti previsti, di partecipare comunque al bando di gara per l’affidamento del servizio trasporto alunni e di vederselo magari assegnato per anni 5 (cinque) come stabilito?

 

         Per i motivi fin qui esposti, lo scrivente ritiene ingiusto che i cittadini, nel caso specifico, debbano sostenere tutte le spese inerenti la pubblicità del bando e della relativa revoca, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Europea e per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale, invitando l’Amministrazione Comunale a prendere in considerazione, qualora ne riscontrasse le responsabilità, l’addebito delle spese sostenute e quant’altro a carico del dirigente.

 

Sorrento 20 Febbraio 2012                         con osservanza   

 

                                                                                                                                                     

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