Massaggi in spiaggia: arriva il divieto con l´ordinanza del Ministro della salute

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    No ai massaggi in spiaggia. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13.07.2011 è stata pubblicata l’ordinanza del Ministro della salute dell’11.05.2011 che vieta i massaggi estetici o terapeutici lungo i litorali marini, lacustri e fluviali.

    Il fine è quello di tutelare l’incolumità pubblica dal rischio derivante dall’esecuzione di massaggi lungo i litorali e per prevenire effetti pericolosi che possono essere originati dalla pratica sulle spiagge, da parte di soggetti ambulanti, di prestazioni presunte estetiche o terapeutiche. In particolare, l’ordinanza prevede il divieto di offrire a qualsiasi titolo prestazioni riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti, per salvaguardare la salute dei cittadini dai possibili rischi di prestazioni effettuate da soggetti che non sono in possesso di comprovata preparazione e competenza, nonchè in luogo non idoneo. L’assenza di igiene delle mani può essere veicolo di trasmissione di infezioni cutanee e l’utilizzo di oli, pomate e altri prodotti di ignota provenienza potrebbero provocare reazioni allergiche e fotosensibilizzazione della pelle esposta ai raggi solari. Esistono patologie, in particolare dell’apparato vasculo-linfatico e osteoarticolare, che possono avere complicanze a seguito di interventi non tecnicamente adeguati. 

    Nell’ordinanza si sottolinea, infatti, l’assenza dei requisiti di legge sia per quanto concerne gli esecutori di massaggi abusivi a pagamento, che per quanto riguarda l’inappropriatezza dei luoghi. Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, che da anni porta all’attenzione dei cittadini i rischi sulla salute a cui vanno incontro i consumatori affidandosi a mani inesperte come nel caso dei massaggiatori improvvisati sulla spiaggia, invita ora ai sindaci applicare e far rispettare l’ordinanza nei litorali italiani. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l’effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione dell’ordinanza, che ha efficacia dalla data di pubblicazione e fino alla chiusura della stagione balneare.

     

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