SORRENTO, PARCHEGGIO VIA ROTA: ANTONETTI (IDV) CHIEDE L´ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

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Spett.le Comune di Sorrento (NA) 

C.a. Sindaco, Avv. Giuseppe Cuomo.

        Segretario Generale, Dott.ssa Elena Inserra

     Ufficio Edilizia Privata, Dirigente del V° Dipartimento,

     Arch. Francesco Cannavale; 

     Assessore all’Edilizia Privata,

     Geom. Federico Gargiulo.

 

Spett.le Comando Vigili Urbani, Sorrento (NA).

 

Spett.le Commissariato della Polizia di Stato, Sorrento

C.a. Vicequestore, Dott. Antonio Galante.

 

Spett.le Comando Stazione di Carabinieri, Sorrento

C.a. Luogotenente, Cav. Nicola Mariniello.

 

Spett.le Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici per Napoli e Provincia,

C.a. Arch. Rosaria Crescenzio

 

Spett.le Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento del Settore Urbanistica della

          Regione Campania

 

Spett.le Direzione Urbanistica- Pianificazione Comunale Beni Ambientali della

          Provincia di Napoli 

 

Oggetto: Opere edilizie in corso per la realizzazione di parcheggio interrato su tre livelli per 252 box auto in Sorrento con accesso da vico III Rota n. 20, in zona adiacente viale Nizza.

 

 

Si ritiene opportuno segnalare agli organi ed Uffici indicati in epigrafe per quanto di rispettiva spettanza e competenza, la seguente situazione relativa alla esecuzione di opere edilizie in corso per la realizzazione di parcheggio interrato su tre livelli per 252 box auto in Sorrento con accesso da vico III Rota n. 20; questione che deve essere necessariamente affrontata in tempi rapidi per l’adozione degli opportuni provvedimenti, in ragione della estrema rapidità dello stato di avanzamento delle opere edili in corso.

(1)

Profilo proprietario e legittimazione a richiedere il Permesso di costruire.

1.a) dall’esame dei Pubblici Registi Ipotecari e Catastali, il fondo interessato dai lavori in oggetto, dell’estensione di circa 3.200 mq., è individuato nel Catasto Terreni del Comune di Sorrento al fol. 2 p.lla 1326, ed è in proprietà di Bellacosa Adriano, nato a Nocera Inferiore il giorno 8 febbraio 1970, in forza di atto di acquisto ricevuto dal notaio F. Dente, di Napoli, in data 15 ottobre 2001, trascritto il 2 novembre 2001 ai nn. 39.559/29.317;

1.b) a tutt’oggi non risultano dai pubblici registri vendite e/o cessioni della proprietà o del diritto di superficie di tale immobile effettuate dal sig. Bellacosa Adriano, il quale invece, in data 28 settembre 2009 con scrittura privata autenticata dal notaio G. Iaccarino, trascritto il 29 settembre 2009 ai nn. 58.512/43.416, ha assoggettato detto fondo ed i presunti box da realizzare a “vincolo pertinenziale” ex Legge Regione Campania 19/2001 , ben 264 unità immobiliari (appartamenti) limitrofe con accesso dall’intero viale Nizza e da corso Italia n. 226 (Parco Verde), a totale insaputa dei legittimi proprietari;

1.c) dalla tabella odiernamente affissa dinanzi al cantiere edile si evincono i seguenti dati: Committente: Edil Green s.r.l., Impresa esecutrice: S.i.a.s. s.r.l., Progettista: Ing. Graziano Maresca, Direttore dei Lavori: Ing. Vitale Antonio, Direzione Cantiere: Salvatore Langellotto, Coordinatore della Progettazione e Responsabile della Sicurezza: Ing. Carmine Savarese.

Inoltre tutte le istanze relative alla realizzazione di detto parcheggio a decorrere dalla prima richiesta di rilascio di titolo edilizio in data 10 ottobre 2007, passando per i ricorsi all’autorità giudiziaria, sino al rilascio dello stesso permesso di costruire in data 24 novembre 2010, sono state inoltrate dalla Edil Grenn s.r.l;

1.d) dall’esame del Pubblico Registro delle Imprese di Napoli la Edil Green s.r.l., con capitale sociale di euro 100.000,00 risulta appartenere a Langellotto Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 3 gennaio 1940, per una quota di euro 60.000,00 ed a Bruno Elena, per la restante quota di euro 40.000,00, e non risulta essere titolare di quote, il proprietario del fondo Bellacosa Adriano; l’amministratore unico è lo stesso Langellotto Giuseppe.

 

(2)

Legittimità del Permesso di costruire e conformità agli strumenti urbanistici.

 

2.a) Il Permesso di Costruire n. 33 del 24 novembre 2010, relativo all’opera edilizia in corso, è stato rilasciato dai Commissari straordinari ad acta Arch. Lucio Grande e sig. Dario Perasole, nominati ai sensi dell’art. 4 Legge Regione Campania n. 19/2001, con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli On. Cesaro n. 485 del 13 ottobre 2010;

2.b) da precisare che per detta pratica edilizia, iniziata con richiesta di Permesso di Costruire in data 10 ottobre 2007 prot. n. 36.123, vi erano stati, tra gli altri:

provvedimento di diniego in data 9 settembre 2008 (prot.n. 5 e prot. gen. N. 78545) del precedente Commissario ad acta Dott.ssa Paola Costa, nominata con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 152 in data 18 aprile 2008;

– parere contrario della Commissione Edilizia del Comune di Sorrento nella seduta del 10 novembre 2009 nel quale letteralmente si segnalava che l’intervento in esame, rivolto alla realizzazione di un’autorimessa interrata su tre livelli risulta in contrasto con il PUT ex lege Reg. 35/87, Zona Territoriale 6 che richiama la disciplina della Zona Territoriale 4, la quale, per la zona B del P.R.G. in cui ricade l’area interessata dalla proposta progettuale, impedisce la edificazione delle residue aree libere quale quella in oggetto, fatta eccezione per le sole attrezzature pubbliche che coprono una quota degli standard urbanistici di cui all’art.11 del PUT. Si consideri che secondo quanto previsto dall’art.9 della Legge Regionale Campania n.19/01, come sostituito dall’art. 49 comma 10 della Legge Reg. Campania n.16/2004, per i territori sottoposti alla disciplina del PUT ex Lege.Reg. 35/87, sono fatti salvi tutti i vincoli  previsti dalla legge stessa;

2.c) a conferma di quanto indicato dalla Commissione Edilizia del Comune di Sorrento, il Dirigente del Settore Urbanistica della Regione Campania, Ing. Bartolomeo Sciannimanica, con nota del 16 dicembre 2009, Prot. Regionale n.1087552, in riferimento ad analoga problematica nel Comune di Piano di Sorrento, affermava, tra l’altro, che nelle “Zone territoriali: 2, 3, 6 e 10 per le loro specifiche peculiarità e per la tutela dell’ambiente naturale, non consentono i parcheggi pertinenziali…………”; tale interpretazione, relativa all’impossibilità di realizzare parcheggi privati pertinenziali nella Zona Territoriale 6 del P.U.T., fattispecie nella quale ricade l’opera edilizia in oggetto, è confermata dalla costante giurisprudenza amministrativa, culminata nella Sentenza n. 4.801 del Consiglio di Stato, Sez.VI, del 21 luglio 2010;

2.d) ulteriore grave elemento, sotto il profilo della legittimità amministrativa del Permesso di Costruire n. 33 del 24 novembre 2010, è costituito dalla circostanza che lo stesso, nella parte introduttiva sancisce la conformità dell’intervento al “PUC adottato con Delibera di Consiglio Comunale in data 17 settembre 2007, nel quale il lotto è indicato nella tavola P3 come parcheggio, la cui normativa è quella dell’art. 21 delle norme di attuazione…”; in merito, però, è bene notare che:

– l’attuale Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Sorrento, adottato appunto con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 17 settembre 2007, modificato in sede di Conferenza dei Servizi con la Provincia di Napoli in data 5 novembre 2010, ed addirittura ratificato in Consiglio Comunale in data 6 dicembre 2010, prevede, all’art. 21 delle Norme di Attuazione, titolato “Parcheggi”, comma 5, lett. d) che “In particolare per i parcheggi nel sottosuolo, i progetti dovranno porre particolare attenzione al sistema ambientale del sottosuolo ed al sistema delle reti dei sottoservizi, ed in particolare i parcheggi pertinenziali non potranno prevedere più di due piani interrati (di altezza di interpiano netta di 2,40 m.) e un numero superiore a 30 posti auto, ovvero per una superficie utile complessiva non superiore a 900,00 mq, compreso la viabilità di accesso e smistamento ed escluso i locali tecnico e le scale di sicurezza; l’area da occupare per il parcheggio interrato non potrà superare il 70% della superficie totale”.

Allo scrivente non è dato comprendere come il realizzando parcheggio interrato in parola, autorizzato per 3 piani e circa 252 box auto, sia conforme al P.U.C. così fermamente voluto ed approvato dal Comune di Sorrento.

2.e) secondo la costante giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Napoli, Sez. II, 07 giugno 2007 / 11 luglio 2007, n. 6671, Consiglio di stato, sez. IV, 27 aprile 2004 , n. 2520; Sez. VI, 16/10/2002, n. 5647; Sez. IV, 22/6/2000, n. 3536; Sez. IV, 8/6/2000, n. 3280 V Sez., 8 luglio 1995 n. 1034; Tar Basilicata, Potenza, n°217/2007; T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 14 novembre 2006 , n. 861; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 09 maggio 2005 , n. 729), i provvedimenti emanati da un commissario ad acta, nominato in sede di controllo sostitutivo, restano imputabili direttamente ed esclusivamente all’amministrazione comunale, in quanto lo stesso commissario interviene a colmare una lacuna dell’azione comunale non riconducibile ad alcun altro soggetto, sicchè è indubbio che la posizione dallo stesso rivestita sia proprio quella di un organo comunale, sia pure di natura straordinaria; spettano quindi all’autorità comunale, nella specie il Comune di Sorrento, tutti i conseguenti poteri di controllo e di annullamento in autotutela.

Tanto esposto e segnalato,

visto l’ulteriore esposto in data 2 dicembre 2010 a firma di Claudio d’Esposito, Presidente WWF Sezione Penisola Sorrentina,

formalmente chiedo

A) agli organi ed uffici indicati in epigrafe, per quanto di rispettiva spettanza e competenza, di adottare con urgenza i provvedimenti che riterranno necessari in relazione ai fatti esposti, relativi all’intervento edilizio in parola, e coinvolgenti i diversi profili indicati ai precedenti punti (1) e (2)

B) allo spettabile Comune di Sorrento, in persona del Dirigente del V° Dipartimento, Arch. Francesco Cannavale, di concerto con il Sindaco e l’Assessorato competente, di procedere all’annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 33 del 24 novembre 2010, previa sospensione degli effetti dello stesso.

 

Riservandomi ogni ulteriore integrazione, porgo Distinti Saluti.

 

Sorrento (NA), 7 dicembre 2010.

 

                                          Avv. Giovanni Antonetti

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