Piano di Sorrento no dell’ANAS ai Condoni edilizi sulla Meta – Amalfi sotto i sette metri dalla S.S. 163

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Una sentenza che porta scompiglio a Piano di Sorrento . Il no dell' ANAS al condono di costruzioni poste sul ciglio stradale. A sbabilierlo Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) che ha pronunciato la  SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3616 del 2013, proposto da Maria Francesca Romano, Vincenzo Romano, Giuseppe Romano e Vittorio Romano, rappresentati e difesi dall'avvocato Alfredo Contieri, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via R. De Cesare 7; contro il Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Romina Pontecorvo, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., in Napoli, piazza Municipio n. 64; l’Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianmarco Miele, con domicilio eletto presso la sede dell’Anas in Napoli, viale Kennedy n.25; per l'annullamento – della determinazione n. 212 del 3 maggio 2013, emessa dal Responsabile del V settore del Comune di Piano di Sorrento, recante il provvedimento finale del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi avente ad oggetto “Acquisizione dei pareri necessari alla definizione della pratica di condono edilizio n. 188 della legge n. 47/1985”; – della nota prot. Anas Cna- 0012788 del 26.3.2013, depositata nella seduta della predetta Conferenza di Servizi del 26.3.2013, con cui l’Anas ha espresso parere negativo alla richiesta di condono presentata dai ricorrenti; – della nota prot. n. 12338 del 24.5.2013, notificata il 15.5.2013, del V Settore del Comune di Piano di Sorrento, con cui è stato comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento ex artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990, finalizzato al possibile rigetto della istanza di condono edilizio (prot. n. 4748 del 29.3.1986), presentata ai sensi della legge n. 47/1985 – pratica n. 188. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento e dell’Anas Spa; Viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2016 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. I ricorrenti, comproprietari di un immobile sito in Comune di Piano di Sorrento alla via Meta Amalfi n. 49, catastalmente identificato al foglio 10, particelle nn. 135 e 952, con nota prot. n. 9575 dell’8.5.2012, hanno chiesto al Comune resistente l’indizione di una conferenza di servizi per acquisire i pareri necessari alla definizione della pratica di condono prot. n. 188, avanzata ai sensi della legge n. 47/1985. 1.2. Con il provvedimento gravato l’amministrazione comunale, uniformandosi al parere negativo espresso dall’Anas, ha denegato il condono poiché gli interventi abusivi di proprietà dei ricorrenti sono ubicati ad una distanza dal ciglio della SS 163 di circa 7.50 e, pertanto, ricadono all’interno della fascia di rispetto stradale, inibita alle edificazioni per la larghezza di ml. 30,00 in base al D.M. n. 1404 del 4.4.1968. 1.3. I ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge (art. 97 Cost.; artt. 14 ter, commi 6 e 8, 14 quater, comma 1, della legge n. 241/1990; art. 4, comma 3, della Circolare Ministero LL.PP. 3357/25 del 30.7.1985) e per eccesso di potere sotto molteplici profili, concludendo per l’annullamento degli stessi. 2. Il Comune di Piano di Sorrento, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso. 3.L’A.N.A.S. s.p.a., costituita in giudizio, ha concluso per il rigetto del gravame in quanto infondato. 4. Con l’ordinanza n. 4536 del 7.9.2015 la Sezione ha disposto una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., tesa ad accertare, tenendo conto di tutte le censure sollevate e previa accurata descrizione dello stato dei luoghi e delle opere oggetto da condonare, la ricorrenza di una serie di circostanze fattuali dedotte dalle parti in causa nelle rispettive memorie difensive, demandandola al Dirigente dell’Ufficio tecnico per la Provincia di Napoli del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise. 5. All’esito della verificazione, depositata in data 25.1.2016 e preso atto delle memorie depositate ai sensi dell’art. 73 c.p.a., alla pubblica udienza del 21.6.2016 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 6. Il ricorso non è fondato e va respinto. 7. Con istanza prot. n. 4748 del 29.3.1986 i ricorrenti avevano presentato domanda di condono, ai sensi della legge n. 47 del 1985, avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo manufatto e l’ampliamento di un immobile preesistente nel fabbricato, sito in Comune di Piano di Sorrento, alla via Meta Amalfi n. 49 (catastalmente identificato al foglio 10, particelle 952 e 135). 8. Con la determinazione n. 212 del 3.5.2013 l’Amministrazione comunale resistente, previa convocazione di apposita conferenza di servizi, ha rigettato la predetta istanza, uniformandosi al parere negativo espresso dall’ANAS di cui alla nota prot. n. 0012788 del 26.3.2013. L’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stradale ha espresso parere sfavorevole alla condonabilità degli abusi per due ordini di motivi: a) attesa l’ubicazione delle predette opere “all’interno della fascia di rispetto stradale inibita alle edificazioni della larghezza di ml. 30,00, in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 1404 del 4.4.1968 per le strade assimilabili a quelle di tipo C extraurbane secondarie”; b) considerata la tipologia di abusi consistente per il fabbricato, identificato con la lettera “A”, nel ”mancato rispetto della distanza prevista dal suddetto decreto” e per il manufatto, indicato con la lettera “B”, anche nell’ampliamento del volume mediante la realizzazione di una veranda con pareti vetrate a chiusura di un precedente pergolato costruito nel 1980, oltre ad un suo adeguamento con locali adibiti a servizio – deposito”. 9. Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via prioritaria, le censure di carattere sostanziale, censure che hanno indotto il Tribunale a disporre una verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a. . 10. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, infatti, il diniego gravato sarebbe illegittimo dal momento che le opere oggetto di condono, sebbene poste a una distanza dalla SS. n. 163 inferiore rispetto ai 30 ml. di cui al D.M. n. 1404 del 4.4.1968, sarebbero ubicate nel retro del fabbricato principale e non costituirebbero alcuna minaccia per la sicurezza del traffico, ai sensi dell’art. 4 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici. Parte ricorrente sostiene che il fabbricato indicato come corpo “A” è arretrato in linea d’aria di circa 7,50 mt. ed è sopraelevato di circa 6.20 mt. rispetto alla sede stradale, mentre il fabbricato contraddistinto come corpo “B”, costituito dalla chiusura a veranda di un preesistente pergolato, è stato autorizzato con concessione edilizia n. 43 del 20.10.1980 (con previo nulla osta dell’ANAS n. 34308 del 27.9.1980) e sebbene posto al piano terra è privo di accesso carrabile. 10.1. Secondo la prospettazione attorea, infine, l’Anas nell’esprimere il proprio parere negativo non avrebbe tenuto nel debito conto due circostanze: a) che la strada SS 163 è stata realizzata in epoca successiva rispetto al fabbricato al quale accedono le opere oggetto di condono; b) che proprio l’Anas ha provveduto negli anni ’70 all’esproprio di una parte della proprietà dei ricorrenti per procedere all’allargamento della sede stradale con conseguente riduzione della distanza di sicurezza, attualmente posta a base del diniego impugnato. 11. La censura non è fondata all’esito anche di quanto evidenziato dal verificatore incaricato dalla Sezione di chiarire: a) se le opere oggetto dell’istanza di condono, realizzate nel 1983, (…) ricadono effettivamente alla distanza dal ciglio della SS 163 di ml. 7.50; b) se e quando vi è stata una procedura di esproprio finalizzata all’ampliamento della citata SS 163 a carico dei ricorrenti e se la predetta procedura ha comportato il venir meno delle distanze di rispetto stradale in particolar modo per le opere oggetto di domanda di condono; c) per il solo fabbricato contraddistinto dalla lettera B per il quale l’abuso si identifica anche nell’ampliamento del volume mediante la realizzazione di una veranda con pareti vetrate a chiusura di un precedente pergolato, se la realizzazione del predetto pergolato sia stata legittimamente autorizzata con concessione edilizia comunale, rilasciata sulla base di nulla osta positivo dell’Anas. 12. Il verificatore ha, in via preliminare, descritto lo stato dei luoghi evidenziando come “il complesso immobiliare all’interno del quale ricadono i manufatti oggetto della vertenza è realizzato su di un’area che insiste nel Comune di Piano di Sorrento (…) su di un lotto di terreno molto acclive che si inerpica in fregio alla Strada Statale n. 163 denominata via Meta Amalfi sino a una quota di mt. + 10,20 dal piano stradale per il quale si assume la quota zero” e che “il lotto è munito di terrazzamenti a quote variabili rispetto al piano stradale: a quote +2,00, + 6,20, + 10,20”. 12.1. Il verificatore ha, quindi, accertato che all’interno della proprietà di parte ricorrente si trovano due edifici: uno, composto da un piano terra e un primo piano, che costituisce il nucleo originario ed è “di antica realizzazione presumibilmente plurisecolare”. Detto “manufatto fino a tutto il primo piano, confina su due lati con un terrapieno retrostante sul quale, in corrispondenza del primo piano e, quindi, sul terrazzamento posto a circa mt. + 2.00 dal piano stradale, è stata realizzata una struttura a L, denominata in atti “veranda”, della superficie coperta di circa 28,00 mq. con struttura verticale in alluminio preverniciato poggiante su una piccola struttura muraria e copertura in lamiera e coppi cui si accede tramite l’edificio preesistente confinante o tramite una scala esterna che conduce direttamente al piano primo”. Si tratta dell’abuso edilizio indicato con la lettera B nel diniego di condono. 12.2. Il verificatore ha, inoltre, dato atto che “lateralmente all’edificio 1 esiste una scalinata parallela alla strada statale n. 163 che conduce al terrazzamento posto a quota + 6,20 dal piano stradale sul quale è imbasato l’edificio 2”, contraddistinto con la lettera A, nonché che il predetto manufatto è stato ”integralmente realizzato nel 1982 (…) presumibilmente mediante scavo all’interno di un terrapieno sottostante il piccolo piazzale posto sul terrazzamento a quota + 10,20 rispetto al piano della Strada statale 163”. 12.3. Una volta descritti i due abusi, oggetto dell’istanza di condono, il verificatore ha affermato sulla base delle misurazioni, rilevate in contraddittorio con tutte le parti, che “le opere oggetto dell’istanza di condono ricadono all’interno della fascia di rispetto di ml. 30,00, prevista dal D.M. n. 1404 del 4.4.1968” trovandosi ad una distanza variabile dalla sede stradale e che le distanze sono: “1) per l’abuso individuato con la lettera A, la distanza minima è di mt. 9,05 dalla linea che delimita la carreggiata; 2) per l’abuso indicato con la lettera B la minima distanza è mt. 4,60 dalla linea che delimita la carreggiata”. 12.4. Posto che non è stato possibile reperire alcuna documentazione presso gli archivi dell’ANAS in merito ad una procedura di esproprio finalizzata all’ampliamento della citata SS. 163 a carico dei ricorrenti, il verificatore ha acquisito come fatto notorio l’ampliamento della predetta strada statale nel periodo intercorrente tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70. 12.4.1. Tanto premesso, partendo dall’assunto non contestato dai CTP che il predetto ampliamento ha inciso anche sulla proprietà degli odierni ricorrenti, il verificatore ha desunto l’entità dell’incidenza dell’esproprio sulla proprietà Romano attraverso il raffronto tra planimetrie catastali redatte in tempi diversi, concludendo nel senso che la procedura di esproprio “ha riguardato una modesta porzione della proprietà Romano proprio in prossimità dell’ingresso con la sottrazione di una piccola fascia di forma trapezoidale della profondità stimata di circa mt. 2,00”. 13. Ne discende, pertanto, che all’esito della verificazione risulta confermata dal punto di vista fattuale la situazione che ha indotto l’ANAS ad esprimere parere negativo al condono poiché effettivamente gli abusi oggetto dell’istanza proposta ai sensi della legge n. 47 del 1985 e contraddistinti dalle lettere A e B si trovano ad una distanza dalla SS. 163 inferiore rispetto a quella prescritta dal D.M. n. 1404 del 1968. 14. Occorre, inoltre, evidenziare che dalla verificazione sono anche emerse ulteriori circostanze che fugano ogni dubbio circa l’esistenza delle contraddittorietà e delle illogicità dell’azione amministrativa, lamentate dai ricorrenti. 14.1. Infatti, da un lato è emerso che la riduzione della distanza di rispetto della fascia stradale non è stata determinata da una procedura di esproprio, in quanto è stato accertato che quest’ultima ha sottratto solo una piccola fascia della profondità della proprietà Romano, stimata in circa mt. 2, mentre dall’altro è risultato documentalmente provato che il nulla osta dell’ANAS prot. n. 34308 del 27.9.1980, atto presupposto della concessione edilizia n. 43 del 20.10.1980, riguardasse una recinzione e la costruzione di un pergolato e non invece la realizzazione di un volume chiuso, quale è quello oggetto della domanda di condono denegata. 15. Ciò posto, il Collegio rileva che l’Anas, quale ente gestore della rete stradale statale, è preposta alla tutela del vincolo di rispetto stradale, essendo chiamata non solo a prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di nuocere, per la loro prossimità alla sede stradale, alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, ma anche a preservare la fascia di terreno utilizzabile, all'occorrenza, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni (cfr. Cass. civ., II, 3.11.2010 n. 22422; Cons. Stato, IV, 14.4.2010 n. 2076) 15.1. Tanto premesso l’art. 32, comma 2, della l. n. 47/1985 subordina il condono delle opere abusive eseguite su aree assoggettate a vincolo di rispetto stradale al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso. Ne discende che essendo stati entrambi gli abusi pacificamente realizzati in epoca successiva all’imposizione del vincolo stradale l’Anas legittimamente ha espresso parere negativo all’accoglimento dell’istanza di condono, trovandosi gli interventi all’interno della fascia di rispetto stradale ed essendo del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dai ricorrenti, della scarsa visibilità degli stessi dalla strada e dell’assenza di accessi direttamente sulla sede stradale, in quanto entrambi gli interventi sono evidentemente in contrasto con le finalità del vincolo esposte sub 15. 16. Per le predette argomentazioni le censure di carattere sostanziali afferenti al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione devono essere tutte disattese. 17. Devono essere respinte anche le censure di carattere procedimentale con le quali i ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale, sull’acquisizione dei pareri e sulla valutazione delle differenti posizioni nell’ambito della conferenza di servizi. 18. Secondo la prospettazione attorea, infatti, la determinazione n. 212/2013 sarebbe illegittima poiché si baserebbe essenzialmente sulla parere negativo espresso dall’ANAS che non solo non avrebbe mai preso parte alle precedenti sedute della conferenza di servizi, ma che all’ultima seduta del 23.3.2013 si sarebbe limitata a far depositare la nota prot. n. 0012788 del 26.3.2013 da parte di un soggetto sfornito di delega e dei relativi poteri di rappresentanza. 18.1. Ad avviso dei ricorrenti, il provvedimento finale e gli atti presupposti sarebbero, quindi, il frutto di un’istruttoria condotta unilateralmente dall’amministrazione preposta alla tutela delle strade in assenza di qualsiasi confronto con gli altri soggetti coinvolti nella conferenza di servizi, con palese elusione delle finalità di incontro e di raffronto, poste alla base dell’istituto disciplinato dagli artt. 14 e ss. della legge sul procedimento amministrativo. 19. Anche tali censure vanno disattese. 19.1. Dalla documentazione depositata dalle parti e dallo lettura dello stesso provvedimento gravato (determinazione n. 212 del 3.5.2013 si evince che nel corso della prima seduta (6.11.2012) della conferenza di sevizi è stato dato atto della nota prot.n. 23606 del 6.11.2012 dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo stradale con la quale venivano chieste integrazioni in merito a “1. esatta progressiva km ca con l’indicazione del lato interessato dalle opere richieste; 2. certificato di destinazione urbanistica nel quale dovrà essere evidenziato se le particelle interessate rientrano o meno nel centro abitato, nonché la distanza minima a protezione delle fasce di rispetto stradali prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente di cui dovranno essere citati gli estremi di approvazione da parte degli organi competenti per la zona di piano interessata dalle opere di che trattasi”. 19.1.2. Nella successiva seduta del 19.12.2012, pur essendo assente l’Anas, è stato dato atto che sono stati forniti parte dei chiarimenti richiesti e, segnatamente, quelli relativi all’esatta progressiva chilometrica (4,120 direzione Amalfi) e alla ubicazione esterna alla perimetrazione del centro abitato, nonché sono stati depositati il certificato di destinazione urbanistica dei fabbricati e il parere su richiesta di sanatoria ex L. n. 47/1985 del Comando di Polizia Municipale. 19.1.2. Quindi nel verbale della seduta conclusiva del 26.3.2013 si dà atto di tutta l’ulteriore corrispondenza intercorsa tra l’amministrazione comunale, l’ANAS e le altre amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi, nonché del fatto che il tecnico presente per l’ANAS ha depositato la nota prot. n. CNA -0012788-P del 26.3.2013, contenente il parere negativo alla richiesta di condono. 19.2. Dalla mera cronologia riportata nel provvedimento gravato si evince che il parere espresso dall’ANAS non ha violato le regole di partecipazione procedimentale in quanto è frutto anche di una serie di integrazione documentali acquisite proprio nell’ambito della conferenza di servizi. 19.3. Peraltro, emerge anche che l’ANAS ha interloquito con tutte le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi e che il parere negativo è stato depositato nel corso dell’ultima seduta, con la conseguente possibilità per i partecipanti di prenderne visione e di interloquire sullo stesso. 19.4. Né la circostanza che la predetta nota, sottoscritta da soggetto munito di apposte deleghe e poteri, vale a dire il Capo Compartimento, sia stata depositata da un soggetto non munito di delega vale a inficiare la legittimità del parere, atteso che tale ultimo soggetto si è limitato alla mera attività materiale del nuncius, senza esprimere alcuna volontà della P.A. di appartenenza. 20. Per le suesposte considerazioni anche tutte le censure di carattere procedimentale devono essere respinte. 21. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. 22. Sussistono eccezionali motivi, in considerazione della complessità della vicenda fattuale sottesa alla fattispecie esaminata per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, mentre le spese di verificazione, liquidate come da nota depositata dal verificatore incaricato il 25.1.2016, previa detrazione dell’acconto già versato, vanno definitivamente poste a carico di parte ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Pone le spese di verificazione, liquidate come da nota depositata il 25.1.2016, a carico di parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Pagano, Presidente Marina Perrelli, Consigliere, Estensore Luca De Gennaro, Primo Referendario

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