Sant’Agnello il ricorso per il trasporto scolastico della TASSO, ma sul penale a Sorrento smontante le accuse. LEGGI

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Sant'Agnello il ricorso per il trasporto scolastico della TASSO, ma sul penale a Sorrento smontante le accuse che si basano sull'aver aggiudicato l'appalto di trasporto, nonostante la concomitante attività di NCC, requisito non più necessario ora, ma comunque di difficile interpretazione, tanto è vero che penalmente sarà molto difficile arrivare ad una condanna, che dovrebbe basarsi sul dolo, mentre qui parliamo di errori nelle interpretazioni. In ogni caso senza voler interpretrare vi diamo integralmente il dispositivo.

SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 833 del 2016, proposto da: Torquato Tasso Scarl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ippolito Matrone, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Ferraiuolo in Napoli, Riviera di Chiaia 276; contro Comune di Sant'Agnello in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Starace, con domicilio eletto presso l’avv. Starace in Napoli, piazza Bovio n. 22; nei confronti di DAP srl, in persona del legale rappresentante P.T., non costituita in giudizio; per l'annullamento del provvedimento del Comune di Sant'Agnello recante esclusione della ricorrente dalla procedura per l'affidamento dell'appalto di servizi di trasporto scolastico; e per motivi aggiunti: della determina n. 139 del 1.3.2016 con la quale l'amministrazione intimata ha provveduto ad affidare in via diretta il servizio in parola in favore della DAP srl, e di ogni atto consequenziale, connesso, preordinato e presupposto. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Agnello; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2016 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. La Torquato Tasso scarl ha partecipato alla procedura negoziata – cottimo fiduciario – per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo febbraio 2016 – giugno 2016 indetta dal comune di Sant'Agnello in virtù di determina dirigenziale n. 3/2016 del 12.1.2016. In data 29 gennaio 2016 l'amministrazione comunale ha presentato alla ricorrente, unica partecipante alla gara de qua, una richiesta di integrazione rispetto alla dichiarazione di cui al modello A di gara, nel quale era rilevata la mancanza dell’attestazione dell’assenza di titolarità di licenze di noleggio con conducente, pur richiesta dal bando di gara in attuazione della legislazione regionale (LR Campania 13/2011). A fronte di tale richiesta la ricorrente ha presentato proprie osservazioni ritenendo che non fosse dovuto il possesso di tale requisito in base ad una diversa lettura della normativa di riferimento. 1.1 Con il provvedimento impugnato l'amministrazione comunale ha escluso la Torquato Tasso scarl vista la mancata presentazione della richiamata dichiarazione relativa alla (non) titolarità di licenza di noleggio con conducente. Avverso l’esclusione la Torquato Tasso scarl svolge il ricorso principale deducendo: – violazione e falsa applicazione della LR Campania n. 13/2011. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 163/06. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; – illogicità manifesta. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Violazione e falsa applicazione del capitolato speciale d'appalto. Si è costituito il Comune di Sant’Agnello chiedendo che il ricorso sia rigettato. 1.2 Con determina n. 139 del 1.3.2016 l'amministrazione comunale intimata ha affidato in via diretta il servizio in parola ad altra impresa di trasporto, la DAP srl, odierna controinteressata. Con ordinanza n. 429/2016 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare osservando che, in punto di fumus boni iuris, la commissione aveva dato applicazione ad una previsione del bando di gara non tempestivamente impugnata e che, in punto di periculum in mora, il servizio era già stato affidato ad altra ditta e, non essendo tale affidamento oggetto di impugnativa, un’eventuale misura cautelare non avrebbe garantito in ogni caso un’utilità immediata alla ricorrente. 1.3 Con motivi aggiunti depositati il 22.3.2016 è stata impugnata la citata determina n. 139/2016 di affidamento diretto alla DAP srl, replicando le censure avanzate in via principale. All’udienza del 24 maggio 2016 il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è stato trattenuto per la decisione nel merito. 2. Con il ricorso principale si contesta l’esclusione subita dalla ricorrente per non aver effettuato la dichiarazione prevista dal bando di gara tra i requisiti necessari per la partecipazione alla gara. Il ricorso non può essere accolto. Il bando di gara (art. 9 sub “requisiti richiesti dalla Regione Campania”) stabilisce chiaramente tra i requisiti per la partecipazione una “dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi o noleggio con conducente su tutto il territorio nazionale e di non aver trasferito alcun tipo di licenza taxi o noleggio con conducente negli ultimi 5 anni”, dichiarazione alla quale corrisponde una specifica situazione sostanziale di interesse dell’amministrazione e che pacificamente non è stata presentata dalla ricorrente. La commissione di gara dunque in stretta applicazione dello stesso bando di gara, verificata l’assenza della detta dichiarazione, ha disposto l’esclusione della ricorrente. 2.1 L’operato del seggio di gara risulta immune da censure posto che per orientamento consolidato non sussiste alcuna possibilità di scelta per la Commissione in ordine all'esclusione o meno di un concorrente in caso di carenza dei requisiti di partecipazione stabiliti dal bando di gara. Il provvedimento di esclusione, infatti, costituisce atto vincolato rispetto alla clausola del bando che indica a pena di esclusione la presentazione della dichiarazione, atteso che la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella "lex specialis" relative ai requisiti formali e sostanziali di partecipazione, senza possibilità alcuna di esaminare il merito e la rilevanza di ogni specifico inadempimento sanzionato con l'esclusione dalla gara. Il rispetto della disciplina di gara stabilita consente dunque di garantire la trasparenza dell’agire dell’amministrazione – attuata nelle regole preventivamente fissate dal bando – e assicurare la par condicio nei confronti di tutti i concorrenti (ivi inclusi i potenziali partecipanti che non hanno concorso conosciuta l’esistenza del detto requisito di partecipazione). 2.2 Premesso dunque che la previsione dell’omessa dichiarazione appare collegata all’interesse dell’amministrazione ad escludere i titolari di licenza di noleggio con conducente – non hanno poi rilevanza sotto diverso profilo le doglianze avanzate dalla ricorrente avverso l’applicazione della suddetta clausola; le censure avverso l’applicazione della suddetta previsione della lex specialis (non oggetto peraltro di espressa impugnativa), volte a dimostrarne l’illegittimità o l’irragionevolezza, devono essere infatti ritenute inammissibili e tardive, come eccepito dalla difesa del Comune resistente. Trattandosi infatti di clausola immediatamente escludente – la cui lesività è evidente sin dal momento dell’emanazione del bando – la ricorrente aveva, per indirizzo consolidato (cfr. ex multis Cons. Stato ad. Plen 1/2003), l’onere – non adempiuto nel caso di specie – di impugnare immediatamente il bando in parte qua entro trenta giorni dalla pubblicazione ex art. art. 120 cod. proc. amm.. 2.3 La clausola è peraltro espressa in termini chiari e inequivocabili; non vale ad eliderne gli effetti la diversa previsione contenuta nel capitolato di gara – ove si richiede l’immatricolazione dei mezzi in servizio di noleggio con conducente – in quanto riferita ai mezzi e non ai soggetti e comunque estranea per finalità e collocazione alla determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara (fermo il principio generale della prevalenza del bando di gara sul capitolato in caso di contrasto cfr. da ultimo Consiglio di Stato n. 4684/2015). 3. Con i motivi aggiunti la Torquato Tasso, nell’impugnare l’affidamento alla Dap srl replica, riportandole per esteso, le censure proposte con il ricorso principale. I motivi aggiunti devono essere respinti in quanto le censure risultano infondate per i motivi sopra esaminati. Il Collegio osserva poi che l’amministrazione aggiudicatrice, nei limiti previsti dall’ordinamento, conserva un margine di discrezionalità nell’individuare i requisiti richiesti all’aggiudicatario in relazione all’oggetto dell’appalto; in questa prospettiva la mancata rinnovazione del requisito relativo alla non titolarità della licenza di noleggio con conducente costituisce una scelta della amministrazione aggiudicatrice, la cui legittimità non è peraltro oggetto di censura in quanto va nel senso auspicato dalla ricorrente con le doglianze tardivamente proposte principaliter in merito all’interpretazione della citata LR 13/2011; lo stesso Comune, preso atto delle difficoltà a reperire un soggetto imprenditoriale che non avesse la titolarità di licenza di noleggio con conducente, ha dunque espunto tale requisito (cfr. sul punto la relazione degli uffici comunali del 25.2.2016, trasmessa in ottemperanza all’ordinanza n. 601/2016 di questa Sezione). In relazione alle censure proposte anche l’affidamento diretto all’impresa controinteressata appare quindi immune da censure. 4. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto. Stante l’infondatezza delle doglianze non viene dato luogo alla richiesta di trasmissione al giudice contabile. Considerata la peculiarità delle questioni esaminate in esame, le spese di giudizio possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: – respinge il ricorso principale come integrato dai motivi aggiunti; – compensa le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Pagano, Presidente Marina Perrelli, Consigliere Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore

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