Mariano Bianco ad Amalfi sempre più confusione, il TAR si dichiara incompetente

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    ANTEPRIMA SOTTO SENTENZA N. 173 DEL 2016 PUBBLICATA IN QUESTI GIORNI  Amalfi, Mariano Bianco la situazione è sempre più confusa ora il Tar si è dichiarato incompetente . Dopo che il Tar ha  dato ragione alla Chiesa sospendendo la delibera numero 23 del 29 settembre 2014, con la quale il Comune voleva procedere all'acquisizione del bene, sulla base che la titolarietà del bene è in discussione, ora nel merito il TAR Campania sezione Salerno si dichiara incompetente e la patata bollente arriva all' amministrazione di Daniele Milano. Il giudizio infatti per proseguire dovrà essere riassunto in sede civile, essendo, secondo il Tar, materia da giustizia ordinaria, nel caso non venga riassunto dalla Chiesa , avrà piena efficacia la delibera consiliare..  Una vicenda contorta questa del Monastero della SS. Annunziata, conosciuto,  come "Mariano Bianco", la cui Fondazione è presieduta dall'Arcivescovo di Amalfi Cava de Tirreni Orazio Soricelli .Il Comune in base all'articolo 58 del Decreto Legge numero 112/2008 aveva attivato le procedure per l'iscrizione della proprietà del bene presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Salerno. All'epoca la Mariano Bianco fu occasione di scontro di Antonio De Luca, che voleva prendere il bene al patrimonio comunale,  contro il suo vice Camera che era revisore dei conti della Mariano Bianco e fu oggetto di una lunga nota pubblicata da Positanonews in esclusiva Leggi qui articolo su acquisizione con nota di De Luca e Camera

     

     

    N. 00173/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 00034/2015 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 34 del 2015, proposto da: 
    Fondazione Mariano Bianco Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Costantino Montesanto e Raffaella Di Blasi, con domicilio eletto in Salerno, c/o Segreteria Tar; 

    contro

    Comune di Amalfi, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Armenante, con domicilio eletto in Salerno, al largo Plebiscito, n. 6 c/o avv. Scarpa; 

    per l'annullamento

    a) del verbale della seduta del consiglio comunale di Amalfi del 29.09.2014, numero di pubblicazione 1646 anno 2014, con la quale è stato approvato l'emendamento alla proposta della giunta municipale n.132 del 14.07.2014 relativa al "piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,anno 2014";

    b) della deliberazione del Consiglio Comunale di Amalfi n. 23 del 29.09.2014 affissa all’albo pretorio, pubblicazione n. 1639, laddove è stata integrata la deliberazione n. 132 del 14.07.2014;

    c) della deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 29.9.2014;

    d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

     

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Amalfi in Persona del Sindaco P.T.;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

     

     

    LETTO il ricorso, notificato nelle forme e nei tempi di rito, con il quale la Fondazione Mariano Bianco ONLUS, come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato le deliberazioni consiliari nn. 23 e 24, del 29 settembre 2014del Comune di Amalfi, meglio distinte in epigrafe, concernenti l'approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari per l'anno 2014 (l'una) e del Bilancio comunale per l'anno 2014 (l'altra), contestandone la legittimità in relazione all’inserimento, all’interno del piano, di unità immobiliare di cui rivendica la proprietà;

    RITENUTO che, in adesione alla eccezione in rito sul punto spiegata dalla Amministrazione comunale resistente, la controversia, per come articolata, deve ritenersi sottratta alla giurisdizione amministrativa e rimessa a quella del giudice ordinario;

    CONSIDERATO, infatti: a) che, alla stregua del criterio della causa petendi, che regola il riparto di giurisdizione, l’oggetto di controversia si concentra sull’esistenza o meno del potere comunale di disporre del terreno in questione attraverso l’inserimento nel piano di alienazioni; b) che il petitum sostanziale si traduce, di conserva, nella rivendicazione del diritto di proprietà e nella conseguente negazione dell’esistenza, in capo all’amministrazione intimata, del potere di compiere atti di disposizione sul terreno in esame, sotto la specie dalla loro inclusione della relativa misura programmatica; c) che, per l’effetto – pur veicolata da gravame formalmente indirizzato avverso atti amministrativi – la controversia attiene alla contestata spettanza dei rivendicati diritti dominicali, rientrando, come tale, nella sfera cognitiva del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta a norma dell’art. 11 del codice del processo amministrativo (cfr., in fattispecie del tutto consimile, Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2565, che conferma TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1470/2014, nonché, negli stessi termini, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 21 maggio 2014, n. 2789 e TAR Campania, Salerno, sez. II, 2 maggio 2013, n. 1042);

    RITENUTO, in considerazione degli esiti di mero rito e delle obiettive incertezze in ordine al riparto di giurisdizione in subiecta materia, che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti costituite;

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini e con le salvezze di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a..

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

     

     

    Francesco Riccio, Presidente

    Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

    Valeria Ianniello, Referendario

     

     

     

     

         
         
    L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
         
         
         
         
         

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 21/01/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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