Intervento dell’Avvocato Aurelio Taiani sulla legge Severino. I retroscena sulla legge per le incompatibilità

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    Intervento dell'Avvocato Aurelio Taiani sulla legge Severino. Originario di Tramonti in Costiera amalfitana l'avvocato Taiani opera con studi tra Salerno in Campania e Roma 

    Avvocato Aurelio Taiani innanzitutto porgiamo i nostri ringraziamenti per essersi reso disponibile a questo ciclo di interviste. Oggi parleremo della Legge Severino tanto discussa in questo periodo che prende il nome da Paola Severino anche egli Avvocato.

    Può illustrare cosa disciplina e quale è lo scopo della norma?

    Colgo l’occasione per fare sinceri saluti all’ avvocato Paola Severino anch’ egli operatrice del diritto. Premetto che oggi vige una confusione in merito alla disciplina della stessa nonché sulla sua corretta applicazione perché come solito in ambito politico le cariche elettive cercano di dare interpretazioni a norme giuridiche. La Legge Severino si occupa di dare una disciplina corretta alla incandidabilità delle cariche elettive e nasce a seguito della ratifica del Parlamento Italiano della Convenzione Penale di Strasburgo del 1999 sulla corruzione . La Convenzione impegna gli Stati a prevedere fatti di corruzione attivi e passivi. L’impegno dello Stato ad eliminare la corruzione si è riversato poi nella legge 190/2012.

    Quale è il lo scopo dell’ innanzi citata norma ed il suo contenuto?

    Lo scopo della norma è quello di prevedere misure anticorruzione per la tutela del nostro Paese che lo vede tra i primi in Europa. Contiene una vasta disciplina tra cui la modifica di alcune fattispecie penali.

    La Legge Severino in che rapporti si pone con tale disciplina?

    La Legge Severino è una estrinsecazione della legge delega in virtù di un rinvio contenuto nella legge 190 del 2012. Fa riferimento alla candidabilità di soggetti aventi diritto all’elettorato attivo.

    Quali sono i suoi punti fondamentali?

    La norma nella sua complessità trova una semplice applicazione e i punti fondamentali riguardano l’ incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati ,del Senato della Repubblica, elezioni del Parlamento Europeo e si rivolge in particolare a coloro i quali hanno riportato condanne definitive con pene superiore a due anni. Altri commi della legge riguardano l’ incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo Parlamentare.

    Riguardo alle elezioni regionali provinciali cosa prevede la legge Severino?

    La norma anche in tali casi prevede ipotesi di sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità quando vengono emesse condanne non passate in giudicato nei confronti degli eletti.

    Quali sono i reati per la quale si applicano i criteri di incandidabilità?

    I reati sono; peculato, corruzione ,concussione. La condanna a seguito di tali reati importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

    Dai talk show televisivi agli eletti e poi sospesi tutti si difendono a spada tratta ritenendo inapplicabile attualmente la legge Severino per ovvi motivi di irretroattività ?

    A mio avviso problemi di costituzionalità non dovrebbero esserci se non in maniera lata. Le spiego subito. Il problema del tempo di applicazione della legge la cosi chiamata irretroattività non sussiste perché la legge Severino esplicita direttamente la condanna e non il fatto compiuto. Le faccio un esempio : se il reato venisse compiuto nel 2010 e il giudizio si concluderebbe con una condanna nel 2013,la questione retroattività decade di fatto.

    Senta ritornando alla questione che interessa maggiormente si può ritenere che la sospensione e la decadenza sono misure sanzionatorie che vanno a colpire i candidati e gli eletti?

    Da esperto in diritto penale le posso assicurare che non sono assolutamente misure sanzionatorie. La sospensione e la decadenza a cui fa riferimento la legge Severino attengono al possesso dei “requisiti stabiliti dalla legge”,ai quali la Costituzione fa riferimento per l’accesso alle cariche elettive. Se viene meno il requisito temporaneamente si applica la sospensione ,se in via definitiva la decadenza.

    Quale le sembra la novità assoluta di questa legge?

    Da attento osservatore ritengo che la norma sia innovativa per aver spostato l’equilibrio tra due valori in gioco e di cui il legislatore si è fatto carico mi riferisco alla rappresentanza da un lato e il buon andamento dei pubblici uffici dall’altro. La regola è quella della massima libertà di accesso alle cariche pubbliche mitigate per garantirne il buon andamento.

    In questa ottica la legge Severino è ragionevole? Risponde al principio di proporzionalità sospendere un sindaco condannato in primo grado per abuso di ufficio?

    Questo è la mia unica perplessità di incostituzionalità della legge. Infatti equiparare nella disciplina della legge ,tra reati molto gravi come quelli di criminalità organizzata ed un reato come l’abuso di ufficio che è senz’altro di diverso allarme sociale non sembra di ritenermi esente dal dubbio di violare l’art 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza.

    Quindi si potrebbero aprire ulteriori scenari a seguito della pronuncia della Consulta?

    L’avere previsto una “soglia di applicabilità” dello strumento dell’incandidabilità direttamente riferita alle pene edittali previste per ipotesi di reato fra loro anche assai eterogenee sembrerebbe gettare un’ombra di dubbio sulla stessa legge-delega, in quanto quest’ultima parrebbe così aver legittimato una sostanziale discriminazione fra condotte, senza una apparente ratio giustificatrice.

    Riguardo al mandato elettivo Parlamentare e di Senatore cosa prevede la legge Severino? La legge Severino stabilisce che chi riceve una condanna superiore a due anni di reclusione non può candidarsi o, se è già stato eletto, lasciare il Parlamento o il Senato. E che sia incandidabile per sei anni. Per la legge infatti non si può candidare e non può comunque ricoprire la carica di Senatore o Deputato chi è stato condannato in modo definitivo con pene superiori ai due anni di reclusione per “delitti non colposi” compiuti cioè con la volontà di commettere reato che prevedono pene massime di almeno quattro anni.

    Quando una causa di incandidabilità viene accertata nel corso di un mandato parlamentare cosa accade? La camera di appartenenza delibera ai sensi dell’articolo 66 della costituzione.

    Che cosa significa ? In base al dettato costituzionale dell'art 66 della nostra carta Costituzionale ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Saranno le camere di appartenenza del Senatore o Parlamentare condannato a valutare la causa di incompatibiltà in ultima battuta.

    Lei pensa che a seguito di questa riforma ci saranno cambiamenti in politica nazionale? Negli ultimi anni l’Italia è stata invasa da un populismo dilagante che rende inefficiente l’applicazione delle regole. Per populismo intendo,quel momento storico come sostiene la filosofia francese,dove una parte del popolo si trova un leader per esprimere rivendicazioni che reputa trascurate,non solo dal governo vigente ma da correnti di pensiero. La conseguenza è l’elezione con alternanza di leader che si presentano salvatori di tutto e tutti con mandati a vita.

    L’opinione pubblica al riguardo cosa esprime? Il dato drammatico che vede l’Italia tra i primi posti al mondo per indice di corruzione dovrebbe indurci a riflettere sul perché gli italiani ,non comprendano la gravità e il danno economico sociale prodotto da reati come la corruzione,il peculato,la concussione.

    Prima parlava di populismo cosa contrapporrebbe a questo? All’alea populistica istituzionale io contrapporrei la discrezione. Essere discreti ,saper tacere e rendersi invisibili uscire ogni tanto dal solito riconoscimento ,dipende da una semplice virtù morale.

    (Utente dal Web)

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